(1) Il direttore/La direttrice di ripartizione è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati alla ripartizione. Insieme ai direttori e alle direttrici d’ufficio definisce, nel quadro degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della ripartizione, gli obiettivi da perseguire nelle attività degli uffici della ripartizione, ne programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore/alla direttrice d’ufficio. Inoltre, assicura un adeguato flusso informativo all’interno della ripartizione.
(2) Il direttore/La direttrice di ripartizione provvede all’assegnazione e alla mobilità del personale tra gli uffici della ripartizione, sentiti il personale stesso e i direttori e le direttrici degli uffici interessati.
(3) Il direttore/La direttrice di ripartizione esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative.
(4) In particolare, il direttore/la direttrice di ripartizione:
- coadiuva il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione di strategie e attività, e ha inoltre la facoltà di formulare proposte;
- stipula i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
- concede le agevolazioni economiche, di qualunque genere, che costituiscono provvedimenti definitivi, in osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; 14)
- vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(5) I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione. Tali dirigenti possono dirigere contestualmente anche la Direzione Istruzione e Formazione.
(6) Nella rispettiva Direzione Istruzione e Formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le funzioni di sovrintendente ossia di intendente scolastico/scolastica; la sua nomina avviene in base alla procedura di cui all’Art. 19 (dello Statuto di autonomia. A tale direttore/direttrice provinciale è assegnato, come struttura di supporto, l’ispettorato scolastico. Questi direttori e direttrici provinciali possono delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola; possono inoltre, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione Istruzione e Formazione competente, delegare propri compiti anche ad altre direzioni provinciali o ripartizioni.