(1) Il direttore/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull’attività svolta.
(2) Il direttore/La direttrice generale:
(3) Il direttore/La direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento e delle direttrici di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione e delle direttrici di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di carattere generale.
(4) Per l’esercizio delle sue funzioni, al direttore/alla direttrice generale sono assegnati una segreteria e altro personale.
(5) In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore/dalla vicedirettrice generale.