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Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
Passaggio al nuovo sistema dematerializzato “CELIACHI@_RL” per l’erogazione dei prodotti senza glutine per celiaci (modificata con delibera n. 667 del 20.09.2022)

...omissis...

1. di approvare le linee guida per l’implementazione del nuovo sistema CELIACHI@_RL di cui all’Allegato 1, che è parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare il nuovo Accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate in provincia di Bolzano relativo all’erogazione di prodotti dietetici senza glutine a favore delle persone celiache definito nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di autorizzare l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige alla stipula della convenzione con gli esercizi commerciali per l’erogazione dei prodotti dietetici senza glutine in analogia all’accordo allegato con le farmacie.

4. Di stabilire che il finanziamento di prodotti senza glutine per i celiaci di cui alla presente deliberazione avvenga attraverso il capitolo “Assegnazione all'azienda sanitaria di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta” (capitolo U13011.0000) del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano.

5. Di stabilire che con successivo decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Salute vengano individuati, previa proposta da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, i presidi e centri di riferimento per la malattia celiaca e definito il percorso diagnostico-terapeutico della malattia celiaca, in applicazione degli accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2017 (Repertorio Atti n. 105/CSR) e del 30 luglio 2015 (Repertorio Atti n. 125/CSR)

6. Di stabilire che, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al punto 5 per l’individuazione dei presidi e centri di riferimento a livello provinciale, rimangano operativi i centri attualmente autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale 27 aprile 2009, n. 1191.

7. Di stabilire che la presente deliberazione trova applicazione a partire dal 1° novembre 2020.

Sono revocate le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

a) deliberazione n. 62 del 5 febbraio 2019;

b) deliberazione n. 131 del 26 febbraio 2019;

c) deliberazione n. 450 del 25 marzo 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, trattandosi di atto destinato alla generalità dei cittadini.

Allegato 1

Linee guida per l’implementazione del nuovo sistema Celiachi@_RL

Art. 1
Finalità

1. Le presenti linee guida contengono le disposizioni generali per l’erogazione gratuita, a carico del Servizio sanitario provinciale, a persone affette da celiachia, di prodotti senza glutine specificatamente formulati per soggetti malati di celiachia o intolleranti al glutine, di seguito denominati prodotti per celiaci, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123.

Art. 2
Aventi diritto

1. Possono beneficiare dell’erogazione gratuita di prodotti per celiaci le persone residenti nel territorio provinciale e iscritte al Servizio sanitario provinciale che ne hanno diritto ai sensi del comma 4

2. Finché non sarà garantita la circolarità dei buoni spesa a livello nazionale, le persone non residenti nel territorio provinciale, iscritte o anche non iscritte al Servizio sanitario provinciale, hanno diritto all’erogazione di prodotti per celiaci solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria di residenza, alla quale i prodotti sono direttamente fatturati.

3. Le persone non residenti in Italia, ma iscritte al Servizio sanitario provinciale hanno diritto alla concessione dei prodotti per celiaci secondo le modalità di cui alle presenti linee guida.

4. La condizione di avente diritto all’erogazione gratuita di prodotti per celiaci è certificata dalla/dallo specialista dei presidi e centri di riferimento per la diagnosi della celiachia, individuati dalle Regioni e Province autonome, ed è specificata dai seguenti codici di esenzione:

a) 059.579.0 MALATTIA CELIACA

b) 059.694.0 DERMATITE ERPETIFORME

Art. 3
Limiti massimi di spesa mensile

1. L’erogazione a carico del Servizio sanitario provinciale di prodotti per celiaci avviene entro i limiti massimi di spesa mensile, distinti per sesso e fasce d’età, stabiliti dal decreto ministeriale 10 agosto 2018, e successive modifiche.

2. Il passaggio ad altro limite di spesa mensile avviene a partire dal mese successivo al compimento dell’età minima prevista per la fascia di età superiore, conformemente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, di queste linee guida.

Art. 4
Prodotti e condizioni di vendita

1. Sono erogabili a carico del Servizio sanitario provinciale unicamente i prodotti per celiaci inclusi nel registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, e successive modifiche, consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

2. Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti per celiaci deve essere esposto in maniera chiara e leggibile ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 5
Soggetti erogatori

1. L’erogazione gratuita dei prodotti per celiaci avviene tramite:

a) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario provinciale;

b) gli esercizi commerciali convenzionati con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci, negozi specializzati, grande distribuzione organizzata - GDO), di seguito denominati esercizi commerciali, ubicati nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 6
Requisiti dei soggetti erogatori

1. Ai fini dell’erogazione dei prodotti per celiaci i soggetti erogatori devono:

a) essere registrati quali operatori del settore alimentare ai sensi dell’art 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

b) essersi dotati del manuale HACCP;

c) garantire le condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti;

d) esporre chiaramente i prezzi di vendita al pubblico;

e) individuare almeno una persona di riferimento che garantisca l’erogazione dei prodotti nelle lingue provinciali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;

f) garantire l’erogazione in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto della riservatezza e dell’integrità di qualsiasi informazione relativa ai soggetti celiaci rilevata, in particolare delle informazioni di natura sensibile.

Art. 7
Vigilanza sui soggetti erogatori

1. Le ispezioni presso i soggetti erogatori ai fini della verifica dei requisiti di cui all’articolo 6 e del servizio svolto per l’erogazione a carico del Servizio sanitario provinciale dei prodotti per celiaci sono effettuate dall’organo di vigilanza di cui all’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16.

Art.8
Sistema Celiachi@_RL

1. L’erogazione dei prodotti per celiaci avviene in forma dematerializzata tramite il nuovo sistema Celiachi@_RL che prevede le seguenti fasi procedurali:

  1. convenzionamento dei soggetti erogatori;
  2. certificazione e autorizzazione delle persone affette da celiachia aventi diritto;
  3. erogazione dei prodotti;
  4. rendicontazione e fatturazione.

2. Nelle specifiche tecniche del sistema Celiachi@_RL sono definite le regole relative al suo funzionamento, alle quali tutti i soggetti coinvolti devono attenersi.

Art. 9
Convenzionamento dei soggetti erogatori

1. Il sistema Celiachi@_RL contiene l’anagrafica aggiornata dei soggetti abilitati all’erogazione. L’anagrafica dei soggetti erogatori è gestita dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

2. Il convenzionamento delle farmacie per l’erogazione di prodotti per celiaci avviene tramite specifico accordo stipulato con le associazioni delle e dei titolari di farmacia.

3. Gli esercizi commerciali che intendono aderire al sistema Celiachi@_RL, presentano una richiesta di convenzionamento all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige utilizzando l’apposito modello di domanda predisposto dall’Azienda stessa.

4. L’Azienda Sanitaria riceve la domanda di convenzionamento e la valuta. In caso di accoglimento provvede alla stipula della convenzione e registra i punti vendita nel proprio albo fornitori.

5. Per la GDO è l'azienda capogruppo a richiedere all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige l'autorizzazione per ogni suo punto vendita, presentando tutta la documentazione chiesta dall’Azienda sanitaria per il convenzionamento e trasmettendo il codice con cui ogni punto vendita è identificato univocamente nelle transazioni bancarie.

6. Gli esercizi commerciali potranno convenzionarsi adottando soluzioni software di loro scelta, ma per ottenere il convenzionamento dovranno dimostrare:

  1. il rispetto dei requisiti del processo dematerializzato (adozione di documenti commerciali certificati che permettono il controllo tramite correlazione con la singola transazione autorizzata dal sistema “Celiachi@_RL”);
  2. l’adozione di un processo di distribuzione tecnicamente aderente a quanto previsto dal progetto (con lettura della tessera sanitaria - CNS, in particolare del numero seriale, possibilità di digitazione del PIN celiachia, ecc.);
  3. la predisposizione del flusso di rendicontazione e l’invio tramite Web Service secondo il tracciato record previsto, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei prodotti, al fine di dar seguito al rimborso.

7. Gli esercizi commerciali già convenzionati con il Servizio sanitario provinciale prima dell’avvio del nuovo sistema Celiachi@_RL dovranno ripresentare la domanda di convenzionamento all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige attestando il possesso dei requisiti tecnici necessari per aderire al progetto Celiachi@_RL.

8. È compito degli esercizi commerciali comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria eventuali variazioni, come la chiusura, il trasferimento ecc., in modo che nel Sistema Celiachi@_RL l’anagrafica sia sempre aggiornata al momento della rendicontazione.

Art. 10
Certificazione e autorizzazione delle persone affette da celiachia aventi diritto

1. La persona affetta da celiachia si reca presso il proprio distretto sanitario di appartenenza munita della certificazione di patologia rilasciata dalla/dallo specialista e della propria Carta nazionale dei servizi - CNS (tessera sanitaria) in corso di validità.

2. Il distretto rilascia un CODICE CELIACHIA personale che la persona affetta da celiachia dovrà utilizzare con la propria CNS per effettuare gli acquisti.

3. Tramite il sistema l’Azienda Sanitaria autorizza la persona affetta da celiachia avente diritto a usufruire nel mese di riferimento, presso i soggetti erogatori, dell’importo massimo di spesa mensile stabilito ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2018, e successive modifiche.

4. L’importo massimo di spesa mensile usufruibile dalla persona affetta da celiachia viene calcolato automaticamente e reso disponibile alla persona avente diritto sempre nello stesso giorno del mese, cioè quello della prima autorizzazione.

5. Una volta all’anno la persona affetta da celiachia può richiedere all’Azienda Sanitaria l’anticipo di una mensilità.

Art. 11
Erogazione dei prodotti

1. Il processo si basa sull’interazione tra il software di cassa e il sistema Celiachi@_RL.

a) La persona affetta da celiachia inserisce la propria CNS nel POS di cassa o nel lettore di smart card e digita il CODICE CELIACHIA (rilasciato dal distretto in fase di certificazione). In alternativa, al momento dell’acquisto, la persona affetta da celiachia, attraverso la web-app Cittadino "GFREE" genera un “token” da utilizzare al posto della CNS e del codice celiachia. La nuova funzionalità del “token” sarà disponibile solo presso i soggetti erogatori che avranno adeguato i loro software.

b) Il software di cassa richiede la verifica dell’ammissibilità della spesa al sistema Celiachi@_RL, verifica quindi la qualità di “avente diritto” della persona e il budget disponibile.

c) In caso di risposta positiva, il sistema Celiachi@_RL assegna alla transazione un codice di autorizzazione.

d) Il totale dei prodotti rimborsabili viene decurtato dal budget mensile disponibile. In caso di superamento del budget disponibile la differenza dovrà essere pagata dalla persona affetta da celiachia.

e) Al termine dell’operazione la persona affetta da celiachia riceve lo scontrino sul quale è indicato il credito residuo mensile.

Art. 12
Rendicontazione e fatturazione

1. La rendicontazione ha periodicità mensile e avviene utilizzando un apposito Web Service.

2. Il sistema Celiachi@_RL:

a) acquisisce i file di rendicontazione trasmessi dai punti vendita entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei prodotti. Ogni file contiene le informazioni di dettaglio di tutte le erogazioni di alimenti per celiaci a carico del Servizio sanitario provinciale effettuate dal punto vendita nel corso del mese;

b) effettua i controlli di validità dei dati trasmessi;

c) esegue il controllo incrociato dei dati di dettaglio con le transazioni attestate dalla persona affetta da celiachia alla cassa.

d) controlla la presenza degli alimenti nel registro nazionale; qualora rilevasse inesattezze nel flusso di rendicontazione (prodotti non in elenco) gli articoli errati verranno esclusi dal pagamento;

e) controlla la presenza dei soggetti erogatori nell’anagrafica del sistema; i soggetti per i quali non risulti una richiesta di convenzionamento verranno esclusi dal pagamento;

f) genera la reportistica a supporto del pagamento e degli eventuali contenziosi tra Azienda Sanitaria e soggetti erogatori mettendo a confronto i seguenti elementi:

- importo autorizzato alla cassa

- importo rendicontato mensilmente

- importo validato ossia importo relativo ad alimenti effettivamente oggetto di rimborso.

3. Ogni soggetto erogatore invia telematicamente, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei prodotti, il file di rendicontazione contenente il dettaglio di tutte le transazioni mensili. Questo file viene analizzato dal sistema Celiachi@_RL nei modi sopra descritti e successivamente reso disponibile all’Azienda Sanitaria.

4. Contestualmente i soggetti erogatori inviano all’Azienda Sanitaria le fatture elettroniche.

5. L’Azienda Sanitaria procede alla validazione del file di rendicontazione sulla piattaforma Celiachi@_RL, al confronto con la fattura ricevuta e infine alla liquidazione delle somme dovute.

Art. 13
Rimborso da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige individua l’unità organizzativa competente per i controlli tecnici, contabili e amministrativi della documentazione presentata dai soggetti erogatori ai fini del rimborso e, in caso di esito positivo degli stessi, provvede al pagamento degli importi dovuti.

Art. 14
Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida, si applica la normativa statale in materia di erogazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, di prodotti senza glutine a persone affette da celiachia.

Allegato 2

Accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate in provincia di Bolzano relativo all’erogazione di prodotti senza glutine a favore delle persone celiache

Sommario

Pag. 1 Articolo 1 Principi generali

Pag. 1 Articolo 2 Erogazione tramite le farmacie

Pag. 2 Articolo 3 Ritiro dei prodotti da parte delle assistite / degli assistiti

Pag. 2 Articolo 4 Importo rimborsato

Pag. 2 Articolo 5 Rendicontazione e fatturazione

Articolo 1
Principi generali

1. Il presente accordo disciplina nell‘ambito dell’accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano la parte relativa all’erogazione degli alimenti (successivamente denominati “prodotti”) con dicitura “senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine” alle e ai pazienti affetti da celiachia secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia.

Articolo 2
Erogazione tramite le farmacie

1. Le farmacie del territorio provinciale erogano i prodotti alle e ai pazienti celiaci nei limiti di cui alla normativa provinciale e nazionale.

2. Il processo di erogazione dei prodotti si basa sull’interazione tra il software della farmacia con il sistema Celiachi@_RL e si articola nei seguenti passi:

  1. il paziente celiaco inserisce la propria CNS nel POS /lettore di smart card della farmacia  e digita il CODICE CELIACHIA. In alternativa, al momento dell’acquisto, la persona affetta da celiachia, attraverso la web-app Cittadino "GFREE" genera un “token” da utilizzare al posto della CNS e del codice celiachia. La nuova funzionalità del “token” sarà disponibile solo presso i soggetti erogatori che avranno adeguato i loro software;
  2. il software della farmacia richiede la verifica dell’ammissibilità della spesa al sistema Celiachi@_RL, verifica se il paziente celiaco è “avente diritto” e il budget disponibile;
  3. in caso di conferma, il sistema Celiachi@_RL assegna un "codice autorizzazione” alla transazione;
  4. il totale dei prodotti rimborsabili viene decurtato dal budget mensile disponibile. L’eventuale differenza in eccesso rispetto al budget disponibile verrà saldato di tasca propria dal paziente celiaco.
  5. al termine dell’operazione il paziente celiaco riceve sullo scontrino l’informazione dell’ammontare del credito residuo mensile.

3. La Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione il sistema Celiachi@_RL a cui le farmacie provvedono ad agganciarsi.

4. Le farmacie provvedono a proprie spese ad aggiornare le dotazioni tecniche e informatiche (hardware e software) in uso per l’utilizzo del sistema Celiachi@_RL.

5. L’erogazione dei prodotti è garantita da tutte le farmacie nelle lingue provinciali e durante l’intero orario di apertura.

6. Le farmacie garantiscono l’erogazione in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto della riservatezza e dell’integrità di qualsiasi informazione rilevata relativa ai soggetti celiaci, in particolare delle informazioni di natura sensibile.

Articolo 3
Ritiro dei prodotti da parte degli assistiti / delle assistite

1. Il ritiro dei prodotti da parte dei pazienti celiaci, nella misura dell’importo mensilmente concesso, può essere effettuato in modo frazionato e presso soggetti erogatori diversi entro il mese di riferimento.

Articolo 4
Importo rimborsato

1. Il Servizio sanitario provinciale corrisponde alle farmacie gli importi relativi ai prodotti effettivamente erogati, comprensivi dell’IVA, previa presentazione all’Ufficio competente dell’Azienda sanitaria della documentazione di cui all’articolo 5.

Articolo 5
Rendicontazione e fatturazione

1. La rendicontazione ha periodicità mensile e avviene utilizzando un apposito Web Service.

2. Le farmacie trasmettono entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento tramite il sistema Celiachi@_RL il file di rendicontazione che contiene le informazioni di dettaglio di tutte le erogazioni di prodotti per celiaci rimborsabili dal Servizio sanitario provinciale effettuate nel corso del mese.

3. Contestualmente alla trasmissione del file di cui al punto 2 le farmacie inviano all’Ufficio competente dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la fattura elettronica

4. L’Azienda sanitaria procede alla validazione del file di rendicontazione sulla piattaforma Celiachi@_RL e al confronto con la fattura ricevuta.

5. L’Azienda sanitaria effettua il pagamento degli importi indicati nelle fatture elettroniche entro il 25 del mese successivo a quello di consegna della fattura salvo per gli importi oggetto di contestazione.

Bolzano, lì

L’Assessore alla Salute

l’Associazione Sindacale Proprietari e Titolari di Farmacia della Provincia di Bolzano – Federfarma Bolzano

Assofarm

 

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