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y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 61)
Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE 

CAPO I
Finalità

Art. 1 (Finalità)     delibera sentenza

(1)  La presente legge istituisce e disciplina la dirigenza del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario provinciale e la dirigenza delle scuole a carattere statale.

(2)  La presente legge è finalizzata ad accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa nonché ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la qualità della stessa per garantire la tutela dell’interesse pubblico e dei diritti di cittadini e cittadine.

massimeDecreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5 - Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa dell’Amministrazione provinciale

CAPO II
Dirigenza del sistema pubblico provinciale

Art. 2 (Ruolo unico della dirigenza a livello provinciale)

(1)  È istituito il ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, di seguito denominato ruolo unico. Nel ruolo unico sono iscritti, all’atto del conferimento dell’incarico, i dirigenti e le dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, dei suoi enti strumentali, delle agenzie provinciali, degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata. Nel ruolo unico non sono iscritti i dirigenti e le dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale e quelli del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale.

(2)  Il ruolo unico di cui al comma 1 si articola nella prima e nella seconda fascia, all’interno delle quali possono essere definite specifiche sezioni.

(3)  La gestione del ruolo unico è affidata alla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale, che opera in piena autonomia di valutazione. La Commissione è composta da sette membri selezionati in base a requisiti di merito con procedure trasparenti e modalità tali da assicurarne l’indipendenza, l’imparzialità, l’onorabilità e l’assenza di conflitti di interesse, tenendo conto dell’incompatibilità con le cariche politiche e sindacali. Al fine di garantire una rappresentanza proporzionale al numero di dirigenti degli enti di cui al comma 1, quattro membri, tra i quali il/la presidente, sono nominati dalla Giunta provinciale, due d’intesa tra gli organi di governo degli enti strumentali e degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, e un membro è nominato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(4)  Il ruolo unico di cui al comma 1 contiene, per ciascun dirigente iscritto/ciascuna dirigente iscritta, i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, data di primo inquadramento nell’Amministrazione, profilo professionale, data di inquadramento nella fascia di appartenenza e in quella inferiore, ove pertinente, incarichi dirigenziali svolti, con indicazione delle date di inizio e di fine incarico e delle valutazioni ottenute negli ultimi due incarichi, curriculum vitae.

(5)  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7.000,00 euro per l’anno 2022, in 14.000,00 euro per l’anno 2023 e in 14.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3 (Istituzione della qualifica di dirigente)

(1)  Per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza del ruolo sanitario e la dirigenza delle scuole a carattere statale, sono istituite le qualifiche di dirigente di prima fascia e di dirigente di seconda fascia.

(2)  Il personale dirigente del sistema pubblico provinciale di cui all’articolo 1, comma 1, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, è ricollocato, su richiesta, con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza, con riconoscimento dell’anzianità maturata. 2)

2)
L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

CAPO III
Accesso alla qualifica di dirigente

Art. 4 (Accesso alla qualifica di dirigente)

(1)  Alla qualifica di dirigente si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

(2)  Al concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia sono ammessi:

  1. i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, master universitario di primo livello o laurea triennale. Tali dipendenti devono aver prestato, alla data ultima per la presentazione della domanda, un servizio effettivo di almeno cinque anni in una qualifica funzionale dell’organico provinciale non inferiore alla settima-ter ovvero in qualifiche funzionali corrispondenti anche presso altri enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio effettivamente prestato vengono valutati cumulativamente i servizi prestati nel settore pubblico e in quello privato;
  2. i dipendenti e le dipendenti di strutture private in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale e dei titoli di studio indicati in questo comma, purché all’interno di tali strutture siano collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per le dipendenti e i dipendenti pubblici e al termine ultimo per la presentazione della domanda abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in tali posizioni;
  3. le persone in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale e dei titoli di studio di cui al presente comma, già in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche e private, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni.

(3)  Al concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia sono ammessi:

  1. i dirigenti e le dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2 nonché delle altre amministrazioni pubbliche, in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale o master universitario di primo livello, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici e di strutture organizzative equiparabili per un periodo effettivo non inferiore a cinque anni;
  2. le persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego provinciale nonché dei titoli di studio indicati in questo comma, purché alla data ultima per la presentazione della domanda abbiano ricoperto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a cinque anni effettivi e dispongano di una comprovata specifica esperienza professionale e manageriale. Ai fini della determinazione del periodo minimo di svolgimento delle funzioni dirigenziali vengono valutate cumulativamente le funzioni dirigenziali acquisite nel settore pubblico e in quello privato.

(4)  Con cadenza almeno biennale la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale indice un concorso, tenendo conto dei posti disponibili nella dotazione organica, delle previsioni sulla cessazione dal servizio delle e dei dirigenti iscritti al ruolo unico di cui all’articolo 2 e del fabbisogno di dirigenti programmato dalle singole amministrazioni di cui allo stesso articolo per il triennio successivo. Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5)  Nel bando sono indicati il numero dei posti messi a concorso, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, i requisiti richiesti tra cui, ove pertinente, l’abilitazione all’esercizio della libera professione e/o l’iscrizione a un albo professionale nonché l’eventuale necessaria esperienza professionale specifica; sono altresì indicati i criteri e le modalità di selezione a garanzia dell’efficienza, economicità, imparzialità, oggettività, trasparenza e del rispetto delle pari opportunità.

Art. 5 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia)

(1)  Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi di governo delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia per la direzione di strutture ovvero all’affidamento di incarichi speciali a dirigenti appartenenti a tale fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1. La selezione avviene tra le persone in possesso dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali e aventi il profilo idoneo.

(2)  L’incarico dirigenziale di prima fascia è conferito con apposito provvedimento che ne specifica l’oggetto e la durata. Al provvedimento di conferimento dell’incarico fanno seguito un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, e un apposito accordo sugli obiettivi da conseguire in relazione alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di governo nei propri atti di indirizzo.

Art. 6 (Durata degli incarichi dirigenziali di prima fascia)

(1)  Gli incarichi dirigenziali di prima fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

(2)  Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'articolo 5. L’incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 3)

(3)  Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

3)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 7 (Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)  

(1)  Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, competenti secondo il rispettivo ordinamento, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia per la direzione di strutture ovvero all’affidamento di incarichi speciali a dirigenti appartenenti a tale fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1. La selezione avviene tenendo in considerazione i contenuti specifici dell’incarico e le competenze ed esperienze professionali dimostrate. 4)

(2)  L’incarico dirigenziale di seconda fascia è conferito con apposito provvedimento che ne specifica l’oggetto e la durata. Al provvedimento di conferimento dell’incarico fanno seguito un contratto individuale, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, e un apposito accordo sugli obiettivi da conseguire in relazione alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di governo nei propri atti di indirizzo.

4)
L’art. 7, comma 1, è stato così modificato dall’art. 3, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 8 (Durata degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)

(1)  Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

(2)  Per il conferimento o il rinnovo dell'incarico si procede ai sensi dell'articolo 7. L’incarico dirigenziale in essere può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per il conferimento del nuovo incarico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 5)

(3)  Per motivate esigenze organizzative o funzionali, tenuto conto delle professionalità specifiche, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione o a modifica, anche prima della scadenza dell'incarico.

(4)  Il rinnovo degli incarichi avviene sulla base di una relazione sull’attività svolta dal/dalla dirigente, che viene trasmessa al/alla dirigente di vertice competente per il personale.

5)
L'art. 8, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 9 (Ulteriori modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia)

(1)  Gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla Provincia, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile tra le persone iscritte nel ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 1, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dal settore della ricerca, dalla docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti e le dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

(2)  Ferma restando la dotazione effettiva degli enti di cui al comma 1, gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti, da ciascuno dei predetti enti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 2 purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, o di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 10 (Conferimento di incarichi speciali strategici a dirigenti di prima fascia)

(1)  Con la procedura prevista dall’Art. 5 sono conferiti alle e ai dirigenti di prima fascia incarichi speciali strategici con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad altissimo contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di altissimo livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di dimensioni e complessità particolari.

(2) Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE e di contratti di importo superiore alla soglia UE, che non siano di particolare rilevanza, nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione. 6)

6)
L'art. 10, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.

Art. 11 (Conferimento di incarichi speciali complessi a dirigenti di seconda fascia)

(1)  Con la procedura prevista dall’articolo 7 sono conferiti alle e ai dirigenti di seconda fascia incarichi speciali complessi con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad alto contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di alto livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di grandi dimensioni e complessità.

(2) Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione. 7) 

7)
L'art. 11, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.

Art. 12 (Revoca degli incarichi dirigenziali di struttura, degli incarichi speciali strategici e degli incarichi speciali complessi)

(1)  Qualora si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero l’inosservanza delle direttive impartite dal/dalla dirigente superiore per motivi imputabili al/alla dirigente, l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso viene revocato, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, si procede al licenziamento.

(2)  Ai/Alle dirigenti cui è stato revocato l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso non spetta più la retribuzione connessa all’incarico stesso.

(3)  I dirigenti e le dirigenti cui è revocato definitivamente l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso ovvero cui non è rinnovato o conferito un altro incarico dirigenziale a seguito dell’esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l’interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

(3/bis)  Con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 21 e nell’ambito della contrattazione collettiva sono definiti gli aspetti di dettaglio per l’applicazione del presente articolo. 8)

8)
L'art. 12, comma 3/bis, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 13 (Dirigenti a disposizione)

(1)  In linea di principio tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico.

(2)  Le dirigenti e i dirigenti privi di incarico senza demerito rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l’interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico.

(3)  Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all’incarico.

(4)  Per il periodo di permanenza nel ruolo unico le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l’amministrazione di appartenenza o, con il loro consenso, presso enti senza scopo di lucro. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva. Hanno inoltre l’obbligo di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per la rispettiva fascia di appartenenza. Questi incarichi possono essere conferiti anche per una durata inferiore a tre anni. Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.

Art. 14 (Mobilità)

(1)  È garantita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa nonché con il settore privato, con l’obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative. È altresì favorita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali pubbliche. Le dirigenti e i dirigenti che sono collocati in aspettativa mantengono la qualifica acquisita.

Art. 15 (Sostituzione in caso di assenza o impedimento)

(1)  In caso di assenza o impedimento il/la dirigente è sostituito/sostituita da altro/altra dirigente del medesimo dipartimento.

Art. 16 (Sostituzione provvisoria per posizione dirigenziale vacante)

(1)  Fino al suo conferimento una posizione dirigenziale vacante è affidata in via provvisoria al/alla dirigente superiore o, come incarico aggiuntivo ai sensi dell’Art. 20 (, al/alla dirigente di un’altra struttura organizzativa di pari livello. A tal fine è integrato il contratto relativo all’incarico già ricoperto.

Art. 17 (Cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali)

(1)  Nell’ambito di processi di razionalizzazione, riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’Amministrazione provinciale, di enti dipendenti della Provincia e di società controllate, al fine di garantire la continuità dei servizi è consentito il cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati, nel rispetto dei piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento di tali incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.

Art. 18 (Formazione permanente della dirigenza)

(1)  La dirigenza è tenuta ad assolvere annualmente agli obblighi formativi previsti per la funzione ricoperta, tenuto conto delle proprie competenze professionali.

(2)  I dirigenti e le dirigenti del ruolo unico contribuiscono all’attività di formazione della futura dirigenza. Per le suddette attività prestano la loro opera intellettuale a titolo gratuito.

CAPO IV
Trattamento economico

Art. 19 (Trattamento economico della dirigenza del ruolo unico)        delibera sentenza

(1)  Il trattamento economico delle e dei dirigenti, distinto per fascia dirigenziale, è determinato dai contratti collettivi in modo da perseguire l’armonizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Esso spetta a partire dalla data di conferimento del primo incarico ed è composto dal trattamento fondamentale, differenziato in ragione dell’appartenenza alla fascia dirigenziale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato.

(2)  La contrattazione collettiva garantisce che la retribuzione di risultato ammonti, in caso di pieno raggiungimento dei risultati concordati, ad almeno il 20 per cento della retribuzione complessiva del/della dirigente, composta dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione parte fissa e dalla retribuzione di posizione parte variabile, al netto dell’eventuale incremento della retribuzione di risultato di cui all’articolo 20. 9)

(3)  L’organo di governo determina il trattamento economico dei/delle dirigenti apicali nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti massimi retributivi.

(4)  Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai/alle dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico conferito loro in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20. I compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

(5)  Fino alla stipula del nuovo contratto collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

massimeDelibera 3 ottobre 2023, n. 835 - Pesatura di una struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano
massimeDelibera 4 luglio 2023, n. 572 - Pesatura delle ripartizioni e delle strutture dirigenziali equiparate della Provincia Autonoma di Bolzano (vedi anche delibera n. 835 del 03.10.2023)
massimeDelibera 4 luglio 2023, n. 571 - Pesatura degli uffici, delle scuole provinciali e delle strutture dirigenziali equiparate della Provincia Autonoma di Bolzano (vedi anche delibera n. 835 del 03.10.2023)
massimeDelibera 4 luglio 2023, n. 570 - Pesatura delle strutture dirigenziali di vertice e delle strutture dirigenziali equiparate della Provincia Autonoma di Bolzano
9)
L'art. 19, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.

Art. 20 (Indennità per incarichi aggiuntivi)

(1)  Per l’assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto a quello ricoperto, al/alla dirigente spetta un incremento della retribuzione di risultato, da stabilirsi con il contratto collettivo.

CAPO V
Norme regolamentari

Art. 21 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Alle disposizioni di cui al presente titolo può essere data attuazione con regolamento di esecuzione.

CAPO VI
Disposizioni transitorie

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

(1)  La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella Sezione A dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)  La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle Sezioni B e C dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3)  Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico, nelle predette sezioni A, B e C dell’Albo, per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l’interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico.

(4)  I dirigenti e le dirigenti nominati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto almeno due incarichi dirigenziali di durata complessiva pari ad almeno otto anni presso strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale e abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2.  10)

(5)  I dirigenti e le dirigenti apicali degli enti e delle agenzie di cui all’articolo 2, ovvero delle società a totale partecipazione pubblica controllate dalla Provincia, affidatarie di funzioni o servizi dalla stessa esternalizzati, che sono stati nominati tramite selezioni pubbliche e, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la funzione dirigenziale da almeno cinque anni, sono iscritti a richiesta e a esaurimento nella fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, corrispondente alle caratteristiche dimensionali dell’ente, come da Allegato A, che può essere modificato dalla Giunta provinciale. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono confermati, fino alla loro scadenza a esaurimento, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge.

(6)  Le persone di cui ai commi 1 e 2, anche se collocate in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre posizioni analoghe, sono inquadrate d’ufficio nelle rispettive fasce del ruolo unico di cui all’articolo 2, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti. 11)

(7)  In sede di prima applicazione, nell’Amministrazione provinciale alle persone di cui al comma 1 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre anni, mentre alle persone di cui al comma 2 il medesimo è conferito per la durata di quattro anni; fanno eccezione i dirigenti apicali e i direttori e le direttrici di dipartimento, per i quali gli incarichi conferiti ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono confermati fino alla cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora. Detti incarichi dirigenziali di dirigenti apicali e direttori e direttrici di dipartimento in scadenza con la cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora sono prorogati di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessore e i singoli assessori.

(8)  I dirigenti e le dirigenti di cui ai commi 1 e 2 ai quali non sono conferiti incarichi dirigenziali di cui alla presente legge restano iscritti al ruolo unico della dirigenza del sistema pubblico provinciale fino alla cessazione dal servizio.

(9)  Gli incarichi vigenti all’entrata in vigore della presente legge, conferiti ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici di ufficio e ai sostituti incaricati e alle sostitute incaricate negli enti strumentali della Provincia, sono confermati fino alla loro scadenza. Il personale cui sono conferiti tali incarichi coadiuva il rispettivo dirigente/la rispettiva dirigente nell’organizzazione dell’attività della struttura di appartenenza fino alla scadenza naturale dell’incarico.

(10)  I dirigenti e le dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico dirigenziale e ai/alle quali siano stati conferiti almeno due incarichi dirigenziali di una durata complessiva di almeno otto anni presso strutture organizzative del Consiglio provinciale ed abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati/inquadrate d’ufficio, ad esaurimento, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. 12)

(11)  I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali della Provincia concluse e in corso all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all’atto del conferimento dell’incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, si applica il comma 3.

10)
L'art. 22, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 5, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
11)
L'art. 22, comma 6, è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
12)
L’art. 22, comma 10, è stato così modificato dall’art. 3, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12. Vedi anche l’art. 3, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 23 (Disposizioni transitorie per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)

(1)  Alle persone iscritte nella Sezione A dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia.

(2)  Alle persone iscritte nella Sezione B dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia.

(3)  Le persone che al 1° gennaio 2022 sono in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, a esaurimento, in una sezione separata del ruolo unico di cui all’articolo 2 per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l’interessato/interessata decade dall’idoneità ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico di cui all’Art. 2.

(4)  In sede di prima applicazione, alle persone di cui ai commi 1 e 2 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre ovvero quattro anni.

(5)  I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali dell’amministrazione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige concluse e in corso all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all’atto del conferimento dell’incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A e B dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, si applica il comma 3.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

CAPO I
Struttura dirigenziale

Art. 24 (Principi generali)    delibera sentenza

(1)  La Provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze di cittadini e cittadine, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione della dirigenza e del personale nel governo dell’autonomia.

(2)  L’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione provinciale si basano sui seguenti principi:

  1. chiarezza e trasparenza dell’attività dell’apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze di cittadini e cittadine;
  2. chiara suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo nonché tra i vari livelli dirigenziali;
  3. flessibilità delle strutture dirigenziali in rispondenza alle nuove esigenze della società;
  4. efficacia ed economicità della gestione, semplificazione e pubblicità dei procedimenti.

(3)  La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:

  1. partecipazione e responsabilizzazione del personale di ogni livello, anche tramite un uso adeguato della delega;
  2. formazione e aggiornamento professionale del personale;
  3. mobilità del personale;
  4. informazione del personale.

(4)  Il modello organizzativo delle aziende, delle agenzie e degli enti della Provincia deve informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

massimeDelibera 26 gennaio 2021, n. 39 - Criteri per i compensi a esperti o esperte esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia

Art. 25 (Pianificazione strategica)                    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale indica gli obiettivi di programmazione e governance che l’Amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.

(2)  Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica dell’attività amministrativa svolta nelle materie di loro competenza. Nel Piano integrato di attività e organizzazione, attuato dalle strutture organizzative dell’Amministrazione previa approvazione della Giunta provinciale, sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici della performance e il collegamento tra performance individuale e risultati attesi. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all’approvazione della Giunta provinciale. La finalità del Piano integrato è di garantire la massima semplificazione, una visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione, la qualità e la trasparenza dei servizi per cittadini, cittadine e imprese, e la progressiva reingegnerizzazione dei processi. La valutazione individuale sul raggiungimento degli obiettivi concordati è il presupposto per l’erogazione degli elementi retributivi legati alla performance.

(3)  La Giunta provinciale, il/la Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge.

(4)  Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano nella competenza della Giunta provinciale in particolare:

  1. il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali di prima fascia;
  2. la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;
  3. l’approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
  4. l’approvazione di atti a contenuto pianificatorio e l’emanazione di criteri per l’attribuzione di vantaggi economici;
  5. la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
  6. l’approvazione degli statuti degli enti della Provincia;
  7. la nomina o designazione di rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
  8. l’assegnazione alle strutture organizzative dirigenziali delle quote del bilancio provinciale di rispettiva competenza, commisurandole agli obiettivi attribuiti alla responsabilità delle strutture stesse e delle strutture organizzative a queste subordinate.

(5)  La Giunta provinciale può delegare l’adozione di provvedimenti ai propri membri e a strutture organizzative subordinate. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali possono delegare l’adozione di provvedimenti a strutture organizzative subordinate. La delega non è ammessa per le attribuzioni di cui all’articolo 54, comma 1, numeri 1), 2) e 7), e all’Art. 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.

massimeDelibera 31 gennaio 2023, n. 74 - Delega funzioni (modificata con delibera n. 315 del 04.04.2023 e delibera n. 611 del 25.07.2023)
massimeDelibera 17 novembre 2020, n. 893 - Rimborso delle quote d’iscrizione in caso della prescritta iscrizione negli albi e ordini professionali per lo svolgimento delle attività istituzionali
massimeDelibera 17 dicembre 2019, n. 1159 - Riorganizzazione servizio di trasporto con autista per la Giunta provinciale
massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeDelibera N. 1303 del 26.04.2005 - Acquisto di oggetti d'arte in vendita all'asta
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005

Art. 26 (Sistema organizzativo)

(1)  Il sistema organizzativo della Provincia si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. I dirigenti e le dirigenti svolgono in autonomia le funzioni e i compiti relativi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta provinciale.

(2)  La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è attribuita ai e alle dirigenti che, nell’ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti loro dalla legge, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell’attuazione dei programmi, dell’applicazione delle direttive e dell’osservanza delle priorità definite dalla Giunta provinciale.

(3)  Ai dirigenti e alle dirigenti sono assegnate le risorse finanziarie, organizzative e strumentali commisurate ai procedimenti e alle altre attribuzioni di competenza delle strutture organizzative cui sono preposti.

Art. 27 (Articolazione della struttura dirigenziale)  

(1)  La struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale si articola in:

  1. Segreteria generale e Direzione generale;
  2. dipartimenti;
  3. Direzioni Istruzione e Formazione;
  4. ripartizioni;
  5. uffici;
  6. circoli di scuola dell’infanzia e direzioni di scuola di musica.

(2)  In settori di particolare complessità possono essere previste, all’interno dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni, apposite aree funzionali.

(3)  La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture organizzative nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi, sono determinate con regolamento di esecuzione. Con tale regolamento è anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.

(4)  Le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono dirette da dirigenti di prima fascia e le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere e) ed f) da dirigenti di seconda fascia.

(5)  Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e degli enti e delle aziende strumentali – comunque denominati – della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e i vari organismi costituiti nelle materie di competenza della Provincia. A tale scopo il numero delle strutture organizzative e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria.

Art. 28 (Segreteria generale)
Segretario/Segretaria generale     
 delibera sentenza

(1)  Il segretario/La segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Lui/Lei:

  1. cura la trattazione dei provvedimenti che la Giunta provinciale deve adottare nonché la verbalizzazione delle sedute della Giunta provinciale;
  2. cura i rapporti con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l’Unione europea;
  3. verifica l’istruttoria dei ricorsi gerarchici;
  4. provvede al rogito dei contratti nei quali la Provincia è parte nonché all’autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse della Provincia;
  5. esercita le funzioni di segretario/segretaria generale della Giunta provinciale e verifica l’attuazione delle decisioni adottate;
  6. esercita anche le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento nei confronti delle ripartizioni poste alle sue dipendenze e di direttore/direttrice di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree funzionali eventualmente costituite all’interno della Segreteria generale.

(2)  Per l’esercizio delle sue funzioni, al segretario/alla segretaria generale sono assegnati una segreteria e altro personale.

(3)  In caso di assenza o impedimento del segretario/della segretaria generale le sue funzioni sono esercitate dal vicesegretario/dalla vicesegretaria generale.

massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1113 - Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni
massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2013-2016
massimeDelibera 1 luglio 2013, n. 976 - Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
massimeDelibera 18 marzo 2013, n. 397 - Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (modificata con delibera n. 1247 vom 04.11.2014)

Art. 29 (Direzione generale)
Direttore/Direttrice generale    
 delibera sentenza

(1)  Il direttore/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull’attività svolta.

(2)  Il direttore/La direttrice generale:

  1. provvede alla verifica della struttura dirigenziale e delle attività dell’Amministrazione nonché dei procedimenti amministrativi connessi;
  2. verifica l’impiego delle risorse finanziarie e umane;
  3. supervisiona la dirigenza e le procedure di conferimento dei relativi incarichi;
  4. esercita anche le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento e, per quanto compatibili, di direttore/direttrice di ripartizione e d’ufficio nei confronti delle ripartizioni, degli uffici e delle aree funzionali posti alle sue dipendenze per lo svolgimento dei compiti che gli/le sono assegnati.

(3)  Il direttore/La direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento e delle direttrici di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione e delle direttrici di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di carattere generale.

(4)  Per l’esercizio delle sue funzioni, al direttore/alla direttrice generale sono assegnati una segreteria e altro personale.

(5)  In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore/dalla vicedirettrice generale.

massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2013-2016

Art. 30 (Dipartimento)

(1)  Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali e gli uffici posti alle dipendenze di ciascun membro di Giunta in ragione della ripartizione delle materie ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e degli articoli 67 e seguenti della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14. Il/La Presidente della Provincia può istituire fino a due dipartimenti per le ripartizioni di sua competenza e non facenti capo alla Segreteria generale o alla Direzione generale.

(2)  Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le ripartizioni dei vari dipartimenti.

(3)  La denominazione dei dipartimenti è stabilita con il decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessore e i singoli assessori effettivi.

Art. 31 (Direzioni Istruzione e Formazione)

(1)  Le Direzioni Istruzione e Formazione italiana, tedesca e ladina assicurano il raccordo con le direttive politiche sulla formazione e coordinano lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione. Per il gruppo linguistico ladino la Direzione Istruzione e Formazione si occupa anche degli ambiti della cultura e del servizio giovani. Le Direzioni Istruzione e Formazione sono equiparate ai dipartimenti e si articolano in ripartizioni, direzioni provinciali e servizi di valutazione. Con regolamento di esecuzione è stabilita l’istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria.

(2)  A ciascuna Direzione Istruzione e Formazione è preposto/preposta un direttore/una direttrice per l’istruzione e la formazione in possesso di comprovate competenze manageriali e dirigenziali nel settore formativo.

Art. 32 (Direttore/Direttrice di dipartimento)

(1)  Il direttore/La direttrice di dipartimento funge da raccordo tra il membro della Giunta provinciale competente per materia e le ripartizioni dipendenti, curando l’attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del membro di Giunta competente per materia. A tal fine, su proposta di quest’ultimo la Giunta provinciale può, solo per specifici obiettivi di particolare rilevanza e con un’adeguata motivazione, attribuire al direttore/alla direttrice di dipartimento i relativi compiti, riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento.

(2)  Il direttore/La direttrice di dipartimento supporta il membro della Giunta provinciale competente per materia, lo coadiuva in tutte le attività e in particolare nell’individuazione degli obiettivi strategici, nell’elaborazione dei Piani integrati di attività e organizzazione e nella loro articolazione in piani settoriali, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

(3)  Il direttore/La direttrice di dipartimento è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati al dipartimento, provvede a gestirne la complessità organizzativa e a impiegare efficacemente le risorse disponibili così da ottenere risultati, e assicura un adeguato flusso informativo all’interno del dipartimento.

(4)  In particolare, il direttore/la direttrice di dipartimento:

  1. assicura al membro di Giunta competente per materia l’effettivo coordinamento tra la strategia prescelta, le risorse impiegate e la gestione operativa;
  2. destina le risorse umane alle strutture organizzative del dipartimento e assegna le risorse finanziarie ai rispettivi piani finanziari gestionali;
  3. vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  4. adotta gli atti generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nonché per l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del dipartimento e definisce le misure organizzative per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
  5. stipula i contratti sopra soglia UE di particolare rilevanza;
  6. coordina e controlla l’attività dei e delle dirigenti, sostituendosi ad essi in caso di inerzia;
  7. istruisce i ricorsi gerarchici;
  8. cura l’istruttoria di atti di natura politica;
  9. conferisce gli incarichi di direttore/direttrice d’ufficio, dopo aver sentito il direttore di ripartizione preposto/la direttrice di ripartizione preposta;
  10. autorizza le attività extra servizio dei dirigenti e delle dirigenti delle strutture organizzative del rispettivo dipartimento.

(5)  Il direttore/La direttrice di dipartimento è il diretto/la diretta superiore dei direttori e delle direttrici delle ripartizioni facenti capo al dipartimento. Nei loro confronti esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo. D’intesa con il membro di Giunta competente per materia e sentiti il/la dipendente e i direttori e le direttrici di ripartizione interessati provvede all’assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

(6)  Il direttore/La direttrice di dipartimento ha facoltà di avocare a sé, nelle materie che gli/le sono assegnate, l’adozione di provvedimenti di competenza dei/delle dirigenti.

(7)  Per esigenze a cui non si può far fronte con personale in servizio, il direttore/la direttrice di dipartimento può conferire incarichi individuali a esperti ed esperte di comprovata competenza, definendo preventivamente limiti temporali, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 33 (Segreteria dipartimentale)

(1)  Nell’esercizio delle loro funzioni i direttori e le direttrici di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale in cui opera personale assegnato al dipartimento.

(2)  La segreteria dipartimentale provvede a:

  1. fornire informazioni e consulenze al membro di Giunta competente per materia e al direttore preposto o alla direttrice preposta;
  2. predisporre programmi di attività a medio e lungo termine;
  3. svolgere lavori di documentazione nonché analisi e studi;
  4. verificare, su specifico incarico, il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle iniziative previste nei programmi di attività e nei progetti del dipartimento.

Art. 34 (Ripartizione)  

(1)  La ripartizione è una struttura organizzativa che si occupa di settori omogenei e si articola di norma  in almeno tre uffici. 13)

(2)  Le direzioni provinciali istituite nell’ambito delle Direzioni Istruzione e Formazione sono equiparate alle ripartizioni.

13)
L’art. 34, comma 1, è stato così modificato dall’art. 3, comma 4, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 35 (Direttore/Direttrice di ripartizione)   delibera sentenza

(1)  Il direttore/La direttrice di ripartizione è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati alla ripartizione. Insieme ai direttori e alle direttrici d’ufficio definisce, nel quadro degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della ripartizione, gli obiettivi da perseguire nelle attività degli uffici della ripartizione, ne programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore/alla direttrice d’ufficio. Inoltre, assicura un adeguato flusso informativo all’interno della ripartizione.

(2)  Il direttore/La direttrice di ripartizione provvede all’assegnazione e alla mobilità del personale tra gli uffici della ripartizione, sentiti il personale stesso e i direttori e le direttrici degli uffici interessati.

(3)  Il direttore/La direttrice di ripartizione esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative.

(4)  In particolare, il direttore/la direttrice di ripartizione:

  1. coadiuva il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione di strategie e attività, e ha inoltre la facoltà di formulare proposte;
  2. stipula i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
  3. concede le agevolazioni economiche, di qualunque genere, che costituiscono provvedimenti definitivi, in osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; 14)
  4. vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(5)  I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione. Tali dirigenti possono dirigere contestualmente anche la Direzione Istruzione e Formazione.

(6)  Nella rispettiva Direzione Istruzione e Formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le funzioni di sovrintendente ossia di intendente scolastico/scolastica; la sua nomina avviene in base alla procedura di cui all’Art. 19 (dello Statuto di autonomia. A tale direttore/direttrice provinciale è assegnato, come struttura di supporto, l’ispettorato scolastico. Questi direttori e direttrici provinciali possono delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola; possono inoltre, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione Istruzione e Formazione competente, delegare propri compiti anche ad altre direzioni provinciali o ripartizioni.

massimeDelibera N. 4064 del 02.09.1996 - Applicazione degli art. 2, comma 4, lett. b), e 10, comma 4, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 in riguardo all'applicazione dell'art. 10, lett. d), della L.P. 22 maggio 1996, n. 12 (integrata con delibera n. 43 del 15.1.2001)
14)
La lettera c) dell'art. 35, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 36 (Ufficio)

(1)  Gli uffici sono le strutture operative all’interno delle singole ripartizioni.

(2)  Di norma gli uffici sono dotati di almeno dieci dipendenti, oltre al direttore/alla direttrice d’ufficio.

Art. 37 (Direttore/Direttrice di ufficio)

(1)  Il direttore/La direttrice d’ufficio assicura il buon andamento dell’ufficio e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza propria e delle strutture organizzative sovraordinate.

(2)  Il direttore/La direttrice d’ufficio cura personalmente o assegna ad altro/altra dipendente dell’ufficio l’istruttoria e ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti amministrativi. È responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non lo ha assegnato ad altri.

(3)  Il direttore/La direttrice d’ufficio coadiuva il direttore/la direttrice di ripartizione e il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

(4)  Il direttore/La direttrice d’ufficio è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’ufficio e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso.

(5)  Il direttore/La direttrice d’ufficio esercita le competenze attribuite o delegate. Provvede in particolare:

  1. all’esecuzione delle operazioni successive all’approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
  2. alla liquidazione delle spese e all’accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
  3. all’attività di certificazione.

(6)  Il direttore/La direttrice d’ufficio può, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze delegabili, non aventi rilevanza esterna, a dipendenti in possesso delle necessarie competenze professionali. In via transitoria, tale delega è conferita prioritariamente ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici d’ufficio di cui all’articolo 22, comma 9.

Art. 38 (Istituzioni formative della Provincia)

(1)  Le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica a carattere statale nonché le scuole professionali e di musica della Provincia costituiscono le istituzioni formative del sistema educativo provinciale d’istruzione e formazione. Esse definiscono e realizzano l’attività educativa e formativa nel rispetto dell’autonomia che è loro riconosciuta e delle competenze attribuite loro dalla normativa vigente.

(2)  Le scuole dell’infanzia e le scuole professionali e di musica della Provincia sono dirette da dirigenti di seconda fascia.

Art. 39 (Dirigenti di scuola dell’infanzia, di scuola professionale o di scuola di musica della Provincia)

(1)  Il/La dirigente di una scuola dell’infanzia o di una scuola professionale o di una scuola di musica della Provincia organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficacia formativa, nel rispetto degli ordinamenti vigenti.

(2)  Il/La dirigente ha la legale rappresentanza dell’istituzione alla quale è stata attribuita personalità giuridica.

(3)  Il/La dirigente delle scuole dell’infanzia e delle scuole di musica della Provincia coadiuva il direttore/la direttrice provinciale competente e il direttore/la direttrice di Istruzione e Formazione competente nella programmazione delle attività, sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

(4)  Il/La dirigente delle istituzioni formative di cui al comma 1:

  1. esercita tutte le competenze che gli/le sono attribuite o delegate;
  2. è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’istituzione formativa dalla Provincia e dai Comuni e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso.

(5)  Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il/la dirigente di istituzioni formative di cui al comma 1, può avvalersi di insegnanti di scuola dell’infanzia o di docenti da lui/lei individuati, cui può delegare specifici compiti.

Art. 40 (Gestione del personale)

(1)  Tutti i provvedimenti di gestione del personale sono, per quanto non diversamente disposto, di competenza del diretto/della diretta superiore a norma della presente legge.

(2)  Compete, in particolare, al diretto/alla diretta superiore:

  1. vigilare sull’osservanza dei doveri d’ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità;
  2. autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nel territorio provinciale;
  3. determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
  4. autorizzare il congedo ordinario;
  5. autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura e il recupero del lavoro straordinario prestato.

(3)  Compete rispettivamente al direttore/alla direttrice di dipartimento o di ripartizione autorizzare e disporre:

  1. le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale;
  2. i congedi straordinari per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donare il sangue, per decesso e per altri gravi motivi, esclusi la malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio/della figlia.

(4)  Competono al direttore/alla direttrice della ripartizione competente per il personale:

  1. i provvedimenti connessi con la selezione, l’assunzione e l’assegnazione del personale, compresa la nomina in ruolo, fatta eccezione per il personale dirigente;
  2. i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai sensi della presente legge e di altre norme alle e ai superiori del personale interessato;
  3. i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altre strutture organizzative per effetto di altre norme specifiche;
  4. la disposizione di ispezioni sull’osservanza dei doveri d’ufficio del personale;
  5. i provvedimenti relativi alla corresponsione del trattamento economico, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, nonché i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, dirigente, docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Alto Adige.

(5)  Compete al direttore/alla direttrice di dipartimento autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate all’estero.

Art. 41 (Gestione di progetti)

(1)  Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono più dipartimenti, ripartizioni o uffici possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale.

Art. 42 (Responsabilità dei/delle dirigenti)

(1)  I dirigenti e le dirigenti sono direttamente responsabili del risultato dell’attività svolta dalla struttura cui sono preposti e rispondono dell’attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale o dal membro di Giunta competente per materia; rispondono altresì del corretto impiego delle risorse.

(2)  Alla fine di ogni anno solare il direttore/la direttrice preposto/preposta presenta al direttore/alla direttrice di ripartizione ovvero d’ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno; in qualsiasi momento può inoltre contestargli/contestarle l’insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

(3)  In caso di valutazione negativa, il direttore interessato/la direttrice interessata può presentare le sue controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

(4)  Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto/la dirigente preposta rimette gli atti alla struttura competente per la revoca dell’incarico dirigenziale.

CAPO II
Strutture presso gli organi politici

Art. 43 (Segreteria del/della Presidente della Provincia)

(1)  Della segreteria del/della Presidente della Provincia fanno parte il/la capo di gabinetto, il/la portavoce, tre segretari/segretarie particolari, un segretario/una segretaria personale, l’autista e altre quattro unità di personale addette al supporto organizzativo e strategico del/della Presidente della Provincia.

Art. 44 (CAPO di gabinetto)

(1)  Il/La capo di gabinetto coadiuva il/la Presidente della Provincia nell’esercizio delle sue funzioni e nella trattazione delle materie di sua competenza. Su indicazione del/della Presidente, il/la capo di gabinetto ha diritto, su richiesta, di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli assessori/dalle assessore e dalle strutture della Provincia e di prendere visione della relativa documentazione.

(2)  Il/La capo di gabinetto non può interferire nell’attività delle strutture provinciali né sostituirsi a esse. Nell’esercizio dei suoi compiti il/la capo di gabinetto risponde direttamente al/alla Presidente della Provincia.

(3)  Il/La Presidente della Provincia sceglie il/la capo di gabinetto tra il personale iscritto nella prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, per la sua stessa durata in carica. La nomina del/della capo di gabinetto può essere conferita anche con le modalità di cui all’Art. 9.

Art. 45 (Portavoce del/della Presidente della Provincia)

(1)  Per il periodo della sua durata in carica il/la Presidente della Provincia può avvalersi di un/una portavoce, che può essere anche una persona esterna all’Amministrazione, il cui compito sarà di curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Per tutta la durata dell’incarico la persona nominata direttamente dal Presidente della Provincia quale suo/sua portavoce non può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Art. 46 (Segretari e segretarie particolari)

(1)  Il/La Presidente della Provincia può avere alle proprie dirette dipendenze fino a tre segretari/segretarie particolari e un segretario/una segretaria personale; ogni assessore/assessora provinciale può avere alle proprie dirette dipendenze un segretario/una segretaria particolare. I segretari e le segretarie coadiuvano il/la Presidente della Provincia ovvero gli assessori e le assessore nello svolgimento delle attività connesse con la loro carica.

(2)  I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale rispondono dell’esercizio dei loro compiti al/alla Presidente della Provincia o all’Assessore/Assessora provinciale dal quale/dalla quale dipendono.

(3)  Nell’espletamento dei loro compiti i segretari e le segretarie particolari possono consultare i direttori e le direttrici delle strutture organizzative. Tuttavia, non possono interferire nell’attività degli uffici o impartire loro istruzioni né trattare affari di competenza degli uffici.

(4)  I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale possono essere scelti fra il personale della Provincia o anche tra persone estranee all’Amministrazione provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale.

(5)  L’assunzione dei segretari e delle segretarie particolari nonché del segretario/della segretaria personale è a tempo determinato; l’incarico è rinnovabile e, comunque, di durata non superiore a quella del mandato del/della Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora.

Art. 47 (Segreterie assessorili)

(1)  Ciascun membro della Giunta provinciale è coadiuvato da una segreteria assessorile in cui opera personale individuato tra i dipendenti e le dipendenti dell’Amministrazione provinciale o chiamato dall’esterno per la durata in carica del membro di Giunta e in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale.

(2)  Fanno parte del citato personale di diretta collaborazione del membro di Giunta il segretario/la segretaria particolare, l’addetto/addetta alla comunicazione, l’autista e altre quattro unità di personale addette al supporto organizzativo e strategico del membro della Giunta.

(3)  Il personale delle segreterie assessorili, ad esclusione del segretario/della segretaria particolare, è sottoposto al direttore/alla direttrice di dipartimento, ferma restando la dipendenza funzionale dal membro della Giunta provinciale. Detto personale può consultare i/le dirigenti delle strutture organizzative, ma non può interferire nelle attività amministrative o impartire istruzioni.

Art. 48 (Trattamento economico)       delibera sentenza

(1)  Il trattamento economico del personale di cui al presente capo viene determinato dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva. È comunque garantito il trattamento economico in essere all’entrata in vigore della presente legge.

massimeDelibera 5 marzo 2024, n. 110 - Determinazione del trattamento economico degli autisti /delle autiste chiamati/e dall'esterno - conferma della delibera-zione n. 627/2022
massimeDelibera 1 agosto 2023, n. 649 - Legge provinciale del 21 luglio 2022 n. 6 - Determinazione del trattamento economico ai sensi dell'articolo 48
massimeDelibera 6 settembre 2022, n. 627 - Legge provinciale del 21 luglio 2022, n. 6 - articolo 48 - Determinazione del trattamento economico degli autisti /delle autiste chiamati/e dall'esterno (vedi anche delibera n. 110 del 05.03.2024)

CAPO III
Altre strutture organizzative

Art. 49 (Avvocatura)

(1)  L’Avvocatura della Provincia è collocata all’interno della Segreteria generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura è preposto/preposta l’Avvocato/Avvocata della Provincia, individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, oppure tra gli avvocati e le avvocate con funzioni di coordinamento in servizio presso l’Avvocatura della Provincia. L’Avvocatura è composta da avvocati e avvocate, distinti in due livelli, alcuni con funzioni di coordinamento, e da personale amministrativo di supporto. Agli avvocati e alle avvocate è assicurata piena indipendenza e autonomia nella trattazione continuativa degli affari legali per la Provincia e i suoi enti strumentali, nel rispetto delle direttive generali dell’Avvocato/Avvocata della Provincia. 15)

(2)  Gli avvocati e le avvocate con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso l’Avvocatura della Provincia e iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo professionale forense tenuto dal consiglio dell’Ordine competente per territorio, sono inquadrati di diritto nel profilo professionale di legale. Essi sono suddivisi in due livelli in ragione del grado di esperienza e di specializzazione, della professionalità acquisita e delle abilitazioni professionali conseguite.

(3)  I due livelli in cui sono inquadrati gli avvocati e le avvocate, le funzioni di coordinamento, le competenze specifiche dell’Avvocatura, le modalità di assegnazione dei contenziosi in considerazione delle competenze acquisite, le misure atte a garantire ad avvocati e avvocate autonomia e indipendenza di giudizio, e il loro costante aggiornamento professionale sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(4)  Il trattamento economico degli avvocati e delle avvocate, adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta nonché al regime di esclusiva cui è soggetta la loro attività, è definito con contratto collettivo; il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale. 16)

(5)  Sino all’adozione del regolamento di esecuzione e nelle more della contrattazione collettiva, rimane in essere il trattamento economico in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge.

(6)  Gli avvocati e le avvocate che alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti alla direzione delle Aree dell’Avvocatura della Provincia sono iscritti di diritto e a esaurimento nella corrispondente fascia del ruolo unico di cui all’Art. 2 (. Essi sono altresì inquadrati nel livello più elevato previsto per gli avvocati e le avvocate in servizio presso la Provincia ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 3.

15)
L'art. 49, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, commi 8 e 9, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
16)
L'art. 49, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 10, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.

Art. 50 (Organismo di valutazione)

(1)  L’organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, esercita, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:

  1. monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’Amministrazione provinciale;
  2. esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale;
  3. valida il sistema di attribuzione dei premi al personale della Provincia;
  4. attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  5. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia e degli enti da essa dipendenti;
  6. si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti a livello statale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni;
  7. esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai/dalle proponenti di una proposta di legge;
  8. esprime il parere motivato di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sulle ipotesi di contratti collettivi.

(2)  L’organismo di valutazione relaziona al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e alla Giunta provinciale sull’attività di cui al comma 1 entro giugno dell’anno successivo.

(3)  L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nei confronti degli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia. Da questi controlli sono esclusi gli enti locali, al cui controllo provvede la competente ripartizione provinciale.

(4)  L’organismo di valutazione è composto da sei membri, di cui tre nominati dalla Giunta provinciale e tre dall’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I suoi membri, anche estranei all’Amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore/coordinatrice. I membri dell’organismo di valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che rivestano cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

(5)  L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità del proprio funzionamento. La sua dotazione di personale non può superare le 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell’Amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che ciò comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.

(6)  Gli incarichi dei membri dell’organismo di valutazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro rispettiva scadenza. I membri che sono dipendenti dell’Amministrazione provinciale o dell’Azienda sanitaria sono collocati dall’ente di provenienza in aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico dirigenziale presso l’organismo di valutazione. 17)

(7) I membri dell’organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo, in conformità con le specifiche funzioni attribuite all’organismo di valutazione. Il trattamento economico complessivo del coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione provinciale con incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento economico complessivo degli altri membri è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale. Fino al rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 18)

17)
L’art. 50, comma 6, è stato così modificato dall’art. 3, comma 5, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
18)
L’art. 50, comma 7, è stato aggiunto dall’art. 3, comma 6, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 51 (Stampa e comunicazione)

(1)  Un’efficace, tempestiva e professionale opera di informazione a cittadini e cittadine sulle attività della Giunta provinciale e dell’Amministrazione provinciale è svolta dall’Agenzia di stampa e comunicazione, di seguito denominata Agenzia, gestita come ripartizione.

(2)  La Giunta provinciale approva il piano di sviluppo della comunicazione e dell’informazione elaborato dall’Agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.

(3)  L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per fornire tempestivamente, attraverso tutti i media, tutte le informazioni possibili sulle attività della Giunta provinciale e dell’Amministrazione provinciale.

(4)  Allo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell’Agenzia la Provincia può assegnare, con contratto a tempo determinato di durata pari a quella della legislatura, non più di 12 giornalisti e giornaliste.

(5)  Il/La responsabile dell’Agenzia assume la qualifica di direttore/direttrice; è nominato/nominata dalla Giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall’organo di vertice dell’Amministrazione.

(6)  L’incarico di direttore/direttrice dell’Ufficio Stampa è conferito, con la procedura di cui all’Art. 9, a una persona iscritta all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, che in qualità di caporedattore/caporedattrice assume anche il ruolo di direttore/direttrice responsabile.

TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 52 (Valorizzazione delle alte professionalità)

(1)  Per favorire la valorizzazione del personale avente elevata professionalità è istituito un apposito elenco. Al personale che vi è iscritto possono essere affidati incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

(2)  I requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco nonché il numero massimo di incarichi di alta professionalità che possono essere affidati al personale altamente qualificato, inserito nell’elenco, sono determinati con regolamento di esecuzione.

(3)  L’incarico di alta professionalità è conferito dal/dalla dirigente di prima fascia della struttura di riferimento. Gli incarichi di alta professionalità sono oggetto di verifica annuale da parte del/della dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

(4)  Al personale a cui sono conferiti gli incarichi di cui al comma 1 spetta una specifica indennità stabilita dalla pertinente contrattazione collettiva.

Art. 53 (Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano)

(1)  Le disposizioni dell’articolo 28, comma 3, dell’articolo 46 e dell’articolo 52 trovano applicazione anche per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  In riferimento alle disposizioni dell’Art. 46 i componenti dell’ufficio di presidenza sono da equiparare agli assessori provinciali.

Art. 54 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1)  Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) per la corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione, dal direttore di dipartimento competente.”

(2)  Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).”

TITOLO IV
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 55 (Abrogazione di norme)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
  4. l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, e successive modifiche.

(2)  Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nella versione vigente prima della sua abrogazione, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché i regolamenti di esecuzione della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 56 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Salvo quanto previsto all’Art. 2, all’attuazione degli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A

Verzeichnis der Hilfskörperschaften und der Gesellschaften mit Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen (Artikel 22 Absatz 5)/Elenco degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Provincia autonoma di Bolzano (articolo 22, comma 5)

Körperschaft/Gesellschaft

Ente/Società

Erste Ebene

Prima fascia

Zweite Ebene

Seconda fascia

Agentur für Bevölkerungsschutz

Agenzia per la Protezione civile

Erste Ebene

Prima fascia

 

Ladinisches Kulturinstitut „Micurà de Rü“

Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü"

 

Zweite Ebene

Seconda fascia

RAS – Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol

RAS Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia autonoma di Bolzano

Erste Ebene

Prima fascia

 

Betrieb Landesmuseen

Azienda Musei provinciali

Erste Ebene

Prima fascia

 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“

Scuola provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”

Erste Ebene

Prima fascia

 

Arbeitsförderungsinstitut – AFI

Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL

 

Zweite Ebene

Seconda fascia

Versuchszentrum Laimburg

Centro di sperimentazione Laimburg

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur Landesdomäne

Agenzia Demanio provinciale

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung – ASWE

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge – AOV

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP

Erste Ebene

Prima fascia

 

Institut für den sozialen Wohnbau – Wohnbauinstitut

Istituto per l’edilizia sociale - IPES

Erste Ebene

Prima fascia

 

Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau – AWA

Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata - AVE

 

Zweite Ebene

Seconda fascia

Südtiroler Sanitätsbetrieb

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Erste Ebene

Prima fascia

 

Südtiroler Einzugsdienste AG

Alto Adige Riscossioni SpA

Erste Ebene

Prima fascia

 

Südtiroler Informatik AG

Informatica Alto Adige SpA

Erste Ebene

Prima fascia

 

 

 

 

 

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