(1) Il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta dal Sindaco o dalla Sindaca e dai membri della commissione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’articolo 32, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, soggetti al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa è integrata da un funzionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l’autorizzazione paesaggistica se il funzionario/la funzionaria non si avvale della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante.”