(1) Il testo italiano dell’alinea del comma 5 dell’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituito: “Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende i seguenti contenuti minimi:”
(2) La lettera h) del comma 5 dell’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituita:
„h) un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli come iscritte nel sistema informativo agricolo forestale (SIAF), di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; le amministrazioni dei Comuni sul cui territorio si pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti sul territorio comunale.”