1. L’Amministrazione effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla studentessa/dallo studente maggiorenne oppure da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale se la stessa/lo stesso è minorenne a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all’erogazione dei benefici, ai sensi dell’articolo 2 e 5 della legge provinciale n. 17/1993.
2. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.
3. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.
4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico conseguito. Resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali.