(1) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, per area esterna adibita a superficie espositiva si intende l’area scoperta, non permanentemente attrezzata, anche se accessibile alla clientela, purché sia adiacente all’esercizio commerciale e non superi il 20 per cento della superficie di vendita. L’area esterna – sia su suolo pubblico che su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio – è assoggettata alla concessione di occupazione di suolo pubblico. Ai fini del rilascio della concessione il comune competente per territorio verifica preventivamente il rispetto della destinazione d’uso dell’area e delle norme igienico-sanitarie, viabilistiche e di decoro urbano. L’occupazione non deve creare intralcio al transito pedonale. I comuni possono stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a quanto previsto dalla presente disposizione.
(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge, si intendono per:
- utilizzatori professionali di determinate merci: coloro che utilizzano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale;
- utilizzatori in grande di determinate merci: gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.
(3) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, comma 1, della legge, per locali non aperti al pubblico si intendono i locali il cui accesso è riservato a soggetti determinati; in tali locali è pertanto consentita la vendita a un pubblico selezionato, mentre è vietata la vendita al pubblico indifferenziato.
(4) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge e dell’articolo 15 del presente regolamento, la prevalenza economica dell’attività è determinata in base al volume di affari individuato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
(5) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge, non costituiscono cessione di azienda la trasformazione di una ditta individuale in una società e viceversa, il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali.
(6) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge:
- il settore merceologico alimentare comprende tutti i prodotti alimentari di qualsiasi genere, freschi, congelati, surgelati, cotti o comunque conservati, offerti in vendita e/o somministrati ovvero preparati per l’asporto;
- il settore merceologico non alimentare comprende tutti i prodotti non ricompresi nel settore merceologico alimentare, nonché gli animali vivi e il relativo mangime.