1. Le ispezioni presso i soggetti erogatori ai fini della verifica dei requisiti di cui all’articolo 6 e del servizio svolto per l’erogazione a carico del Servizio sanitario provinciale dei prodotti per celiaci sono effettuate dall’organo di vigilanza di cui all’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16.