(1) L’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio” è così sostituita:
“2. La Commissione è composta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua delegata e dai seguenti membri, nominati dal Consiglio comunale per la durata in carica del Consiglio comunale e scelti dal registro di cui all’articolo 9; in ogni commissione entrambi i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità:”
(2) Il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“10. I compensi dei componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del Comune e sono rimborsati dalla Provincia.”