(1) Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 1999 per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui all'articolo 9, comma 2, punto 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, calcolato sulla base di tutti i compensi previsti dal presente accordo.
(2) Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo 151/2001, con decorrenza 01.01.2008 è posto a carico del servizio pubblico un onere pari all'aliquota prevista negli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. L'importo è da calcolarsi secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 4 dell'accordo collettivo nazionale approvato con intesa della Conferenza Stato-Regioni 23-03-2005. Quale base imponibile si utilizza la quota fissa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a) del presente accordo provinciale.
(3) Con le stesse cadenze previste nell'accordo collettivo nazionale, il Comprensorio versa i contributi di cui al comma 2 all'ENPAM affinchè provveda a riversarli alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica.
(4) Per far fronte al pregiudizio economico derivante da eventi di infortunio e malattia con residua invalidità permanente e/o inabilità all'esercizio dell'attività professionale, è costituito un specifico fondo alimentato dai contributi volontari da parte dei medici aderenti.
(5) Sentito l'ENPAM il Comprensorio provvede alla ritenuta fissa per ciascun medico che aderisce al fondo e versa all'ENPAM le relative contribuzioni, in concomitanza di tutti gli altri versamenti all'ENPAM previsti.
(6) Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono le procedure per la costituzione del fondo di cui al comma 4.