(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:
“c) gli interventi di interesse sovracomunale o provinciale, previo accertamento della loro conformità alle norme e alle prescrizioni urbanistiche da effettuarsi sentito il Comune interessato; la conformità dei progetti al piano territorio e paesaggio del Comune territorialmente competente e alla presente legge è accertata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sentito il Sindaco/sentita la Sindaca territorialmente competente, che deve comunicare il suo parere entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza di questo parere l’assenso si intende acquisito. Laddove necessaria, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall’autorità provinciale competente. Qualora gli interventi della Provincia richiedano una modifica degli strumenti di pianificazione comunale, con l’approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale si intende approvata anche la modifica, a condizione che il Comune sia stato coinvolto nel procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e sia inoltre garantita la disponibilità dei terreni.”