1. Ai fini dell’erogazione dei prodotti per celiaci i soggetti erogatori devono:
a) essere registrati quali operatori del settore alimentare ai sensi dell’art 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
b) essersi dotati del manuale HACCP;
c) garantire le condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti;
d) esporre chiaramente i prezzi di vendita al pubblico;
e) individuare almeno una persona di riferimento che garantisca l’erogazione dei prodotti nelle lingue provinciali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
f) garantire l’erogazione in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto della riservatezza e dell’integrità di qualsiasi informazione relativa ai soggetti celiaci rilevata, in particolare delle informazioni di natura sensibile.