(1) Il sistema organizzativo della Provincia si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. I dirigenti e le dirigenti svolgono in autonomia le funzioni e i compiti relativi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi della Giunta provinciale.
(2) La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è attribuita ai e alle dirigenti che, nell’ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti loro dalla legge, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell’attuazione dei programmi, dell’applicazione delle direttive e dell’osservanza delle priorità definite dalla Giunta provinciale.
(3) Ai dirigenti e alle dirigenti sono assegnate le risorse finanziarie, organizzative e strumentali commisurate ai procedimenti e alle altre attribuzioni di competenza delle strutture organizzative cui sono preposti.