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y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 61)
Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

Art. 32 (Direttore/Direttrice di dipartimento)

(1)  Il direttore/La direttrice di dipartimento funge da raccordo tra il membro della Giunta provinciale competente per materia e le ripartizioni dipendenti, curando l’attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del membro di Giunta competente per materia. A tal fine, su proposta di quest’ultimo la Giunta provinciale può, solo per specifici obiettivi di particolare rilevanza e con un’adeguata motivazione, attribuire al direttore/alla direttrice di dipartimento i relativi compiti, riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento.

(2)  Il direttore/La direttrice di dipartimento supporta il membro della Giunta provinciale competente per materia, lo coadiuva in tutte le attività e in particolare nell’individuazione degli obiettivi strategici, nell’elaborazione dei Piani integrati di attività e organizzazione e nella loro articolazione in piani settoriali, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

(3)  Il direttore/La direttrice di dipartimento è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati al dipartimento, provvede a gestirne la complessità organizzativa e a impiegare efficacemente le risorse disponibili così da ottenere risultati, e assicura un adeguato flusso informativo all’interno del dipartimento.

(4)  In particolare, il direttore/la direttrice di dipartimento:

  1. assicura al membro di Giunta competente per materia l’effettivo coordinamento tra la strategia prescelta, le risorse impiegate e la gestione operativa;
  2. destina le risorse umane alle strutture organizzative del dipartimento e assegna le risorse finanziarie ai rispettivi piani finanziari gestionali;
  3. vista i provvedimenti di competenza del membro di Giunta competente per materia e della Giunta provinciale per i fini di cui all’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  4. adotta gli atti generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nonché per l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del dipartimento e definisce le misure organizzative per la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
  5. stipula i contratti sopra soglia UE di particolare rilevanza;
  6. coordina e controlla l’attività dei e delle dirigenti, sostituendosi ad essi in caso di inerzia;
  7. istruisce i ricorsi gerarchici;
  8. cura l’istruttoria di atti di natura politica;
  9. conferisce gli incarichi di direttore/direttrice d’ufficio, dopo aver sentito il direttore di ripartizione preposto/la direttrice di ripartizione preposta;
  10. autorizza le attività extra servizio dei dirigenti e delle dirigenti delle strutture organizzative del rispettivo dipartimento.

(5)  Il direttore/La direttrice di dipartimento è il diretto/la diretta superiore dei direttori e delle direttrici delle ripartizioni facenti capo al dipartimento. Nei loro confronti esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo. D’intesa con il membro di Giunta competente per materia e sentiti il/la dipendente e i direttori e le direttrici di ripartizione interessati provvede all’assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

(6)  Il direttore/La direttrice di dipartimento ha facoltà di avocare a sé, nelle materie che gli/le sono assegnate, l’adozione di provvedimenti di competenza dei/delle dirigenti.

(7)  Per esigenze a cui non si può far fronte con personale in servizio, il direttore/la direttrice di dipartimento può conferire incarichi individuali a esperti ed esperte di comprovata competenza, definendo preventivamente limiti temporali, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

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