(1) La Giunta provinciale indica gli obiettivi di programmazione e governance che l’Amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati.
(2) Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica dell’attività amministrativa svolta nelle materie di loro competenza. Nel Piano integrato di attività e organizzazione, attuato dalle strutture organizzative dell’Amministrazione previa approvazione della Giunta provinciale, sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici della performance e il collegamento tra performance individuale e risultati attesi. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all’approvazione della Giunta provinciale. La finalità del Piano integrato è di garantire la massima semplificazione, una visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione, la qualità e la trasparenza dei servizi per cittadini, cittadine e imprese, e la progressiva reingegnerizzazione dei processi. La valutazione individuale sul raggiungimento degli obiettivi concordati è il presupposto per l’erogazione degli elementi retributivi legati alla performance.
(3) La Giunta provinciale, il/la Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla legge.
(4) Fatte salve le diverse previsioni contenute in leggi settoriali, rientrano nella competenza della Giunta provinciale in particolare:
- il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali di prima fascia;
- la promozione di liti attive, la resistenza a quelle passive nonché la transazione delle stesse;
- l’approvazione dei capitolati generali dei contratti e disciplinari generali per le concessioni provinciali;
- l’approvazione di atti a contenuto pianificatorio e l’emanazione di criteri per l’attribuzione di vantaggi economici;
- la determinazione di tariffe, canoni, rette, assegni, indennità e compensi;
- l’approvazione degli statuti degli enti della Provincia;
- la nomina o designazione di rappresentanti della Provincia in seno ad altri enti;
- l’assegnazione alle strutture organizzative dirigenziali delle quote del bilancio provinciale di rispettiva competenza, commisurandole agli obiettivi attribuiti alla responsabilità delle strutture stesse e delle strutture organizzative a queste subordinate.
(5) La Giunta provinciale può delegare l’adozione di provvedimenti ai propri membri e a strutture organizzative subordinate. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali possono delegare l’adozione di provvedimenti a strutture organizzative subordinate. La delega non è ammessa per le attribuzioni di cui all’articolo 54, comma 1, numeri 1), 2) e 7), e all’Art. 98 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.