1. La revoca totale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:
- mancata partenza per il Programma di mobilità studentesca denominato “Anno in L2”;
- mancata frequenza minima del 75% del monte ore annuale personalizzato, eventuali deroghe sono possibili se autorizzate dall’istituzione scolastica competente;
- mancata permanenza presso uno studentato o altra soluzione abitativa in provincia di Trento per il periodo del percorso di istruzione;
- mancato conseguimento di una valutazione finale complessivamente positiva in ordine al percorso di istruzione svolto in Trentino;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione;
- conseguimento di altri contributi per la medesima finalità.
2. La ripartizione Amministrazione istruzione e formazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca provvederà con proprio provvedimento alla revoca totale della borsa di studio, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. La studentessa/Lo studente è tenuta/o a restituire all’Amministrazione l’importo indicato entro i termini stabiliti nella comunicazione di revoca.