(1) Le Direzioni Istruzione e Formazione italiana, tedesca e ladina assicurano il raccordo con le direttive politiche sulla formazione e coordinano lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione. Per il gruppo linguistico ladino la Direzione Istruzione e Formazione si occupa anche degli ambiti della cultura e del servizio giovani. Le Direzioni Istruzione e Formazione sono equiparate ai dipartimenti e si articolano in ripartizioni, direzioni provinciali e servizi di valutazione. Con regolamento di esecuzione è stabilita l’istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria.
(2) A ciascuna Direzione Istruzione e Formazione è preposto/preposta un direttore/una direttrice per l’istruzione e la formazione in possesso di comprovate competenze manageriali e dirigenziali nel settore formativo.