(1) Il Presidente della giunta provinciale o un assessore da lui delegato, previa autorizzazione della Giunta stessa, è autorizzato:
(2) Lo statuto della Società deve prevedere la rappresentanza maggioritaria della Provincia autonoma di Bolzano nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
(3) Tra gli scopi societari devono comunque essere compresi quelli indicati nel precedente articolo 4, con ordine di priorità dall'attuazione dei programmi richiesti dai soci.
(4) Lo statuto può prevedere, inoltre, all'interno della Società un comitato tecnico per l'informatica per dare pareri e avanzare proposte sull'attività della Società stessa.