(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:
“2. La promozione della banda larga nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano tiene conto della mappatura geografica del territorio provinciale realizzata in base alla consultazione pubblicata dalla Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020 – 31 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, e successive modifiche, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; la promozione tiene anche conto della pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con cui sono rese note le “zone bianche” nelle quali nessuna impresa ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare estensioni che garantiscano prestazioni pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione.
3. L’ulteriore promozione della banda larga nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della presente legge è realizzata a partire da un protocollo, preliminare a un accordo di programma, deliberato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, in conformità alle direttive dell’Unione europea e alle norme di legge in materia di telecomunicazioni.
4. L’accordo di programma tra la Provincia e i Comuni, rappresentati dal Consorzio dei Comuni, ha per oggetto le azioni e le misure organizzative necessarie ad attuare le finalità della presente legge attenendosi a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, senza procedere alla costituzione di nuovi apparati o uffici provinciali o di nuove società. In conformità alla sua natura di servizio di interesse economico generale, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano l’infrastruttura dovrà garantire l’accesso alla rete in regime di concorrenza agli operatori delle telecomunicazioni e la libera scelta degli utenti finali, secondo le norme vigenti in materia di telecomunicazioni.
5. La rete di banda larga, che costituisce servizio di interesse generale per gli utenti intermedi e per gli utenti finali, nelle “zone bianche” sarà progressivamente estesa attraverso un piano di architettura di rete organico e piani di sviluppo assistiti dalle correlate compensazioni economiche da adottare, sulla base delle necessarie disposizioni di legge di spesa, in conformità agli accordi di cui alla presente legge e in osservanza della normativa dell’Unione europea.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono finalizzate a garantire una realizzazione della banda larga nel territorio provinciale che sia completa, organica e aggiornata ai nuovi obiettivi europei in materia di banda larga. Esse stabiliscono la nuova modalità di attuazione della finalità di cui al comma 1 dopo la mappatura geografica del territorio realizzata dalla Giunta provinciale e la relativa pubblicazione, e costituiscono una nuova disciplina rispetto a quella già precedentemente prevista con le disposizioni di cui agli articoli seguenti.”