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y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 61)
Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

Art. 35 (Direttore/Direttrice di ripartizione)   delibera sentenza

(1)  Il direttore/La direttrice di ripartizione è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati alla ripartizione. Insieme ai direttori e alle direttrici d’ufficio definisce, nel quadro degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della ripartizione, gli obiettivi da perseguire nelle attività degli uffici della ripartizione, ne programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore/alla direttrice d’ufficio. Inoltre, assicura un adeguato flusso informativo all’interno della ripartizione.

(2)  Il direttore/La direttrice di ripartizione provvede all’assegnazione e alla mobilità del personale tra gli uffici della ripartizione, sentiti il personale stesso e i direttori e le direttrici degli uffici interessati.

(3)  Il direttore/La direttrice di ripartizione esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative.

(4)  In particolare, il direttore/la direttrice di ripartizione:

  1. coadiuva il direttore/la direttrice di dipartimento nella programmazione di strategie e attività, e ha inoltre la facoltà di formulare proposte;
  2. stipula i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;
  3. concede le agevolazioni economiche, di qualunque genere, che costituiscono provvedimenti definitivi, in osservanza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; 14)
  4. vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(5)  I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione. Tali dirigenti possono dirigere contestualmente anche la Direzione Istruzione e Formazione.

(6)  Nella rispettiva Direzione Istruzione e Formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le funzioni di sovrintendente ossia di intendente scolastico/scolastica; la sua nomina avviene in base alla procedura di cui all’Art. 19 (dello Statuto di autonomia. A tale direttore/direttrice provinciale è assegnato, come struttura di supporto, l’ispettorato scolastico. Questi direttori e direttrici provinciali possono delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola; possono inoltre, in accordo con il direttore/la direttrice della Direzione Istruzione e Formazione competente, delegare propri compiti anche ad altre direzioni provinciali o ripartizioni.

massimeDelibera N. 4064 del 02.09.1996 - Applicazione degli art. 2, comma 4, lett. b), e 10, comma 4, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 in riguardo all'applicazione dell'art. 10, lett. d), della L.P. 22 maggio 1996, n. 12 (integrata con delibera n. 43 del 15.1.2001)
14)
La lettera c) dell'art. 35, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
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