(1) Il direttore/La direttrice d’ufficio assicura il buon andamento dell’ufficio e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza propria e delle strutture organizzative sovraordinate.
(2) Il direttore/La direttrice d’ufficio cura personalmente o assegna ad altro/altra dipendente dell’ufficio l’istruttoria e ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti amministrativi. È responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non lo ha assegnato ad altri.
(3) Il direttore/La direttrice d’ufficio coadiuva il direttore/la direttrice di ripartizione e il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.
(4) Il direttore/La direttrice d’ufficio è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’ufficio e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso.
(5) Il direttore/La direttrice d’ufficio esercita le competenze attribuite o delegate. Provvede in particolare:
- all’esecuzione delle operazioni successive all’approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
- alla liquidazione delle spese e all’accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
- all’attività di certificazione.
(6) Il direttore/La direttrice d’ufficio può, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze delegabili, non aventi rilevanza esterna, a dipendenti in possesso delle necessarie competenze professionali. In via transitoria, tale delega è conferita prioritariamente ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici d’ufficio di cui all’articolo 22, comma 9.