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a'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 181)
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025

1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 10 agosto 2023, n. 32.

Art. 1 (Modifiche alla legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”)

(1) Agli allegati di cui agli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. l’allegato A viene sostituito dall’allegato A1;
  2. l’allegato B viene integrato dall’allegato B1;
  3. l’allegato C viene sostituito dall’allegato C1;
  4. l’allegato E viene integrato dall’allegato E1.

(2) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 652.051.350,58 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 176.211.388,47 euro a carico dell’esercizio finanziario 2024, 773.864.213,13 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 derivanti dall’articolo 2, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall'articolo 6, comma 2, della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.”

Art. 2 (Stato di previsione dell’entrata)

(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

(2) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, dovute al finanziamento dei lavori in collegamento con le Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 1.987.320,00 euro per l’esercizio finanziario 2023, 50.287.437,15 euro per l’esercizio finanziario 2024 e di 91.548.757,15 euro per l’esercizio finanziario 2025.

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

(1) Allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all’annesso allegato B.

Art. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023 - 2025)

(1) Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all’allegato C le variazioni di cui all’annesso allegato C;
  2. all’allegato D le variazioni di cui all’annesso allegato D;
  3. all’allegato E le variazioni di cui all’annesso allegato E;
  4. all’allegato F le variazioni di cui all’annesso allegato F;
  5. l’allegato G è sostituito dall’annesso allegato G;
  6. l’allegato H è sostituito dall’annesso allegato H;
  7. l’allegato M è sostituito dall’annesso allegato M;
  8. l’allegato N è sostituito dall’annesso allegato N;
  9. l’allegato O è sostituito dall’annesso allegato O;
  10. l’allegato Q è sostituito dall’annesso allegato Q;
  11. all’allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

Art. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2023 - 2025)

(1) Sono approvati i seguenti allegati:

  1. variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2023 - 2025 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2022 (allegato SE);
  2. variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2023 - 2025 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2022 (allegato SU);
  3. nota integrativa all’assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023 - 2025;
  4. allegato 8 – dati d‘interesse del Tesoriere.

Art. 6 (Equilibri generali di bilancio)

(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l’approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, è così sostituito:

“1. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 104.500.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 37.000.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 37.000.000,00 euro per l’anno 2025. Della spesa massima autorizzata di 104.500.000,00 euro per l’anno 2023, 82.500.000,00 euro costituiscono la spesa massima da destinare all’erogazione di un emolumento una tantum, dei quali 42.000.000,00 euro per il conguaglio dell’inflazione del triennio 2019-2021 e per l’anno 2022 e 40.500.000,00 euro quale acconto relativo all’inflazione per il triennio contrattuale 2022-2024. Della spesa massima autorizzata per l’anno 2024 nonché per l’anno 2025, vengono previsti 22.000.000,00 euro all’anno per i costi a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2022-2024. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, è così sostituito:

“5. Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario sono autorizzate a carico del bilancio provinciale 2023-2025 una spesa massima di 21.306.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 21.982.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 22.171.000,00 euro per l’anno 2025. Delle spese complessive massime annuali autorizzate a carico del bilancio provinciale 2023-2025, 11.000.000,00 euro sono destinati alla contrattazione relativa all’area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale e, rispettivamente 10.306.000,00 euro per il 2023, 10.982.000,00 euro per il 2024 e 11.171.000,00 euro per il 2025, alla contrattazione relativa all’area del personale del Servizio sanitario provinciale, ad esclusione del personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.”

(3) Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, è così sostituito:

“6. Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, la spesa massima di 94.000.000,00 euro per l’anno 2023, la spesa massima di 29.000.000,00 euro per l’anno 2024 e la spesa massima di 29.000.000,00 euro per l’anno 2025. Della spesa massima autorizzata di 94.000.000,00 euro per l’anno 2023, 66.000.000,00 euro costituiscono la spesa massima da destinare all’erogazione di un emolumento una tantum, dei quali 43.000.000,00 euro per il conguaglio dell’inflazione per il triennio 2019-2021 e per l’anno 2022 e 23.000.000, quale acconto relativo all’inflazione per il triennio contrattuale 2022-2024. Della spesa massima autorizzata per l’anno 2024 e per l’anno 2025, vengono previsti 21.000.000,00 euro all’anno per i costi a regime del contratto collettivo riferito al triennio 2022-2024. Le spese massime autorizzate per l’erogazione di un emolumento una tantum per il conguaglio dell’inflazione 2023 e per i costi a regime del contratto collettivo riferito al triennio 2022-2024 di cui sopra, si riferiscono anche alla contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale di cui al comma 7.”

(4) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3-bis (Disposizioni in materia degli Accordi Integrativi Provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige)

1. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, la spesa massima di 1.902.100,00 euro per l’anno 2024 e la spesa massima di 1.902.100,00 euro per l’anno 2025.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

“4. Oltre ai compiti di cui al comma 3, le organizzazioni turistiche possono finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo in maggioranza di proprietà pubblica.”

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo il comma 5.1 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5.2. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono esentati dal pagamento dell’IRAP gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2023, in 40.000,00 euro per l’anno 2024 e in 40.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (Legge finanziaria 2010)”

(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“9. Contro i provvedimenti del direttore/della direttrice dell’Agenzia adottati ai sensi della lettera a) del comma 3, è ammesso ricorso al direttore/alla direttrice del dipartimento competente in materia da presentarsi, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Il consiglio dei comuni esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all’assegnazione di finanziamenti agli enti locali. Le modalità per l’esercizio delle competenze sono stabilite nell’accordo di cui al presente articolo.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Ai comuni, alle comunità comprensoriali e ai consorzi di comuni possono essere assegnati mezzi finanziari provenienti dal fondo per gli investimenti e destinati a progetti speciali. I criteri per queste assegnazioni sono disciplinati dall’accordo di cui all’Art. 2.”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “vengono concessi” sono inserite le parole: “ai comuni,”.)

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali”)

(1) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituita: “Investimenti finanziabili”.

(2) L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I mezzi finanziari sono destinati ai seguenti investimenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi di comuni:”.

(3) Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, sono aggiunte le seguenti lettere:

“r) acquisto di partecipazioni societarie, anche nell’ambito di aumenti di capitale, e conferimento di finanziamenti dei soci a società da loro partecipate, a condizione che l’acquisto e il conferimento del finanziamento dei soci non avvenga per la copertura di perdite;

s) investimenti dei vigili del fuoco volontari, incluso l’acquisto dell’abbigliamento di protezione;

t) elaborazione dei documenti di pianificazione dei comuni previsti dalla legge;

u) altri investimenti dei comuni nell’interesse pubblico, definiti nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, le parole: “la costruzione” sono sostituite dalle parole: “la progettazione, la realizzazione”.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, “Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l’amministrazione provinciale di Bolzano”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, è così sostituito:

“1. Ai componenti, esterni all’amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituti presso l’amministrazione provinciale o presso aziende od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita un’autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un’indennità pari a euro 44,34 onnicomprensiva per ogni ora di seduta, che può essere rivalutata annualmente dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all’incremento del costo della vita secondo l’indice ISTAT.”

(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, le parole: “lire 30.000” sono sostituite dalle parole: “euro 33,28”, le parole: “lire 12.000” sono sostituite dalle parole: “euro 13,30” e la parola: “annualmente” è soppressa.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”

(1) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole: “l’installazione di sistemi di ottimizzazione energetica” sono inserite le parole: “, la costruzione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000,00 euro per l’anno 2023, in 300.000,00 euro per l’anno 2024 e in 300.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15,“Mobilità pubblica”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Qualora il servizio di linea di esclusivo interesse comunale assuma anche i compiti del servizio di trasporto scolastico, i costi aggiuntivi delle corse previste prevalentemente per alunni e alunne possono essere sostenuti interamente dalla Provincia, in deroga al comma 1.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituita:

“e) potenziata e agevolata l’offerta di assistenza e accompagnamento extrascolastici e integrativi per bambini, tenendo conto in particolare delle diverse fasce d’età, delle condizioni familiari, sociali e territoriali, e di un migliore raccordo tra i servizi. Le spese ammesse ad agevolazione devono essere direttamente connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative. In considerazione dei tempi necessari per la pianificazione e la preparazione, possono essere ammesse ad agevolazione anche spese sostenute prima dell’avvio delle singole iniziative.”

Art. 18 (Modifiche della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, “Disposizioni in materia di sanità”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale del 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, le parole: “i servizi competenti” sono sostituite dalle parole: “i servizi sanitari e sociali competenti”.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2021”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo sinergico dell’intero sistema territoriale integrato della provincia di Bolzano, i Comuni sono autorizzati a partecipare alle iniziative di cui al comma 1 tramite la sottoscrizione, in natura o denaro, di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia, abilitati alla gestione del risparmio. Alle sottoscrizioni effettuate dai Comuni sono assicurate le medesime condizioni praticate alla Provincia.”

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è soppresso l’ultimo periodo.

(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Per l’approvazione o la modifica dei piani di attuazione relativi alle superfici naturali e agricole di cui all’Art. 13 si applica il procedimento di cui all’articolo 53, ad eccezione dei commi 1 e 4; la proposta di piano è adottata dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.”

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 48, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito, previo avviso della procedura di selezione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a un dirigente sanitario dal Direttore generale; questi procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio in graduatoria, attribuito da un’apposita commissione secondo criteri fissati preventivamente. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformità alla vigente disciplina di settore.”

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)

(1) La rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, è così sostituita: “Sostegno alle produzioni cinematografiche e musicali”.

(2) Nel comma 1-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, e successive modifiche, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 2-bis”.

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, è inserito il seguente comma:

“2-bis. La Provincia concede contributi per la produzione e l’utilizzazione economica di opere musicali.”

(4) Nel primo e nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 2-bis”.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2023, in 240.000,00 euro per l’anno 2024 e in 240.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Per i tirocini di cui al comma 4, compresi quelli che comportano lavori leggeri, deve essere rispettato il requisito dell’età minima di 14 anni previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), della direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani. I datori di lavoro che offrono tirocini sono obbligati a prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei giovani conformemente all’articolo 6 della direttiva 94/33/CE, a limitare la durata massima del lavoro giornaliero e settimanale prevista all’articolo 8 della direttiva 94/33/CE, a rispettare il divieto di lavoro notturno di cui all’articolo 9 della direttiva 94/33/CE nonché i periodi di riposo di cui agli articoli 10 e 11 e le pause di cui all’articolo 12 della direttiva 94/33/CE."

Art. 24 (Indennità individuale per il personale di sostegno diplomato)   delibera sentenza

(1) Al fine di garantire la parità di trattamento ed in attesa di una regolamentazione mediante contratto collettivo provinciale, al personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente di sostegno, viene corrisposta, a richiesta, con decorrenza 1° gennaio 2023, in aggiunta all’indennità provinciale spettante, un’indennità individuale, che corrisponde alla differenza tra la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente laureato degli istituti secondari di secondo grado prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado. La Giunta provinciale stabilisce ulteriori modalità per il riconoscimento della presente indennità individuale.

(2) L’indennità individuale di cui al comma 1 non spetta più quando il personale cessa di insegnare su un posto di sostegno.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 36.000,00 euro per l’anno 2023, in 36.000,00 euro per l’anno 2024 e in 36.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

massimeDelibera 14 novembre 2023, n. 986 - Indennità individuale per il personale di sostegno diplomato

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che al momento dell’occupazione dell’abitazione non siano proprietarie, o i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, in una località facilmente raggiungibile dal luogo di svolgimento dell’attività e che abbiano la residenza anagrafica in un comune della provincia da almeno cinque anni consecutivi o abbiano, per la durata dell’occupazione, il loro posto di lavoro in un comune della provincia. Per “posto di lavoro” si intende un’attività lavorativa dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro con terzi. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Se l’abitazione viene occupata da un nucleo familiare, è sufficiente che uno o una componente dello stesso sia in possesso dei requisiti anagrafici o lavorativi indicati nel primo periodo.”

Art. 26 (Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) I commi 4 e 6 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati.

(2) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “il meno elevato dei seguenti” sono sostituite dalle parole: “i seguenti”.

(3) Le lettere a) dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono abrogate.

(4) Il comma 4 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“4. In caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, il proprietario dell'alloggio deve acconsentire che l'eventuale ipoteca a garanzia del mutuo provinciale venga iscritta e i vincoli di edilizia abitativa agevolata vengano annotati sulla nuda proprietà.”

(5) Il comma 5 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

(6) Dopo il comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“9. In caso di acquisto, il costo di costruzione convenzionale dell'alloggio viene aumentato del 20 per cento in considerazione dei costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione.”

(7) Nel comma 6 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, il numero “5” è sostituito dal numero “10”.

(8) Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“3. L’ammontare dell’agevolazione è commisurato alla differenza fra il limite massimo definito a norma dell’Art. 55 e quello dell’agevolazione ottenuta in precedenza.”

(9) Nel comma 7 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “scadenza del” è inserita la parola: “relativo”.

(10) Nel comma 1 dell’articolo 84 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “il Presidente della giunta provinciale su richiesta del comune decreta” sono sostituite dalle parole: “, il comune dispone”.

(11) Nel comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Su richiesta del comune il Presidente della giunta provinciale emette il decreto di” sono sostituite dalle parole: “Il comune dispone l’”.

(12) Nel comma 11 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “edificabili situate nell’area insediabile, nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,” sono sostituite dalle parole: “non edificate situate nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e in ogni caso nell’area insediabile,” e le parole: “non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area” sono sostituite dalle parole: “è pari a un ammontare compreso fra il 50 e l’80 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.”

(13) Dopo il comma 1 dell’articolo 130 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1-bis. La commissione decide in merito al rilascio della dichiarazione di inabitabilità sulla base dei documenti presentati al comune o di un sopralluogo effettuato nella casa.”

(14) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in 0,00 euro per l’anno 2023, in 4.000.000,00 euro per l’anno 2024 e in 6.000.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede nel limite degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni nel bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”

(1) Nel primo periodo del comma 4-quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, la cifra “20” è sostituita con la cifra “15” e la cifra ‘50’ è sostituita con la cifra “25”.

(2) Nel comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dopo le parole: “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto”, sono inserite le parole: “, a meno che tali soggetti non siano del tutto esentati dall’imposta in base all'Art. 11.”

(3) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“k) gli immobili posseduti dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi della presente lettera, altre attività sono considerate secondarie e utili rispetto alle attività non commerciali di cui sopra se, in ciascun esercizio finanziario, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) le relative entrate non superano il 30 per cento delle entrate totali dell'ente del Terzo Settore; b) le relative entrate non superano il 66 per cento dei costi totali sostenuti dall'ente del Terzo Settore. Gli enti sopra elencati che soddisfano questi requisiti sono considerati enti non commerciali ai sensi del presente articolo.”

Art. 28 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActionArt. 2 (Stato di previsione dell’entrata)
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ActionActionArt. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023 - 2025)
ActionActionArt. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2023 - 2025)
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ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (Legge finanziaria 2010)”
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, “Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l’amministrazione provinciale di Bolzano”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15,“Mobilità pubblica”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
ActionActionArt. 18 (Modifiche della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, “Disposizioni in materia di sanità”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2021”)
ActionActionArt. 20 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 21 (Modifica della , “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 22 (Modifica della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 23 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)
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ActionActionArt. 25 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
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