(1) Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali e gli uffici posti alle dipendenze di ciascun membro di Giunta in ragione della ripartizione delle materie ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e degli articoli 67 e seguenti della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14. Il/La Presidente della Provincia può istituire fino a due dipartimenti per le ripartizioni di sua competenza e non facenti capo alla Segreteria generale o alla Direzione generale.
(2) Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le ripartizioni dei vari dipartimenti.
(3) La denominazione dei dipartimenti è stabilita con il decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessore e i singoli assessori effettivi.