(1) Il comma 1 dell’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione, qualora il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’Art. 86 (, comma 3, non sia possibile, l’autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell’abuso l’effettuazione di interventi compensativi equivalenti o il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’apposito regolamento di attuazione. Qualora il danno provocato dall’intervento abusivo non risulti completamente eliminabile, nonostante l’intervento compensativo, si applica in aggiunta una sanzione pecuniaria.”