1. I progetti devono concludersi di norma entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione del contributo.
2. In presenza di giustificati motivi e su richiesta delle beneficiarie, il direttore o la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga, fino ad un massimo di un anno, dei termini di conclusione del progetto.
3. La richiesta di proroga di cui al comma 2 va presentata per iscritto prima della scadenza dei dodici mesi; essa va consegnata personalmente al Servizio donna o inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC); la richiesta di proroga può essere presentata solo in caso di progetti già avviati. Per le domande inviate tramite raccomandata, quale termine di presentazione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
4. I progetti ammessi a contributo non possono essere modificati senza preventiva autorizzazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente.
5. Se il progetto non viene realizzato, ne va data comunicazione scritta al Servizio donna e va restituito l’anticipo già ricevuto.