1. L’erogazione a carico del Servizio sanitario provinciale di prodotti per celiaci avviene entro i limiti massimi di spesa mensile, distinti per sesso e fasce d’età, stabiliti dal decreto ministeriale 10 agosto 2018, e successive modifiche.
2. Il passaggio ad altro limite di spesa mensile avviene a partire dal mese successivo al compimento dell’età minima prevista per la fascia di età superiore, conformemente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, di queste linee guida.