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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero)      delibera sentenza

(1)  Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera H).

(2)  In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma 3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di esproprio.

(2-bis)  Qualora l’acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga mediante contratto di compravendita ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la Provincia dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente al prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto preliminare di compravendita registrato. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano acquisite a favore dell'IPES, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo del prezzo di acquisto. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità del prezzo di acquisto. 275)

(3)  In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento.

(4)  In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato articolo 16, dispone la concessione di un finanziamento corrispondente all’indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso.

(5)  Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'articolo 81.

(5-bis)  Se al momento di individuazione della zona le aree riservate all’edilizia abitativa agevolata erano già di proprietà del Comune, gli assegnatari delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata hanno diritto alla cessione delle aree a un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio, da determinarsi ai sensi dell'articolo 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità dell’indennità di esproprio. In tal caso non spetta l’aumento del 10 per cento dell’indennità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. 276)

(6)  Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.

(7)  I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis del presente articolo. Se per la zona mista interessata dall’assegnazione sussistono contemporaneamente le seguenti tre condizioni, il prezzo di assegnazione corrisponde al doppio dell'importo da rimborsare:

  1. gli assegnatari corrispondono ai precedenti proprietari delle aree o ai loro parenti e affini di primo grado;
  2. gli strumenti di pianificazione urbanistica riservono più del 60 per cento dell’area ovvero della volumetria all’edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato;
  3. con il 40 per cento dell’area ovvero della volumetria della zona mista sarebbe stato possibile, per il precedente proprietario, realizzare un alloggio di almeno 495 metri cubi. 277)

(7-bis)  Le possibili maggiori entrate del comune o del suo consorzio in base a quanto disposto dal comma 7 del presente articolo, devono essere restituite alla Provincia entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. In questo caso non sono dovuti gli interessi legali. 278)

(8)  L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione e il comune deve restituire l'importo anticipato dalla Provincia entro i termini di cui al comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia riaffluiscono al bilancio provinciale per nuovi impegni.

(9)  Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Sono escluse le misure di prevenzione di calamità naturali, che possono essere finanziate ai sensi dell’articolo 89. Su richiesta del comune può essere concesso un anticipo nella misura del 60 per cento della spesa preventivata nella domanda di contributo e conforme ai lavori previsti dal presente comma. Il contributo definitivo spettante viene determinato in base al rendiconto finale e non può superare il 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Dal contributo definitivo viene detratto l’anticipo eventualmente già concesso. Qualora, sulla base del rendiconto finale, dovesse essere necessario restituire una parte dell’anticipo, non sono dovuti gli interessi legali. Il rendiconto finale deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione dell’anticipo, altrimenti il contributo è revocato. Su richiesta motivata del comune, il termine per la presentazione del rendiconto finale può essere prorogato di al massimo tre anni. 279)

(10)  Contestualmente al contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che, in base al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.

(11)  L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l’acquisto di aree edificate o non edificate situate nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e in ogni caso nell’area insediabile, allo scopo di recuperare a fini abitativi il patrimonio immobiliare esistente o di utilizzare diritti edificatori a fini abitativi. In deroga a quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, tali aree sono destinate all’edilizia abitativa agevolata mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o, qualora vi sia un piano di attuazione, un piano di recupero o un piano di riqualificazione urbanistica, mediante variante al piano interessato. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sono soggette al vincolo di cui all’articolo 86 in collegamento con quanto disposto all’articolo 62. Ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, piano di recupero o piano di riqualificazione urbanistica, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare, il contributo a fondo perduto è pari a un ammontare compreso fra il 50 e l’80 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area. I  criteri per la concessione del citato contributo sono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o le abbia acquisite con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica, con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area. 280)

(12)  L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree  situate nell'area insediabile  suscettibili di essere destinate all'edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica, e che siano necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. I pareri vincolanti del comune e della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che il comune o la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio si siano espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, il Consiglio comunale, su richiesta dell'IPES, approva definitivamente la variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio. 281)

(13)  L’assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree situate nell’area insediabile idonee all’edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Il parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento del finanziamento concesso deve essere restituito alla Provincia. 282)

(14)  Il comune deve restituire alla Provincia il finanziamento concesso entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. Il suddetto finanziamento deve comunque essere restituito entro quattro anni dalla sua concessione, anche se le aree non sono ancora state assegnate. Se i finanziamenti non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Gli importi così trattenuti affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni. Su richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato al massimo di ulteriori cinque anni se il comune ne dà adeguata motivazione o se si tratta di interventi di interesse sovracomunale.  In quest’ultimo caso l’importo è rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall’istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. La restituzione rivalutata degli anticipi deve comunque avvenire entro 20 anni.  Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all’IPES, i finanziamenti concessi ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei finanziamenti. 283)

(15)  I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possa essere prevista ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 37, la riserva di cubature per le aziende di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona.

(16)  I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa. 284)

massimeDelibera N. 372 del 14.03.2011 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto
275)
L'art. 87, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
276)
L'art. 87, comma 5-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
277)
L'art. 87, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
278)
L'art. 87, comma 7-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
279)
L'art. 87, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
280)
L'art. 87, comma 11, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15, e successivamente così modificato dall’art. 26, comma 12, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
281)
L'art. 87, comma 12, è stato così modificato dall'art. 5, comma 12, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
282)
L'art. 87, comma 13, è stato così modificato dall'art. 5, comma 13, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
283)
L'art. 87, comma 14, è stato prima modificato dall'art. 28, comma 14, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente dall'art. 1, commi 6 e 7 della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
284)
L'art. 87 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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