(1) Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“4. Gli esercizi ricettivi presenti all’esterno dell’area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data del 7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti e, fatto salvo il relativo vincolo, possono essere utilizzati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 39 per l’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie nonché per attività di agriturismo.”