(1) Dopo l’articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente articolo:
“Art. 40/bis (Parcheggi per edifici esistenti)
1. Per adeguare gli edifici esistenti alla data del 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all’Art. 21 (, comma 1, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Il relativo titolo abilitativo è rilasciato previo un atto unilaterale d’obbligo con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario, a spese del/della richiedente, il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando sia fuori terra il solo lato di accesso. Nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini possono essere realizzati, anche in deroga ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette e motocicli, sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immobili. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale.”