(1) Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Il numero minimo di assistenti ai bagnanti è stabilito come segue:
(2) Se la superficie d’acqua complessiva non è ben visibile e controllabile il tecnico può prescrivere un numero maggiore di assistenti ai bagnanti.
(3) Per stabilimenti balneari situati sulle sponde di laghi il servizio di salvataggio deve prevedere almeno un assistente ai bagnanti ogni 50 m di riva facente parte dello stabilimento; in ogni caso il numero di assistenti ai bagnanti non può essere inferiore a due.