(1) Il/La dirigente di una scuola dell’infanzia o di una scuola professionale o di una scuola di musica della Provincia organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficacia formativa, nel rispetto degli ordinamenti vigenti.
(2) Il/La dirigente ha la legale rappresentanza dell’istituzione alla quale è stata attribuita personalità giuridica.
(3) Il/La dirigente delle scuole dell’infanzia e delle scuole di musica della Provincia coadiuva il direttore/la direttrice provinciale competente e il direttore/la direttrice di Istruzione e Formazione competente nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.
(4) Il/La dirigente delle istituzioni formative di cui al comma 1:
(5) Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il/la dirigente di istituzioni formative di cui al comma 1, può avvalersi di insegnanti di scuola dell’infanzia o di docenti da lui/lei individuati, cui può delegare specifici compiti.