(1) Il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell’articolo 75 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti: “Qualora per la realizzazione dell’opera vengano richiesti contributi pubblici, il/la titolare del permesso di costruire ha diritto alla proroga del termine per l’inizio dei lavori fino a 6 mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro 3 anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio del permesso di costruire conservano la loro efficacia. Il/la titolare del permesso di costruire deve informare il Comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo.”