1. Sono erogabili a carico del Servizio sanitario provinciale unicamente i prodotti per celiaci inclusi nel registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, e successive modifiche, consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
2. Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti per celiaci deve essere esposto in maniera chiara e leggibile ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.