(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“3. Nel centro edificato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, il taglio di alberi è soggetto all’autorizzazione paesaggistica del Comune nei seguenti casi: