(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Il piano di attuazione si basa sull’equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori, nonché degli obblighi a carico del proprietario o assegnatario di assunzione dei costi per l’elaborazione del piano di attuazione, per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di messa a disposizione delle relative aree nonché dell’assunzione di una quota dei costi delle opere necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona.“