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s) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 91)
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”

1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 8 giugno 2023, n. 23.

Art. 1 (Sistema informativo paesaggio e territorio)

(1) Il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. La correzione di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati dei piani è disposta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio su richiesta del Comune o d’ufficio, previa pubblicazione della proposta di correzione sulla Rete Civica dell’Alto Adige per un periodo di 15 giorni consecutivi. Dell’intervenuta correzione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. All’eventuale rigetto della richiesta del Comune provvede il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.”

(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. La rettifica di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati di piani la cui approvazione o modifica è di esclusiva competenza dei Comuni si effettua con la procedura di cui all’articolo 60. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le modifiche negli strumenti di pianificazione da essa gestiti.”

Art. 2 (Agevolazioni)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per lo svolgimento di compiti e l’esecuzione di lavori e misure a fini istituzionali l’Amministrazione provinciale può provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l’acquisto di abbigliamento da lavoro ed equipaggiamenti nonché di veicoli, macchinari speciali e attrezzature.”

Art. 3 (Principio del contenimento del consumo di suolo)

(1) Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “La realizzazione di volumetria interrata è ammissibile purché non ecceda la superficie coperta dell’edificio. Nel verde agricolo la volumetria interrata può estendersi oltre la superficie coperta dell’edificio su una superficie adiacente della doppia estensione.”

(2) Nel comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole “40 metri” sono inserite le parole “a condizione che la superficie esistente sia resa permeabile in modo corretto”.

(3) Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “La volumetria aggiuntiva deve essere riservata ad abitazioni destinate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo in caso di successiva suddivisione dell’abitazione ampliata”.

(4) Nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “ricostruzione nella stessa posizione” sono inserite le parole: “o a una distanza non superiore a 40 metri”.

Art. 4 (Plusvalore di pianificazione)

(1) L’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Plusvalore di pianificazione)

1. Il consumo di suolo autorizzato tramite i seguenti atti pianificatori obbliga il Comune a recuperare una parte dell’aumento del valore di mercato degli immobili interessati da essi generato (plusvalore di pianificazione):

a) individuazione di zone miste;

b) individuazione di zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, all’esterno dell’area insediabile.

2. Il Comune adempie al suo obbligo al più tardi al momento della richiesta di titolo abilitativo per l’utilizzo anche parziale delle capacità edificatorie riconosciute con l’atto pianificatorio.

3. Nel caso di individuazione di zone miste, il 60 per cento dell’area è acquisito dal Comune alla metà del valore di mercato. Le aree così acquisite sono riservate all’edilizia abitativa agevolata e/o ad abitazioni a prezzo calmierato. Il Comune è libero di non acquisire quest’area. In questo caso, il plusvalore di pianificazione di cui al comma 1 è compensato, sulla base di un accordo, mediante trasferimento al prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 40. Queste aree sono riservate alla realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato. Se sull’area oggetto dell’atto di pianificazione preesistono legittimamente degli edifici, da tale area viene detratta una superficie pari a sei quarti della superficie che in base all’atto pianificatorio sarebbe necessaria per realizzare gli edifici esistenti, sempre che, e nella misura in cui, la destinazione d’uso originaria degli edifici corrisponda a quella prevista dall’atto pianificatorio.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Comune adempie al suo obbligo tramite riscossione di un importo pari al 30 per cento del valore di mercato delle aree individuate con l’atto pianificatorio. In tal caso l’atto pianificatorio è soggetto al visto dell’ufficio provinciale competente in materia di estimo oppure di un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata o del tecnico/della tecnica comunale con stima asseverata circa la congruità dell’importo. Se sull’area oggetto di un atto di pianificazione di cui al comma 1, lettera b), esistono già legittimamente edifici, da tale area è detratta la superficie che in base all’atto pianificatorio sarebbe necessaria per realizzare gli edifici esistenti.

5. Per l’incentivazione delle aree economicamente depresse il programma di sviluppo comunale può prevedere l’esonero parziale o totale dagli obblighi previsti dal presente articolo, in caso di individuazione di zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo.

6. In sede di approvazione degli atti pianificatori per aree con superficie massima pari a 1.000 m2, il Comune può stabilire che il plusvalore di pianificazione previsto dal comma 3 venga recuperato tramite riscossione di un importo pari al 30 per cento del valore di mercato stimato per terreni edificabili situati nelle aree individuate con l’atto pianificatorio. Tali aree sono vincolate alla realizzazione di abitazioni per residenti ai sensi dell’articolo 39 e devono essere appositamente contrassegnate negli strumenti di pianificazione. L’articolo 24, comma 3, non si applica.

7. I proventi dei Comuni derivanti dall’applicazione del presente articolo sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali all'edilizia residenziale agevolata o alla realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato, al risanamento dei complessi edilizi presenti nei centri storici ovvero degli insiemi e nelle periferie degradate, alla realizzazione e manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a interventi di riuso e di rigenerazione.

8. La Giunta provinciale istituisce il fondo di riutilizzo. Questo incentiva il riuso degli immobili esistenti, compensando, ove possibile, i costi maggiori iniziali di acquisizione ed edificazione innanzitutto per la realizzazione di spazio abitativo per la popolazione residente. Il fondo di riutilizzo serve al contenimento del consumo di suolo attraverso il riutilizzo di immobili abbandonati. La Giunta provinciale disciplina la dotazione e le modalità con proprio provvedimento.”

Art. 5 (Accordi urbanistici)

(1) Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Il Comune può stipulare, nei limiti delle disposizioni accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi già previsti nel piano comunale, in un piano attuativo o nel documento unico di programmazione del Comune, o che vengano previsti in sede di approvazione dell’accordo.”

(2) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“a) cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti devono essere proprietarie da almeno cinque anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità, oppure creazione o cessione di diritti edificatori attraverso l’individuazione di zone edificabili all’interno delle aree insediabili, oppure creazione o cessione di diritti edificatori all’interno delle zone edificabili esistenti; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici solo in zone miste e solo insieme alla realizzazione prevalente e antecedente di volumetria per abitazioni;”.

(3) Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“8. Qualora in applicazione del presente articolo venga prevista nuova volumetria per abitazioni, questa è riservata al 100 per cento ad abitazioni per residenti ai sensi dell’articolo 39.”

Art. 6 (Destinazioni urbanistiche delle zone e delle aree)

(1) Il comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Le nuove zone edificabili devono essere contigue a zone edificabili esistenti e/o ad aree edificate. Possono essere autorizzate deroghe a quanto previsto nel precedente periodo per zone produttive, zone a destinazione particolare e zone per attrezzature pubbliche, qualora ciò sia necessario in considerazione delle specifiche esigenze di localizzazione o ai fini della protezione da immissioni. In ogni caso, è consentita l’individuazione di nuove zone edificabili anche ove esse siano separate dalle zone edificabili esistenti da aree per la viabilità o la mobilità o da corsi d'acqua.”

Art. 7 (Destinazioni d’uso delle costruzioni)

(1) Il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Nella zona mista la volumetria o parte di essa che non è destinata ad abitazioni riservate ai residenti può essere usata contemporaneamente anche per le attività delle categorie di cui al comma 1, lettere da b) a g). Nelle zone al di fuori del centro storico tale possibilità non è consentita per l’attività ricettiva. Devono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 24 e i requisiti specifici dei rispettivi settori economici. L'uso contemporaneo per due o più attività di diverse categorie di cui al presente comma non è soggetto a titolo abilitativo, qualora l'uso originario sia mantenuto ed esercitato prevalentemente conformemente alla destinazione d’uso approvata.”

Art. 8 (Zona mista)

(1) Il comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Fatte salve la disposizione particolare relativa alla detrazione delle superfici di edifici già legittimamente esistenti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, e le disposizioni dell’articolo 20, il Comune deve in ogni caso garantire che almeno il 60 per cento della volumetria prevista sull’area di nuova individuazione della zona mista venga riservata all’edilizia agevolata, inclusa l’edilizia residenziale pubblica e sociale, e/o ad abitazioni a prezzo calmierato. Almeno il 40 per cento della volumetria totale prevista sull’area di nuova individuazione della zona mista deve essere in ogni caso riservato a persone che soddisfano i requisiti per l’assegnazione di terreno edificabile sovvenzionato ai sensi dell’articolo 82, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e/o all’edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli obblighi indicati nei periodi precedenti non sorgono, se l’80 per cento dell’indice di edificabilità territoriale stabilito è già stato esaurito e almeno la metà della volumetria esistente ha la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a). Per le aree riservate all’edilizia residenziale agevolata e/o per le abitazioni a prezzo calmierato si annota nel libro fondiario il vincolo di cui all’articolo 39. Per le aree di edilizia agevolata, oltre al vincolo di cui all’articolo 39 si annota, sulla base della delibera di assegnazione, il vincolo sociale di cui alla legge sull’edilizia agevolata. Gli obblighi di cui all’articolo 38 riguardano le aree che non sono destinate all’edilizia agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:

“3-bis. In accordo con i soggetti proprietari, nel piano di attuazione può essere riservata all’edilizia agevolata o alle abitazioni a prezzo calmierato una quota di superficie e cubatura maggiore rispetto a quanto previsto all’articolo 19, comma 3. Se il piano di attuazione prevede l’espropriazione di tale quota di terreno superiore alla misura di cui all’articolo 19, comma 3, l’indennità di espropriazione per la parte eccedente di terreno è pari al valore di mercato del bene.

3-ter. Se un’area mista comprende terreni di proprietà del Comune o di un altro ente pubblico, l’area di tali terreni deve essere riservata interamente all’edilizia agevolata, ad abitazioni a prezzo calmierato e/o a opere di urbanizzazione secondaria. Per consentire un uso razionale delle aree, il piano di attuazione può prevedere che fino al 15 per cento della volumetria sia destinata al commercio al dettaglio, ad attività di servizio o alle attività di esercizio pubblico. ”

(3) Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“4. Per la zona mista il piano comunale deve prevedere un indice di edificabilità territoriale (densità edilizia) non inferiore a 1,50 m3 per metro quadrato, salvo che il raggiungimento di predetto indice risulti impossibile per motivi di tutela dei beni culturali, del paesaggio o degli insiemi. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali in base all’indice di edificabilità territoriale vigente al momento del rilascio del nuovo titolo abilitativo per l’attività edilizia, a prescindere dal frazionamento del lotto originario o dall’alienazione di parti dello stesso. Se non diversamente previsto dal piano di attuazione, le aree destinate all’edilizia residenziale all’interno della medesima zona mista devono garantire lo stesso indice di edificabilità fondiaria. Se per la zona o per parti di essa è prescritta una pianificazione attuativa, l’indice di edificabilità territoriale è inteso come rapporto tra la volumetria fuori terra ammissibile, riferita all’intera area oggetto della pianificazione attuativa, e la relativa superficie territoriale. Se non è prescritta una pianificazione attuativa, l’indice di edificabilità territoriale è inteso come l’indice di edificabilità fondiaria di ciascun lotto oggetto di intervento. La pianificazione attuativa può prevedere che la cubatura prescritta venga realizzata in più tappe ai fini della convivenza multigenerazionale.”

Art. 9 (Centro storico)

(1) Il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“3. Nel centro storico la pianificazione comunale può prevedere una volumetria ad uso residenziale inferiore a quella di cui all’articolo 24, comma 2. Gli edifici sottoposti a tutela storico-artistica sono esenti dall’obbligo di utilizzo residenziale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, primo periodo.”

Art. 10 (Zona produttiva)

(1) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “La zona produttiva è destinata all’insediamento di attività artigianali, industriali, di commercio all’ingrosso nonché alla trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, salvo il mantenimento delle destinazioni d’uso legittimamente preesistenti degli edifici prima dell’individuazione della zona produttiva stessa.”

Art. 11 (Zona di riqualificazione urbanistica)

(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Sono zone di riqualificazione urbanistica le zone in cui è necessario effettuare interventi urbanistici organici e coordinati, anche in deroga alla regolamentazione di cui all’articolo 24, comma 2, primo periodo, e comma 3, ai fini della valorizzazione del tessuto insediativo esistente, con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“3. Per le attività di commercio al dettaglio valgono le limitazioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, se in precedenza l’area interessata era una zona produttiva. Sono fatte salve le zone di riqualificazione urbanistica contigue a zone miste nei comuni con oltre 40.000 abitanti, anche nel caso in cui le aree edificabili siano separate l’una dall’altra da aree per la viabilità e la mobilità.”

Art. 12 (Trasformazione di volumetria esistente)

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni, ad attività di servizio o al commercio al dettaglio di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), può essere in ogni caso trasformata nell’ambito delle predette categorie di destinazione d’uso.”

(2) Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “casi eccezionali e puntualmente motivati” sono sostituite dalle parole: “casi motivati”.

(3) Alla fine del comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il pagamento compensativo non è dovuto nel caso in cui si tratti di edifici soggetti al vincolo di tutela storico-artistica e, secondo il parere della Soprintendenza provinciale ai beni culturali, la demolizione della cubatura che supera l’indice di edificabilità fondiaria non sia possibile.”

Art. 13 (Attività agricola)

(1) Al primo capoverso del comma 2-bis dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel testo italiano dopo le parole "legnaie e depositi di legname" sono aggiunte le parole "con tettoie".

(2) Il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. La dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori della zona mista è ammessa qualora ciò si renda necessario per esigenze aziendali oggettive che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche in deroga alla pianificazione comunale. L’intervento è comunque soggetto al parere vincolante di una commissione composta da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura e dal Sindaco/dalla Sindaca competente. Il parere è espresso sulla sussistenza dei motivi aziendali oggettivi e sull’idoneità della nuova ubicazione. La volumetria esistente deve essere destinata ad abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’Art. 39 e può essere distaccata dal maso chiuso. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 33, il Comune può stipulare con l’interessato/interessata un accordo urbanistico riguardante il cambio di destinazione d’uso del pianterreno della sede originaria. La dislocazione è ammessa soltanto per la sede di un maso chiuso coltivato ininterrottamente dal proprietario, dalla proprietaria o da familiari collaboratori nei dieci anni antecedenti la richiesta. La decisione della commissione ha una validità di cinque anni. Prima del rilascio del permesso di costruire, il/la richiedente deve dichiarare che le esigenze aziendali oggettive non sono cambiate dopo la decisione della commissione. Nel caso di trasferimento della sede del maso chiuso in un comune confinante, la commissione competente per il sito originario rilascia il parere vincolante sulla sussistenza dei motivi aziendali oggettivi, mentre la commissione del Comune confinante valuta con parere vincolante l’idoneità della nuova ubicazione.”

Art. 14  (Abitazioni riservate ai residenti)

(1) Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che al momento dell’occupazione dell’abitazione non siano proprietarie, o i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari, di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in una località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro e che abbiano la residenza anagrafica in un comune della provincia da almeno cinque anni consecutivi o abbiano, per la durata dell’occupazione, il loro posto di lavoro in un comune della provincia. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Se l’abitazione viene occupata da un nucleo familiare, è sufficiente che uno o una componente dello stesso sia in possesso dei requisiti anagrafici o lavorativi indicati nel primo periodo.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Una persona fisica, proprietaria in località facilmente raggiungibili dal posto di lavoro di più abitazioni adeguate ai sensi del comma 1, riservate ai residenti o convenzionate ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o un nucleo familiare nel quale almeno uno dei componenti siano proprietari di dette abitazioni, può occupare una a scelta tra queste abitazioni, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi di legge. Una persona fisica già proprietaria in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro di un’abitazione adeguata ai sensi del comma 1, non riservata ai residenti o non convenzionata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o un nucleo familiare nel quale almeno uno dei componenti siano già proprietari di detta abitazione, può occupare un’abitazione riservata ai residenti o convenzionata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, solo a condizione che per l’abitazione di cui sopra abbia assunto gli impegni di cui al presente articolo mediante atto unilaterale d’obbligo, con il quale autorizza il Comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al presente articolo. Per l’abitazione da vincolare non sorge alcun diritto al rimborso del contributo sui costi di costruzione già corrisposto. L’annotazione di tale vincolo, che può essere cancellato alle condizioni di cui al comma 6, è richiesta dal Comune a spese dell’interessato/interessata. Se l’abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata può essere cancellato, senza corresponsione del contributo di intervento, dell’importo previsto al comma 6 e del contributo di costruzione previsto al comma 6-ter, purché le due abitazioni si trovino nello stesso comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento; in questo caso non si applica l’ultimo periodo del comma 6. La cancellazione del vincolo non è mai possibile per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40 e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia abitativa agevolata o all’esterno dell’area insediabile. Per cancellare il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata devono essere presentati al Comune, contestualmente, la domanda di cancellazione e l’atto unilaterale d’obbligo, con il quale si assumono, per l’abitazione libera, gli obblighi di cui al presente articolo. Al libro fondiario la cancellazione del vincolo è effettuata previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“4. L’abitazione deve essere occupata da persone aventi diritto entro un anno dall’agibilità. Qualora l’abitazione dovesse rendersi libera, dovrà essere nuovamente occupata da persone aventi diritto entro sei mesi. Entro i medesimi termini dette persone devono trasferire la loro residenza anagrafica nell’abitazione; fanno eccezione le persone indicate al comma 5.”

(4) Il comma 4-bis dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“4-bis. Se l’abitazione non è occupata o nuovamente occupata ai sensi ed entro i termini di cui al comma 4, ciò deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il Comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale. In tal caso il soggetto proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal Comune. L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal soggetto proprietario. Entro ulteriori 30 giorni il soggetto proprietario deve mettere l’abitazione a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale o delle persone designate dal Comune. La procedura per l’indicazione di persone da parte del Comune è disciplinata con regolamento comunale. Finché perdura lo stato di mancata occupazione dell’abitazione, il Comune può sempre indicare persone aventi diritto e l’Istituto per l’edilizia sociale dichiarare la volontà di prendere in locazione l’abitazione ai sensi e alle condizioni del presente comma.”

(5) Il comma 6 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Gli aspetti attuativi concernenti la vigilanza sulle abitazioni riservate ai residenti oltre a eventuali aspetti relativi ai requisiti e alle condizioni per l’occupazione possono essere disciplinati con regolamento di esecuzione; i Comuni emanano un regolamento che disciplina le condizioni alle quali può essere cancellato il vincolo. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è comunque il pagamento del contributo di intervento, qualora non ancora versato, e di un ulteriore importo pari ad un massimo del 200 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1. La cancellazione del vincolo non è mai possibile per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40 e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia agevolata o all’esterno dell’area insediabile. La cancellazione è altresì esclusa per le abitazioni che non sono state legittimamente occupate per almeno dieci anni, salvo che il proprietario/la proprietaria non dimostri l’impossibilità ovvero l’estrema difficoltà effettiva e perdurante di occupare l’abitazione con una persona avente diritto.”

(6) Il comma 7 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi del presente articolo, delle abitazioni a prezzo calmierato ai sensi dell’articolo 40 della presente legge e delle abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Questo elenco riporta i dati catastali e le informazioni seguenti: indirizzo, particella edificiale, comune catastale, subalterno, categoria catastale, licenza d’uso/agibilità, libero/occupato, superficie, consistenza e data di aggiornamento.”

(7) Dopo il comma 9 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“10. Per quanto concerne il requisito della residenza anagrafica, alle persone di cui al comma 1 sono parificate le persone che prima di un periodo di residenza fuori dalla provincia erano state residenti in provincia di Bolzano per almeno dieci anni consecutivi.”

Art. 15 (Abitazioni a prezzo calmierato)

(1) L'articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“Art. 40 (Abitazioni a prezzo calmierato)

1. II rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato è subordinato alla condizione che il soggetto interessato con la stipula di apposito accordo si sia impegnato, anche per gli effetti dell'articolo 19 comma 3, nei confronti del Comune a costruire e a mettere a disposizione, alle condizioni di cui al presente articolo, abitazioni a prezzo calmierato che rispondano alle caratteristiche delle abitazioni popolari di cui all'articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. In caso di vendita, le abitazioni, le autorimesse e i posti auto devono essere destinati, sulla base delle graduatorie del Comune e almeno fino al raggiungimento della misura prevista dall'articolo 24, a soddisfare il fabbisogno abitativo primario permanente delle persone che soddisfano i requisiti per l'assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 82, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Le abitazioni, le autorimesse e i posti auto rimanenti possono essere venduti, sulla base delle graduatorie del Comune, anche a persone che occupano l'abitazione per il proprio fabbisogno abitativo primario permanente e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 39. Per l'importo dei prezzi di vendita va osservato il comma 3. In caso di locazione, le persone devono avere il diritto di occupare l'abitazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 39 e si applica il comma 2.

2. II canone di locazione per abitazioni non può essere superiore al canone di locazione provinciale di cui all'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Il limite massimo del canone di locazione per autorimesse e posti auto viene disciplinato nel regolamento di cui al comma 6.

3. I prezzi massimi consentiti per la prima vendita e la rivendita di abitazioni, autorimesse e posti auto sono determinati dal regolamento di cui al comma 6, tenendo conto del valore del terreno, del plusvalore di pianificazione da dedurre secondo l'Art. 19, comma 3, e degli elenchi prezzi della Provincia autonoma di Bolzano per le gare di appalto di lavori pubblici.

4. L'accordo di cui al comma 1 prevede, a favore del Comune la costituzione di garanzie e penali per garantire la corretta attuazione dell'accordo. L'accordo può prevedere anche la locazione con eventuale successiva vendita. Con tale accordo il Comune viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario, a spese del soggetto interessato, i vincoli di cui agli articoli 39 e 40. Con la stipula dell'accordo, il plusvalore di pianificazione, ai soli fini dell'articolo 19, comma 2, si considera riscosso.

5. II vincolo di cui al presente articolo ha una durata di 20 anni e decorre dall'annotazione nel libro fondiario. Ai fini del vincolo di cui al presente articolo viene annotato nel libro fondiario l'obbligo di vendere o locare le abitazioni, le autorimesse e i posti auto nel rispetto delle disposizioni del presente articolo in presenza del nulla osta del Sindaco/della Sindaca esclusivamente a persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1; tale obbligo si applica anche se la prima vendita da parte del soggetto interessato avvenga solamente successivamente alla scadenza del vincolo ventennale. Il nulla osta è prescritto per la vendita, la locazione, la locazione con eventuale successiva vendita da parte del soggetto interessato di cui al comma 1, nonché, durante la durata del vincolo, per ogni successiva vendita, cessione della metà indivisa della proprietà e la locazione da parte dei proprietari. La successiva vendita e locazione da parte dei proprietari è consentita se gli alienanti o i locatori, indipendentemente dalla concessione dell'agevolazione edilizia, rientrano in un caso previsto per i beneficiari dell'agevolazione edilizia provinciale dall'articolo 63, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Il nulla osta viene richiesto dal soggetto interessato ovvero dal proprietario e viene rilasciato, qualora, a seconda dei casi, siano soddisfatti i requisiti dell'alienante rispettivamente locatore e dell'acquirente rispettivamente locatario e il prezzo rispettivamente il canone di locazione è conforme a quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui al comma 6. In caso di rivendita e cessione della metà indivisa della proprietà, l'acquirente deve possedere gli stessi requisiti, che ha posseduto l'alienante al momento dell'acquisto. Per l'acquisto nell'ambito della vendita forzata e per la successione in caso di decesso del proprietario, l'aggiudicatario e il successore non devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1 e non è prescritto il nulla osta previsto dal presente comma. L'aggiudicatario e il successore possono occupare essi stessi l'abitazione, l'autorimessa e il posto auto se possiedono le stesse condizioni che ha posseduto il cedente/dante causa al momento dell'acquisto; inoltre, conformemente alla disposizione di cui sopra, possono locare o vendere con il prescritto nulla osta a persone aventi diritto. Il successore, che al momento del decesso conviveva con il proprietario, può personalmente occupare l'abitazione, l'autorimessa e il posto auto anche se non possiede i requisiti che il dante causa ha posseduto al momento dell'acquisto.

6. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, adotta un regolamento contenente ulteriori norme di dettaglio per l'attuazione del presente articolo. Definisce anche i contenuti e le clausole che devono essere inclusi nell'accordo di cui al comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo sono disposizioni di diritto pubblico. Gli atti contrari alle disposizioni del presente articolo sono nulli."

Art. 16 (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:

“La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le varianti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato.

Art. 17 (Piano di attuazione)

(1) Il comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Il piano di attuazione (PdA) viene elaborato per nuove zone miste da individuare e per le aree per le quali la presente legge o il piano comunale lo preveda. I piani di attuazione possono essere elaborati anche per altre aree. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare i piani di attuazione nel piano comunale per il territorio e il paesaggio e/o nel piano paesaggistico.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Con il piano di attuazione viene garantito l’uso e l’allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati. Il piano di attuazione si basa sull’equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori e del connesso obbligo, in capo a soggetti proprietari e assegnatari, di assunzione della quota dei costi effettivi di elaborazione del piano di attuazione, di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cessione delle relative aree nonché di una quota dei costi delle opere di allacciamento della zona agli impianti esistenti al di fuori della stessa. Tale quota dei costi per i lavori di allacciamento della zona agli impianti esistenti all’esterno della stessa non deve superare il 3 per cento dei costi di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1, rapportati alla volumetria ammessa dal piano di attuazione. L’obbligo di corrispondere la quota dei costi sorge indipendentemente dall’attività edificatoria del soggetto proprietario o assegnatario. Nella quota di partecipazione ai costi di cui al presente comma è compreso il contributo di urbanizzazione primaria dovuto ai sensi del regolamento del Comune interessato. Se tale quota di partecipazione ai costi è invece inferiore al contributo di urbanizzazione primaria dovuto per regolamento, anche la differenza è dovuta. Il piano di attuazione disciplina inoltre il recupero proporzionale del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19. Nelle zone miste in cui l’80 per cento dell’indice di edificabilità territoriale stabilito risulta già sfruttato e almeno la metà della volumetria esistente ha la destinazione d’uso di cui all’Art. 23, comma 1, lettera a), l’obbligo dei soggetti proprietari di sostenere i costi di elaborazione del piano di attuazione è limitato proporzionalmente al valore aggiunto creato dal piano di attuazione per i rispettivi lotti edificabili.”

(3) Al numero 4) della lettera a) del comma 4 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “all’edilizia agevolata” sono sostituite dalle parole: “all’edilizia agevolata e/o alle abitazioni a prezzo calmierato”.

(4) Il comma 9 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. L’incarico per la redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste con una superficie superiore a 5.000 m2 o per zone produttive con una superficie superiore a 10.000 m² è assegnato mediante concorso. Per le zone produttive destinate all’insediamento di un’unica impresa si può prescindere dal concorso.”

(5) Dopo il comma 9 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“10. Salva la disposizione di cui al comma 9, l’ente competente per l’approvazione può fare proprio il piano di attuazione redatto e presentato da soggetti privati.”

Art. 18 (Piano di recupero)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 58 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “In deroga alla disciplina di cui all’articolo 57, comma 5, nel piano di recupero possono essere creati ulteriori diritti edificatori per singoli lotti.”

Art. 19 (Procedimento di approvazione dei piani di attuazione)

(1) Alla fine del comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le modifiche negli strumenti di pianificazione da essa gestiti.”

(2) L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Anche nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la Giunta comunale può approvare le modifiche al piano di attuazione, a condizione che la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio abbia dato il suo benestare al suddetto piano all’unanimità.”

Art. 20 (Efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio)

(1) Il comma 1 dell’articolo 61 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le prescrizioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio e della pianificazione attuativa che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all’esproprio o, esclusivamente con riferimento alle zone miste, a limitazioni in base alle quali non sono edificabili, valgono quali dichiarazione di pubblica utilità.”

Art. 21 (Organizzazione dei procedimenti amministrativi ed istituzione del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)

(1) II comma 5 dell'articolo 63 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Con contratto di comparto è definito il trattamento economico del/della responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche. A responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche può, in ogni caso, essere nominato solo chi ha completato con esito positivo il corso di qualificazione di durata non inferiore a 38 ore definito dall'Amministrazione provinciale e da questa organizzato, direttamente o tramite incarico a terzi. Il Comune nomina il/la responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche, che deve soddisfare i requisiti di cui sopra e che, come responsabile del procedimento, provvede all'evasione delle comunicazioni, segnalazioni e istanze di competenza del Front office, o delega altri collaboratori o collaboratrici del Front office a farlo. In mancanza di personale qualificato ai sensi del presente comma, il Comune può dare incarico a un tecnico/una tecnica non appartenente all'Amministrazione di fornire supporto al/alla responsabile del procedimento. Può, al tal fine anche incaricare singoli membri della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.”

Art. 22 (Consulenza preliminare e certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli)

(1) Il comma 5 dell’articolo 64 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato.

Art. 23 (Attività delle pubbliche amministrazioni)

(1) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “gli interventi dei Comuni” sono sostituite dalle parole: “gli interventi pubblici o di interesse pubblico”.

(2) Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “e a condizione che la proposta di modifica degli strumenti di pianificazione sia pubblicata sulla Rete Civica dell’Alto Adige e nella sede del Comune per 15 giorni consecutivi prima della convocazione della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Durante questo periodo chiunque può presentare osservazioni. La deliberazione di approvazione della modifica è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione;”.

(3) Alle fine del comma 2 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione.”

(4) Nel comma 3 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il numero: “74” è sostituito dal numero: “75”.

(5) Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “Per gli edifici pubblici della Provincia e del Comune” sono sostituite dalle parole: “Per gli interventi approvati ai sensi dei commi precedenti”.

(6) Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “comprensivo delle certificazioni relative agli impianti per servizi e impianti tecnologici” sono inserite le parole: “e della documentazione antincendio ai sensi della normativa provinciale vigente”.

Art. 24 (Attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, a permesso di costruire e a comunicazione di inizio lavori asseverata)

(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 72 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “D’intesa con il Consiglio dei Comuni, nel regolamento di esecuzione previsto dall’Art. 71, comma 1, sono individuati gli interventi di modesta entità che non sono soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo edilizio. In riferimento alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con lo stesso regolamento sono adottate discipline di dettaglio e semplificazioni in ordine alla modulistica e ai documenti da allegare.”

Art. 25  (Interventi liberi)

(1) Nel testo tedesco del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “Verordnung der Landesregierung” sono sostituite dalla parola: “Durchführungsverordnung”.

(2) Nel testo italiano del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “La Giunta provinciale può specificare” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento di esecuzione possono essere specificati”.

Art. 26 (Contributo di urbanizzazione)

(1) Alla fine del comma 6 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo di urbanizzazione non è dovuto in caso di modificazione della destinazione d’uso, se per l’edificio o per la parte di edificio interessata dalla modificazione tale contributo era già stato versato in precedenza per la medesima destinazione d’uso.”

(2) Dopo il comma 12 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“13. Nel caso di interventi su edifici esistenti, compresa la loro demolizione e ricostruzione, senza modificazione della destinazione d’uso, il contributo di urbanizzazione è dovuto in caso di aumento della superficie utile, in ragione del maggior carico urbanistico, a meno che il contributo di urbanizzazione non sia già stato corrisposto per l’intera volumetria esistente senza la limitazione a tre metri di altezza della luce netta interna dei singoli piani. I criteri per il calcolo del contributo di urbanizzazione in caso di aumento della superficie utile sono stabiliti nel regolamento comunale di cui all’articolo 78, comma 6, sulla base del regolamento tipo di cui all’Art. 79, comma 4.”

Art. 27  (Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione)

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di interventi su edifici esistenti, compresa la loro demolizione e ricostruzione, senza modificazione della destinazione d’uso, il contributo sul costo di costruzione è dovuto in caso di aumento della superficie utile, a meno che tale contributo non sia già stato corrisposto per l’intera volumetria esistente senza la limitazione a tre metri di altezza della luce netta interna dei singoli piani. I criteri per il calcolo del contributo sul costo di costruzione in caso di aumento della superficie utile sono stabiliti nel regolamento comunale di cui all’articolo 78, comma 6, sulla base del regolamento tipo di cui all’articolo 79, comma 4.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti la modificazione delle destinazioni d’uso, il contributo sul costo di costruzione è calcolato tenuto conto dell’eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione d’uso rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. L’ammontare dell’eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero di presentazione della SCIA. Il contributo sul costo di costruzione non è dovuto in caso di modificazione della destinazione d’uso, se per l’edificio o per la parte di edificio interessata dalla modificazione tale contributo era già stato versato in precedenza per la medesima destinazione d’uso.”

Art. 28 (Tolleranze costruttive)

(1) Il comma 1 dell’articolo 89-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Il mancato rispetto dell’altezza, delle distanze, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo edilizio.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 89-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), d), e), f) e i), costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.”

Art. 29 (Mancata occupazione od occupazione abusiva di abitazioni riservate ai residenti)

(1) Il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Se un’abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 è occupata da una o più persone non aventi diritto, si applica una sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Se l’abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione relativa alla violazione di cui al comma 1 o in caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 nei cinque anni successivi, si applica un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a 20.000 euro.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Se la comunicazione prevista dall’articolo 39, comma 4-bis, è omessa o tardiva rispetto al termine ivi stabilito, si applica la sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione il Comune avvia la procedura prevista dall’articolo 39, comma 4-bis, per l’indicazione di persone aventi diritto e per la dichiarazione dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione.”

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

“4. Qualora l’abitazione non venga messa a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale o delle persone indicate dal Comune ai sensi e nei termini indicati dall’articolo 39, comma 4-bis, il soggetto proprietario deve corrispondere all’Istituto per l’edilizia sociale ovvero al Comune, per ogni mese di ritardata consegna, una sanzione pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale.

5. Se il canone di locazione pattuito supera, in violazione dell’articolo 39, comma 1, o dell’articolo 40, comma 2, quello provinciale per abitazioni ovvero il canone di locazione previsto dall’articolo 40, comma 2, per autorimesse, posti auto e ulteriori pertinenze, per la durata della violazione si applica una sanzione pecuniaria pari a cinque volte l’importo eccedente, ma, comunque, non superiore al limite massimo di 15.000 euro. Se il contratto di locazione non viene rettificato entro 45 giorni dall’ordinanza ingiunzione, adeguando il canone di locazione a quello provinciale, si applica un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro. Le modalità di calcolo del canone di locazione provinciale e l’eventuale soglia per l’avvio del procedimento sanzionatorio possono essere specificate con regolamento. Resta in ogni caso salvo il diritto del locatario/della locataria alla restituzione degli importi non dovuti.

6. La persona che occupa l’alloggio, che sia stata informata per iscritto sugli obblighi derivanti dal vincolo di cui all’articolo 39 prima o contestualmente al perfezionamento del titolo necessario all’occupazione, risponde in solido con il soggetto proprietario o usufruttuario dell’abitazione per il pagamento delle sanzioni indicate ai commi 1 e 2. Il precedente periodo non si applica in caso di abitazioni occupate per finalità turistiche in violazione dell’articolo 39.”

(5) Il comma 1-bis dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato.

Art. 30 (Rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica)

(1) L’articolo 100 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 100 (Rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica)

1. In caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è ammesso anche per gli interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili e volumi, ovvero un aumento delle superfici utili e dei volumi legittimamente realizzati, purché tali interventi non interessino aree tutelate per legge di cui all’articolo 12 o aree di cui all’articolo 13, soggette a particolari misure di tutela imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano paesaggistico di cui all’articolo 47 o di modifiche allo stesso.

2. L'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è comunque ammesso:

a) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

b) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'Art. 62.

3. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 si pronuncia sulla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 180 giorni. Si applicano comunque le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 99.“

Art. 31  (Modifica delle norme transitorie di cui all’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9)

(1) All’articolo 103, comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “Le autorizzazioni e i nulla osta paesaggistici già rilasciati mantengono la loro efficacia.”

(2) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è soppresso.

(3) Nel comma 6-bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “prima del 1° luglio 2020” sono soppresse.

(4) Il comma 6-ter dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“6-ter. Se per violazioni del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, e dei vincoli di cui all’articolo 39 della presente legge è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie di entità diversa, per le violazioni dei vincoli assunti ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.”

(5) Il comma 8 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“8. Qualora lo stato di fatto di un immobile esistente risulti non conforme alla planimetria depositata presso il Comune oppure non risulti chiaramente dalle predette planimetrie, l’interessato/l’interessata può chiedere l’adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto, se dimostra con mezzi idonei, anche attraverso denunce catastali storiche, che la non conformità risale a prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e che alla data di realizzazione dell’immobile poteva essere autorizzata. L’adeguamento è effettuato tramite permesso di costruire ed è ammissibile soltanto se non è possibile una sanatoria ai sensi dell’articolo 95. Il contributo di intervento è dovuto nella misura prevista alla data di rilascio del permesso di costruire.”

(6) Il comma 13 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“13. Il regolamento comunale di cui all’articolo 39, comma 6, ha in ogni caso a oggetto anche i vincoli imposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 39, comma 6, può avere a oggetto anche i vincoli imposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente.”

(7) Dopo il comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“14-bis. Se il Comune fornisce la prova che al momento dell’individuazione della zona era stata prevista per l’edilizia agevolata, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, una quota di superficie e volumetria edificabile superiore a quella prevista dall’articolo 24, comma 3, si applica l’articolo 24, comma 3-bis.”

(8) Il primo periodo del comma 18 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “La disciplina di cui all’articolo 104, comma 2, non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento che si basano su convenzioni urbanistiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, e su altri accordi tra privati e comuni, a condizione che tali accordi siano stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale entro il 5 ottobre 2018.”

(9) Dopo il comma 19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“19-bis. Ogni riferimento al direttore/alla direttrice del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche contenuto nelle leggi provinciali, nei regolamenti provinciali e comunali, nelle deliberazioni comunali di nomina e di definizione del trattamento economico, negli attestati di qualificazione e negli atti giuridici di qualsiasi natura comunque denominati è da intendersi come riferimento al/alla responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche.”

(10) La lettera b) del comma 22 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“b) creazione o cessione di diritti edificatori in zone edificabili da individuare o esistenti all’interno o all’esterno dell’area insediabile; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla realizzazione prevalente e contestuale di volumetria destinata ad abitazioni, fermo restando che la volumetria destinata al commercio al dettaglio non può superare il 20 per cento della volumetria creata con l’accordo urbanistico, oppure in zone miste.”

(11) Dopo il comma 24 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 25, 26, 27 e 28:

“25. L’articolo 61 si applica anche alle zone individuate nel piano urbanistico.

26. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, il cui importo dipende dalla gravità dell’abuso o dall’entità dell’opera o per le quali è fissato un importo minimo e massimo, con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono stabilite le disposizioni di dettaglio per la loro determinazione.

27. Su richiesta del/della titolare del permesso di costruire, il Comune integra, anche in un secondo momento, il permesso di costruire con un certificato attestante che l’intervento autorizzato dal permesso di costruire è annoverato fra le definizioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

28. In attesa dell’approvazione di un nuovo piano di settore, le stazioni bicigrill e le stazioni di ristoro previste al momento dell’entrata in vigore della presente legge dal piano delle piazzole di servizio, approvato ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, possono essere realizzate anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.”

Art. 32 (Disposizioni transitorie)

(1) Le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data. Tramite modifica dei piani di attuazione vigenti, nelle zone miste possono essere previste, anche ai fini degli articoli 19 e 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

(2) Il comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, non si applica alle zone residenziali la cui individuazione al fine della creazione di diritti edificatori sulla base di accordi urbanistici è stata avviata ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(3) Nessuno può essere sanzionato per la violazione del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, se il fatto non costituisce più una violazione del vincolo di cui all’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

(4) Se il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 nelle versioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge ed il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, come modificato dalla presente legge, comportano l’applicazione di sanzioni di entità diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

(5) Nessuno può essere sanzionato per la violazione del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, nelle versioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge, se il fatto, alla data di entrata in vigore della presente legge, non costituisce più una violazione, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

Art. 33 (Allegati)

(1) La lettera B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:

“B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione degli edifici e delle strade forestali e interpoderali con manto stradale non sigillato;”

(2) Dopo la lettera C 11) dell’allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“C 12) l’installazione di infrastrutture ad accesso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici.”

(3) Nella lettera E 1) dell’allegato E della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni” sono sostituite dalle parole: “definiti con regolamento di esecuzione, previo parere del Consiglio dei Comuni”.

Art. 34 (Disposizione finanziaria)

(1) All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 35 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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