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q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3i)
Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMPETENZE

Art. 1 (Finalità)

(1)  La presente legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della stessa.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. La Provincia assicura i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale tramite il Servizio sanitario provinciale. Il Servizio sanitario provinciale opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali, garantendo l’uguaglianza degli aventi diritto.

(3)  La Provincia persegue l’obiettivo di garantire un Servizio sanitario della massima sicurezza, qualità, appropriatezza e sostenibilità.

(4)  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi anche delle risorse del settore privato accreditato, che supportano e integrano il servizio pubblico nel coprire il fabbisogno complessivo di assistenza.

(5)  Per il conseguimento delle proprie finalità il Servizio sanitario provinciale favorisce l’apporto del volontariato prestato da persone e istituzioni in campo sociosanitario, nel rispetto della programmazione sanitaria.

Art. 2 (Competenze della Giunta provinciale)       delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è l’organo di governo politico del Servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale detta gli obiettivi fondamentali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ed emana le direttive generali per la loro realizzazione e per la verifica dei risultati conseguiti.

(2)  La Giunta provinciale, la/il Presidente della Provincia e l’assessora/l’assessore provinciale alla salute esercitano le funzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

(3)  Competono alla Giunta provinciale in particolare:

  1. l’approvazione del piano sanitario provinciale e dei piani di settore nonché degli atti di indirizzo e di programmazione provinciale;
  2. la definizione dei principi e criteri per la stesura dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  3. l’approvazione dell’atto aziendale predisposto dalla direzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nonché l’approvazione di atti amministrativi dell’Azienda Sanitaria che la Giunta provinciale definisce come strategici;
  4. la nomina, nei casi ad essa spettanti, delle commissioni per il conferimento di incarichi agli organi gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  5. la nomina, nei casi ad essa spettanti  e in conformità alla vigente disciplina di settore, degli organi gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; ii)
  6. il potere di sostituire, in conformità alla vigente disciplina di settore, gli organi gestionali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige che la stessa Giunta ha nominato; iii)
  7. la costituzione e nomina degli organi collegiali competenti in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanità pubblica, eccetto quelli di competenza esclusiva dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  8. la disciplina e il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie, nonché la disciplina e l’adozione dei provvedimenti necessari per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei liberi professionisti sanitari;
  9. la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati;
  10. il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie;
  11. la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanità, riguardanti le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi relativi al settore dell’igiene e sanità pubblica;
  12. la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale quota di compartecipazione della popolazione alla spesa sanitaria;
  13. l’assegnazione delle risorse finanziarie e immobiliari al Servizio sanitario provinciale e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Azienda sanitaria;
  14. l’approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati con apposito vincolo al Servizio sanitario provinciale, la messa a disposizione dei medesimi all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e ad altri soggetti pubblici e privati, nonché l’approvazione del piano triennale di investimento, comprensivo del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali e degli investimenti nel settore informatico;
  15. la sorveglianza del rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la determinazione dei livelli di assistenza aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale, nonché la disciplina delle relative condizioni e modalità di accesso;
  16. la vigilanza sulla regolarità e sulla sicurezza delle attività sanitarie;
  17. l’approvazione dei principi per la formazione in sanità;
  18. la definizione delle modalità per la vigilanza e il controllo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  19. il controllo e l’analisi economico-finanziaria dell’impiego delle risorse destinate al Servizio sanitario provinciale in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale;
  20. l’individuazione delle procedure e delle modalità per la verifica dei risultati complessivi del Servizio sanitario provinciale tramite l’impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario e per la verifica della conformità degli stessi alla programmazione sanitaria provinciale;
  21. la valutazione dei risultati conseguiti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nonché la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte della direttrice/del direttore generale,
  22. la determinazione, l’istituzione nonché la soppressione di strutture complesse sanitarie.

(4)  La Giunta provinciale è autorizzata a disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui questo si renda necessario per dare attuazione ad accordi o intese conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata.

massimeDelibera 14 febbraio 2023, n. 139 - Nuovi indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private
massimeDelibera 13 dicembre 2022, n. 929 - Determinazione delle tariffe dei trasporti sanitari urgenti e non urgenti con autoambulanza
massimeDelibera 14 giugno 2022, n. 417 - Adeguamento delle tariffe dei trasporti sanitari urgenti e non urgenti con autoambulanza per l'anno 2022 (modificata con delibera n. 929 del 13.12.2022)
massimeDelibera 3 maggio 2022, n. 290 - Ordinamento didattico del corso di formazione per assistente organizzativa/assistente organizzativo e documentale in ambito sanitario e fabbisogno 2022-2024

Art. 3 (Competenze dell’Amministrazione provinciale)

(1)  La Provincia esercita, tramite l’Amministrazione provinciale, funzioni di programmazione strategica, indirizzo, vigilanza e controllo del Servizio sanitario provinciale. Essa assegna al Servizio sanitario provinciale le risorse finanziarie necessarie.

(2)  Con regolamento di esecuzione è determinata la ripartizione delle competenze in materia di salute all’interno dell’Amministrazione provinciale. Sono fatte salve le competenze dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Art. 4 (Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)   delibera sentenza

(1)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, è un ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

(2)  L’Azienda Sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente in materia, nonché quelle contenute nel piano sanitario provinciale. All’Azienda Sanitaria compete la strategia aziendale e la programmazione operativa, nonché l’erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei principi di efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse disponibili. L’Azienda Sanitaria assicura un’assistenza sanitaria completa alla popolazione e garantisce la continuità assistenziale attraverso l’erogazione delle prestazioni sanitarie in forma coordinata e attraverso la collaborazione con il settore sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria sull’intero territorio provinciale. Per assolvere a questi compiti l’Azienda Sanitaria opera in conformità a quanto previsto dal piano sanitario provinciale, ai piani di settore nonché agli indirizzi e alle disposizioni della Giunta provinciale.

(3)  L’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. L’atto aziendale definisce in primo luogo l’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria e delle strutture sanitarie che in essa operano, in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. L’atto aziendale garantisce inoltre la gestione dei flussi informativi e comunicativi tra tutti i livelli gerarchici aziendali. L’atto aziendale è predisposto dalla direzione aziendale dell’Azienda Sanitaria, sentite le organizzazioni sindacali in merito agli aspetti riguardanti il personale, ed è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale. Esso è adottato dalla direttrice/dal direttore generale entro i dieci giorni successivi all’approvazione da parte della Giunta provinciale. La Ripartizione provinciale Salute vigila sull’attuazione dell’atto aziendale e al riguardo pubblica una relazione entro giugno di ogni anno.

massimeDelibera 9 maggio 2017, n. 506 - Linee guida per la stesura dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Art. 5 (Controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell’Azienda Sanitaria) iv)

(1)  Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dall’Azienda Sanitaria:

  1. v)
  2. i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria e le relative modifiche, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3;
  3. i programmi e piani annuali e pluriennali.

(2)  I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi.  vi)

(3) L’assessora/L’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 10 giorni dal ricevimento vii)

TITOLO II
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE

CAPO I
ORGANI E VERTICE DELL’AZIENDA SANITARIA

Art. 6 (Organi dell’Azienda Sanitaria)

(1)  Sono organi dell’Azienda Sanitaria la direttrice/il direttore generale e il Collegio sindacale. viii)

Art. 7 (Direttrice/Direttore generale)

(1)  La direttrice/Il direttore generale è la/il legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria. Alla direttrice/Al direttore generale spetta la responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda Sanitaria.

(2)  Fermi restando i compiti attribuiti alla direzione aziendale, la direttrice/il direttore generale è responsabile in particolare dei seguenti adempimenti:

  1. adozione dell’atto aziendale;
  2. negoziazione del finanziamento aziendale con la Provincia;
  3. gestione dell’Azienda Sanitaria e adozione dei relativi provvedimenti e atti regolamentari; fatte salve specifiche disposizioni di legge, di norma la direttrice/il direttore generale attribuisce le rispettive funzioni alle e ai responsabili delle varie articolazioni organizzative aziendali, in relazione alla rispettiva sfera di competenza, secondo quanto stabilito nell’atto aziendale; restano ferme le competenze della direttrice/del direttore generale in materia di amministrazione generale, d’indirizzo e pianificazione, di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi nonché di verifica e valutazione delle performance complessive dell’Azienda Sanitaria;
  4. adozione del piano generale triennale di azienda e degli atti di programmazione annuale;
  5. approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio d’esercizio;
  6. nomine, revoche e atti analoghi attribuiti alla direttrice/al direttore generale da disposizioni vigenti. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro della direttrice/del direttore generale, gli incarichi in essere di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo, direttrice/direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari restano in essere ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della presente legge; sono fatte salve tutte le restanti nomine effettuate dalla direttrice/dal direttore generale; ix)
  7. negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo;
  8. negoziazione e definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse necessarie con la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico, la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione nonché le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari, sentiti gli altri componenti della direzione aziendale. L’assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali avviene sulla base di direttive e linee guida da rispettare in sede di pianificazione del fabbisogno e deve tenere conto dell’effettivo fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione;
  9. definizione dei servizi, delle attività e delle procedure di rilevanza aziendale e di rilevanza a livello comprensoriale, conformemente alla programmazione sanitaria provinciale, sentiti gli altri componenti della direzione aziendale;
  10. adozione del regolamento per la valutazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali;
  11. definizione della dotazione organica aziendale e sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi di lavoro a livello aziendale.

(3)  La direttrice/Il direttore generale è coadiuvata/coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dagli altri componenti della direzione aziendale. La direttrice/Il direttore generale può delegare determinate competenze a singoli componenti della direzione aziendale e a dirigenti dell’Azienda Sanitaria.

(4)  La direttrice/Il direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere espresso dagli altri componenti della direzione aziendale o da altri organismi eventualmente previsti dalla legge o dall’atto aziendale. È responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e risponde personalmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento della direttrice/del direttore generale, le relative funzioni sono svolte, su delega della stessa/dello stesso, da uno/una degli altri componenti della direzione aziendale o, in mancanza di delega, dalla direttrice/dal direttore più anziana/anziano di età. Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento della direttrice/del direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre 180 giorni, va dato avvio alla procedura per la sua sostituzione.

(5)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo. In caso di valutazione negativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine.

(6)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 23, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede, assieme agli altri componenti della direzione aziendale, in conformità a quanto previsto nell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche alla verifica dei risultati conseguiti dalla direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico, dalla direttrice/dal direttore del Dipartimento di prevenzione e dalle direttrici e dai direttori dei comprensori sanitari. In caso di valutazione negativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine. x)

Art. 8 (Nomina della direttrice/del direttore generale)

(1)  Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria. xi)

(2)  La direttrice/Il direttore generale è nominata/nominato dalla Giunta provinciale; la scelta è effettuata tra gli aspiranti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1, previo avviso da pubblicarsi, almeno 30 giorni prima della nomina, sui siti internet della Provincia e dell’Azienda Sanitaria. Entro 120 giorni dalla nomina della direttrice/del direttore generale da parte della Giunta provinciale ha luogo una sua presentazione e audizione in Consiglio provinciale.

(2/bis)  Sono iscritte d’ufficio nel relativo elenco provinciale le persone iscritte nell’elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. xii)

(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

  1. le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale;
  2. i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice/del direttore generale, salvo quanto previsto dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 11. xiii)

(4)  La nomina della direttrice/del direttore generale deve essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell’ufficio. Qualora la nomina non sia possibile entro tale termine, si provvede ai sensi dell’articolo 54, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. xiv)

Art. 9 (Direzione aziendale e Consiglio gestionale dell’Azienda sanitaria)

(1)  La direzione aziendale è composta dalla direttrice/dal direttore generale, dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo.

(2)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale nell’esercizio delle funzioni di gestione dell’Azienda Sanitaria e nella predisposizione dei relativi provvedimenti e atti regolamentari.

(3)  La direzione aziendale in particolare:

  1. provvede alla redazione dell’atto aziendale, da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale;
  2. predispone gli atti amministrativi dell’Azienda Sanitaria che la Giunta provinciale definisce come strategici;
  3. partecipa alla definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della programmazione sanitaria provinciale, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse necessarie al loro conseguimento; in particolare la direzione aziendale partecipa alla predisposizione del piano generale triennale nonché degli atti di programmazione annuale dell’Azienda. Gli atti di programmazione annuale sono costituiti dal programma operativo annuale contenente le priorità e gli obiettivi concretamente da raggiungere, dal budget aziendale e dal bilancio preventivo annuale. Il piano generale triennale nonché gli atti di programmazione annuale dell’Azienda devono essere predisposti nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale o dell’Assessora/Assessore provinciale alla salute, e devono garantire i livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza nonché il pareggio di bilancio;
  4. provvede alla redazione della bozza di regolamento per la valutazione del personale;
  5. controlla e valuta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi aziendali programmati, nonché esercita le funzioni di controllo dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione;
  6. svolge gli altri compiti previsti dall’atto aziendale.

(4)  È istituito il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria, che ha lo scopo di coinvolgere l’Unità organizzativa per il governo clinico e i comprensori sanitari nelle scelte della direzione aziendale riguardanti in particolare il percorso strategico e le priorità dell’Azienda Sanitaria, nonché per garantire un’azione coordinata e possibilmente uniforme nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e amministrative dell’Azienda Sanitaria nei comprensori sanitari.

(5)  Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria è composto da:

  1. i/le componenti della direzione aziendale;
  2. la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico;
  3. le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari.

(6)  Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria assicura la predisposizione e l’attuazione nei comprensori sanitari di un sistema assistenziale che, sia sul territorio che in ambito ospedaliero, sia messo in rete e coordinato a livello aziendale. A tal fine il Consiglio gestionale punta alla valorizzazione dell’assistenza territoriale.

(7)  L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria sono disciplinati nell’atto aziendale.

(8)  In caso di assunzione di una funzione dirigenziale all’interno del Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria, alle dirigenti e ai dirigenti va corrisposta una retribuzione almeno pari a quella percepita fino a quel momento.

Art. 10 (Direttrice sanitaria/Direttore sanitario,  direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo e direttrici/direttori dei comprensori sanitari)

(1)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario svolge le seguenti funzioni:

  1. dirige i servizi sanitari sul piano organizzativo ed igienico-sanitario, in collaborazione con la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;
  2. dirige il personale nelle materie di sua competenza;
  3. coordina gli interventi di promozione della salute nonché quelli di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie;
  4. sovrintende all’attuazione delle misure in ambito clinico;
  5. garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo controlli di efficacia, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

(2)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordinatori sanitari dei comprensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

(3)  La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. dirige i servizi sanitari attribuiti alla sua competenza in collaborazione con la direttrice sanitaria/il direttore sanitario e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;
  2. dirige, nelle materie di sua competenza, in particolare il personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione, nonché il personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe;
  3. garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

(4)  Ferme restando le competenze della direttrice sanitaria/del direttore sanitario in materia di assistenza territoriale, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale svolge inoltre la funzione di promozione, coordinamento, verifica e controllo delle attività di integrazione socio-sanitaria. L’integrazione socio-sanitaria è finalizzata a garantire un’assistenza completa alla persona e la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. A tal fine la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale promuove l’utilizzo di modelli organizzativi che favoriscono l’integrazione socio-sanitaria, il riconoscimento reciproco delle peculiarità professionali delle figure coinvolte, la condivisione di responsabilità sui percorsi assistenziali nonché la possibilità di cooperazione tra istituzioni diverse.

(5)  La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali coordinatrici/ coordinatori dei comprensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

(6)  La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. dirige i servizi amministrativi dell’Azienda Sanitaria;
  2. dirige il personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria, nelle materie di sua competenza;
  3. sovrintende e coordina le attività tecnico-amministrative dell’Azienda Sanitaria;
  4. dirige i progetti di rilevanza aziendale riguardanti l’informatica.

(7)  La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo esercita inoltre potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordinatori amministrativi eventualmente previsti nei comprensori sanitari nonché nei confronti delle dirigenti e dei dirigenti amministrativi dei presidi ospedalieri. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

(8)  Presso la Ripartizione provinciale Salute sono istituiti gli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria. Le persone iscritte negli elenchi provinciali devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. xv)

(9)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8.

(10)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

  1. i presupposti e le modalità per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8;
  2. le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati;
  3. i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 11, commi 4 e 8. xvi)

(11)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale, che ne ha la responsabilità, nella direzione dell’Azienda Sanitaria. Essi assumono la diretta responsabilità delle funzioni di loro competenza e concorrono, con proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direttrice/del direttore generale.

(12)  Nel rispetto del principio di sussidiarietà e in base alle risorse assegnate con gli atti di programmazione annuale e agli obiettivi definiti con la direttrice/il direttore generale, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari svolgono in particolare le seguenti funzioni:

  1. valorizzazione e rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale;
  2. coordinamento dei servizi sanitari del rispettivo comprensorio sanitario con i servizi del settore sociale, al fine dell’integrazione socio-sanitaria;
  3. rilevazione e valutazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e del soddisfacimento del fabbisogno rilevato, in attuazione degli obiettivi di salute definiti a livello aziendale, compresa la garanzia dell’accesso ai servizi sanitari nel rispettivo comprensorio sanitario, nonché del rispetto dei tempi di attesa definiti a livello provinciale e aziendale;
  4. attuazione delle strategie e delle disposizioni della direzione aziendale necessarie a garantire un’efficiente ed efficace funzionamento delle strutture sanitarie nel comprensorio sanitario nonché la continuità assistenziale;
  5. svolgimento dei compiti previsti nell’atto aziendale o eventualmente assegnati dalla direzione aziendale;
  6. assegnazione delle dotazioni di bilancio ai reparti e servizi dei comprensori sanitari nell'ambito delle programmazioni aziendali e condizioni generali;
  7. promozione di innovazioni e sviluppi nei settori collaboratori, apparecchiature, infrastrutture, limitatamente al rispettivo ambito di competenza e in conformità con i piani aziendali strategici e di attuazione.

(13)  Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 12, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari si avvalgono delle strutture e servizi aziendali all’uopo preposti.

(14)  Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari rispondono direttamente alla direttrice/al direttore generale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione dei servizi sanitari, del coordinamento dei servizi dell’assistenza territoriale con l’Unità organizzativa per il governo clinico in relazione ai servizi dell’assistenza ospedaliera, nonché dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 12, in relazione alle risorse assegnate. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari hanno inoltre l’obbligo di coadiuvare la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nonché la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo nello svolgimento delle loro specifiche funzioni. Nelle loro funzioni di organizzazione e gestione del comprensorio sanitario, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari esercitano potere d’indirizzo gerarchico nei confronti della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario, della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore nonché della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto nel loro comprensorio sanitario.

(15)  Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario. xvii)

(16)  Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 15.

(17)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

  1. i presupposti e le modalità per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli idonei di cui al comma 15;
  2. le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati;
  3. i criteri e le procedure per la valutazione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari, salvo quanto previsto dai commi 22 e 23 e dall’Art. 7, comma 6.

(18)  Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici e il rapporto di lavoro di direttrice/direttore di comprensorio sanitario sia regolato da contratto di lavoro di diritto privato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2.

(19)  Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari è determinato tenendo conto sia del trattamento economico dei componenti della direzione aziendale che di quello di posizioni analoghe in strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi.

(20)  Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari dipende dalla complessità dei servizi sanitari. Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può essere superiore al 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi sono assegnati alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari dalla direttrice/dal direttore generale al momento della loro nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento economico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente. xviii)

(21)  Alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell’Azienda Sanitaria.

(22)  Nella valutazione dell’attività delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza.

(23)  Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari possono essere dichiarati decaduti dal proprio incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo.

(24)  Per ciascuna direttrice/ciascun direttore di comprensorio sanitario la direttrice/il direttore generale, d’intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una sostituta/un sostituto, che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della nuova direttrice/del nuovo direttore. L’Azienda Sanitaria determina l’indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.

Art. 10/bis (Utilizzo degli elenchi per la copertura delle posizioni dirigenziali)  

(1)  Per la nomina del consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di cui agli articoli 8 e 10, la direttrice generale/il direttore generale dell’Azienda Sanitaria, ovvero la Giunta Provinciale per la nomina della direttrice generale/del direttore generale, attingono sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire.

(2)  Per la nomina dei dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale attinge sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire. xix)

Art. 11 (Rapporto di lavoro dei componenti  della direzione aziendale)

(1)  Il rapporto di lavoro della direttrice/del direttore generale, della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo è esclusivo. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata da tre a cinque anni, rinnovabile, le cui clausole sono fissate dalla Giunta provinciale in osservanza delle disposizioni sul lavoro autonomo del codice civile, libro V, titolo III, e tenuto conto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva per le rispettive posizioni apicali.

(2)  Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici, esse sono collocate in aspettativa senza assegni e con il diritto al mantenimento del posto di lavoro secondo la vigente normativa. L'aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico dei dipendenti interessati, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; esse richiedono il rimborso di tutti gli oneri da esse complessivamente sostenuti all'Azienda Sanitaria, la quale procede al recupero delle quote a carico dei dipendenti interessati.

(3)  Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo è definito in un’ottica di equilibrio aziendale, tenuto conto sia del trattamento economico della direttrice/del direttore generale che di quello di posizioni analoghe in strutture organizzative complesse. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi.

(4)  Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo non può essere superiore al 90 per cento del compenso base attribuito alla direttrice/al direttore generale. Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può superare il 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi sono assegnati dalla Giunta provinciale alla direttrice/al direttore generale e da quest’ultima/ultimo alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario, alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale e alla direttrice amministrativa/al direttore amministrativo al momento della rispettiva nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento economico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente.

(5)  Ai componenti della direzione aziendale spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell’Azienda Sanitaria.

(6)  Nella valutazione dell’attività della direttrice/del direttore generale  24 mesi dopo la nomina,  la Provincia può applicare i criteri e sistemi di valutazione concordati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo scopo di assicurare omogeneità nella valutazione delle direttrici e dei direttori generali. Nella valutazione dell’attività della direttrice/del direttore generale si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. xx)

(7)  La Giunta provinciale, sentita/sentito l’interessata/l’interessato, dichiara la decadenza dall’incarico della direttrice/del direttore generale e risolve il contratto di lavoro, in caso di gravi e comprovati motivi, di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo, nonché in caso di valutazione negativa dello svolgimento dell’incarico dirigenziale. xxi)

(8)  La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo possono essere dichiarati decaduti dal proprio incarico in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, accertati dagli organi di controllo.

(9)  Per ciascuno degli altri componenti della direzione aziendale la direttrice/il direttore generale, d’intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una sostituta/un sostituto che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della nuova/del nuovo titolare. L’Azienda sanitaria determina l’indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.

Art. 12 (Appartenza ai gruppi linguistici e proporzionale)

(1)  I posti di direttrice/direttore generale, direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/ direttore amministrativo da un lato e quelli di direttrice/direttore di comprensorio sanitario dall’altro costituiscono due categorie a se stanti e sono riservati a persone appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all’intero territorio provinciale.

(2)  Al fine di garantire una situazione di equilibrio tra i generi, alle nomine effettuate ai sensi della presente legge si applica quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 13 (Unità organizzativa per il governo clinico)

(1)  Nell’esercizio delle sue funzioni in ambito clinico la direzione aziendale è coadiuvata dall’Unità organizzativa per il governo clinico.

(2)  Il governo clinico pone al centro dell’attenzione i seguenti aspetti:

  1. l’importanza della funzione clinico-assistenziale dei singoli servizi e dei diversi profili professionali responsabili dell’erogazione di un’assistenza sanitaria qualitativamente elevata alle e ai pazienti;
  2. la necessità di integrare efficienza e appropriatezza clinica nella prassi quotidiana dei servizi sanitari;
  3. la valutazione della qualità delle prestazioni quale parte integrante dell’attività istituzionale dei servizi sanitari;
  4. la necessità di un costante monitoraggio, orientamento e adattamento nonché di una costante regolamentazione dei processi assistenziali;
  5. la definizione univoca a livello aziendale delle prestazioni da erogare;
  6. la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico.

(3)  L’Unità organizzativa per il governo clinico coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella gestione dei servizi sanitari e dei servizi di supporto all’assistenza clinica operanti a livello aziendale.

(4)  L’Unità organizzativa per il governo clinico garantisce in particolare la messa in rete degli ospedali del Servizio sanitario provinciale, svolgendo per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale compiti di coordinamento delle prestazioni da erogare nell’ambito dell’assistenza sanitaria ospedaliera e di coordinamento del processo di condivisione delle decisioni che le e i responsabili ospedalieri sono tenuti ad assumere.

(5)  L’Unità organizzativa per il governo clinico svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza e controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre forme di collaborazione aziendale per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.

(6)  L’Unità organizzativa per il governo clinico si avvale dell’assistenza tecnica del Collegio per il governo clinico.

(7)  L’Unità organizzativa per il governo clinico è diretta da un medico con anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente e con specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero con anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. La direttrice/Il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico è nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale. xxii)

(8)  L’Unità organizzativa per il governo clinico è parificata ad una struttura complessa. L’organizzazione e il funzionamento dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono disciplinati nell’atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori dell’Unità organizzativa per il governo clinico sono preferibilmente distaccati – anche solo temporaneamente – dall’ambito clinico.

Art. 14 (Collegio per il governo clinico)

(1)  Il Collegio per il governo clinico:

  1. concorre al governo delle attività cliniche;
  2. partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
  3. presenta proposte per la promozione di misure nella prassi clinica la cui utilità è effettivamente comprovata o che determinano un miglioramento della qualità dell’assistenza alle e ai pazienti;
  4. concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda Sanitaria, prestando particolare attenzione all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziali e di efficienza e alla relativa valutazione attraverso audits clinici, nonché all’individuazione dei requisiti di appropriatezza, di sicurezza e di qualità delle prestazioni;
  5. promuove l’implementazione e l’utilizzo degli strumenti che permettono una costante gestione del rischio clinico;
  6. formula pareri su domande e questioni attinenti al governo delle attività cliniche. L’atto aziendale disciplina le materie nelle quali è obbligatorio richiedere il parere del Collegio per il governo clinico;
  7. svolge altri compiti previsti nell’atto aziendale.

(2)  Il Collegio per il governo clinico è nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direzione aziendale, ed è presieduto dalla direttrice/dal direttore generale o da una persona da essa/esso delegata. La direttrice/Il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico è membro del Collegio per il governo clinico.

(3)  L’atto aziendale disciplina la composizione del Collegio per il governo clinico in modo da garantire la partecipazione delle figure professionali sanitarie e tecniche presenti nell’Azienda Sanitaria, in particolare delle dirigenti e dei dirigenti sanitari con incarico di direttrice/direttore, con una rappresentanza equilibrata delle discipline e dei comprensori sanitari; nell’atto aziendale sono inoltre disciplinati l’organizzazione e i criteri di funzionamento del Collegio per il governo clinico, nonché i rapporti del Collegio con gli altri organi ed organismi dell’Azienda Sanitaria. Ai componenti del Collegio per il governo clinico non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

Art. 15 (Collegio sindacale) xxiii)

(1)  Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori legali iscritti nel registro di cui all’articolo 15/bis. La composizione del Collegio sindacale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato. xxiv)

(2)  I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre anni e scadono all’approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Possono ricoprire l’incarico per non più di tre mandati consecutivi. Ai membri del Collegio spetta un’indennità annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. L’indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a quella degli altri membri del Collegio. Nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese stabilite dalla Giunta provinciale. xxv)

(3)  La prima seduta del Collegio sindacale  è convocata dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria per l’elezione del/ della presidente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due componenti. xxvi)

(4)  Il Collegio sindacale  si riunisce almeno una volta al mese presso la sede amministrativa dell’Azienda Sanitaria. I componenti del Collegio sindacale, anche individualmente, hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, possono chiedere informazioni alla direttrice/al direttore generale e procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo. xxvii)

(5)  Il Collegio sindacale  svolge le seguenti funzioni: xxviii)

  1. vigila sull’osservanza delle leggi;
  2. accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e delle cauzioni;
  3. esamina i bilanci di previsione, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione; xxix)
  4. verifica l’amministrazione dell’Azienda Sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione dell’Azienda Sanitaria;
  5. esercita il controllo di regolarità amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione; xxx)
  6. verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
  7. si esprime sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale;
  8. controlla gli accordi aziendali nell’ambito del personale.

(6)  Il Collegio sindacale  redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla Ripartizione provinciale Salute, trasmettendoli mensilmente alla Ripartizione stessa, e adempie all’obbligo informativo nei confronti degli organi di controllo. Il Collegio sindacale  riferisce almeno trimestralmente alla Ripartizione provinciale Salute sui risultati dei riscontri eseguiti e sull’andamento della gestione, denunciando immediatamente i casi in cui vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità. Inoltre trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda Sanitaria alla Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali. xxxi)

Art. 15/bis (Registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)   delibera sentenza

(1)  Nel registro dei candidati e delle candidate alla nomina a membro del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono iscritte le persone che ne fanno domanda e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche;
  2. conoscenza delle lingue italiana e tedesca;
  3. possesso del requisito dell’indipendenza, come definito dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

(2)  Non può essere nominato membro del Collegio chi versa in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile.

(3)  La Giunta provinciale stabilisce:

  1. il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro;
  2. le modalità e i termini per esaminare tali domande;
  3. le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  4. le modalità di subentro dei membri supplenti.

(4)  La Ripartizione provinciale Salute è responsabile per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro. xxxii)

massimeDelibera 28 marzo 2023, n. 265 - Disciplina del registro dei/delle candidati/e del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 (Organizzazione interna dell’Azienda Sanitaria)   delibera sentenza

(1)  L’organizzazione interna dell’Azienda Sanitaria deve garantire il massimo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi sanitari nonché l’integrazione socio-sanitaria, secondo quanto previsto dal piano sanitario provinciale e secondo i principi dell’economicità della gestione e del rispetto dei diritti degli utenti. L’Azienda Sanitaria, con atto della direttrice/del direttore generale, predispone la “Carta dei servizi”, garantisce la cura delle relazioni con le pazienti e i pazienti e i loro famigliari, con il personale e i sindacati e istituisce la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive della Giunta provinciale.

(2)  L’Azienda Sanitaria è strutturata nel settore sanitario e nel settore amministrativo, entrambi diretti dalla direzione aziendale.

(3)  L’Azienda Sanitaria è suddivisa territorialmente in quattro comprensori sanitari, che assumono le seguenti denominazioni:

  1. Comprensorio sanitario di Bolzano;
  2. Comprensorio sanitario di Merano;
  3. Comprensorio sanitario di Bressanone;
  4. Comprensorio sanitario di Brunico.

(4)  La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei comprensori sanitari. I comprensori sanitari a loro volta si suddividono in distretti sanitari secondo i bacini di utenza determinati dalle disposizioni vigenti.

(5)  Ai comprensori sanitari compete, in base al principio di sussidiarietà, la gestione dei servizi sanitari nonché la collaborazione con il settore sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria nel rispettivo ambito territoriale. In particolare, ai comprensori sanitari compete anche la gestione del rispettivo ospedale comprensoriale con una o, ove previste, più sedi.

(6)  La direzione comprensoriale è composta dalla direttrice/dal direttore di comprensorio sanitario, dalla coordinatrice sanitaria/dal coordinatore sanitario, dalla/dal dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e dalla dirigente amministrativa/dal dirigente amministrativo di presidio ospedaliero. Se nel rispettivo comprensorio sanitario dovesse essere prevista anche la figura della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo, sarà quest’ultima a far parte della direzione comprensoriale al posto della dirigente amministrativa/del dirigente amministrativo.

massimeDelibera 13 giugno 2017, n. 659 - Ambiti territoriali dei distretti sanitari

Art. 17 (Monitoring und Controlling)

(1)  L’Azienda Sanitaria, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, attiva un sistema di monitoring e controlling sulla qualità dell’assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, che tiene anche conto:

  1. dei risultati dell’assistenza, incluso il gradimento delle e degli utenti dei servizi;
  2. della validità della documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la rispondenza delle attività effettivamente svolte con quelle previste;
  3. della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
  4. dell’appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell’assistenza.

(2)  Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta un criterio di valutazione per la conferma degli incarichi nonché per la corresponsione di eventuali indennità di risultato al personale con funzioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria. Sono sottoposte a valutazione le seguenti figure con funzioni dirigenziali:

  1. l a direttrice/il direttore generale;
  2. la direttrice sanitaria/il direttore sanitario;
  3. la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale;
  4. la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo;
  5. la direttrice/il direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico;
  6. la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione;
  7. le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari;
  8. le coordinatrici e i coordinatori sanitari;
  9. le/i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatrici/coordinatori;
  10. le coordinatrici e i coordinatori amministrativi, se previsti;
  11. le direttrici e i direttori medici;
  12. le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero;
  13. le dirigenti e i dirigenti amministrativi di presidio ospedaliero.

Art. 18 (Conferenza dei presidenti delle  comunità comprensoriali)

(1)  È istituita la Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, composta dalle e dai presidenti delle comunità stesse o da loro delegate e delegati, dal Sindaco/dalla Sindaca del Comune di Bolzano o da una sua delegata/un suo delegato, dalla direzione aziendale dell’Azienda Sanitaria, dalle direttrici e dai direttori dei comprensori sanitari, dalla direttrice/dal direttore del Dipartimento di prevenzione, dalla direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico, da due direttrici/direttori dei servizi sociali delle comunità comprensoriali nonché dalla direttrice/dal direttore dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. La Conferenza, al fine di rispondere alle esigenze socio-sanitarie della popolazione residente in provincia di Bolzano, contribuisce alla definizione dei piani programmatici di sviluppo socio-sanitario, in riferimento anche ai servizi sociali. A tale scopo la direzione aziendale, oltre al piano generale triennale dell’Azienda, al programma operativo annuale e alla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda Sanitaria, trasmette alla Conferenza anche la documentazione relativa a eventuali progetti o iniziative di miglioramento dei servizi sanitari e di integrazione socio-sanitaria nell’area territoriale o nei presidi ospedalieri del Servizio sanitario provinciale.

(2)  La Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, convocata dalla direzione aziendale, si riunisce almeno tre volte all’anno.

SEZIONE II
SETTORE SANITARIO

Art. 19 (Settore sanitario)

(1)  L’Azienda Sanitaria garantisce i livelli essenziali di assistenza in tre aree distinte sul piano organizzativo: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera. L’atto aziendale disciplina l’organizzazione dei servizi sanitari nonché le forme di collaborazione con il settore sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria.

(2)  Le forme organizzative dell’assistenza sanitaria primaria, come quelle dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, delle aggregazioni funzionali sul territorio, dei centri di assistenza sanitaria, nonché le forme organizzative dell’assistenza in regime residenziale, come le strutture semplici, le strutture complesse, i dipartimenti e altre forme di collaborazione aziendale, sono disciplinate nell’atto aziendale secondo le direttive del piano sanitario provinciale.

(3)  Al fine di un coordinamento a livello aziendale, in particolare nel settore dell’offerta e dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, l’Azienda Sanitaria istituisce servizi di supporto all’assistenza clinica operanti a livello aziendale, diretti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale con l’ausilio dell’Unità organizzativa per il governo clinico. L’organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto all’assistenza clinica operanti a livello aziendale, nonché la loro collaborazione con gli altri servizi sanitari sono disciplinati nell’atto aziendale.

(4)  L’atto aziendale determina la forma organizzativa delle funzioni e dei servizi aziendali nel settore sanitario, nel rispetto delle disposizioni del piano sanitario provinciale, e ne disciplina il funzionamento e la collaborazione con gli altri servizi sanitari.

Art. 20 (Dipartimenti e altre forme di  collaborazione aziendale)

(1)  Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari nonché di coordinare l’erogazione delle prestazioni sanitarie a livello provinciale, l’Azienda Sanitaria istituisce i dipartimenti o altre forme di collaborazione aziendale. Il numero, la tipologia − compresa la possibilità di includere strutture del Servizio ospedaliero provinciale e articolazioni territoriali − le competenze, la struttura organizzativa e il regolamento di funzionamento dei dipartimenti nonché le forme di collaborazione aziendale sono definiti nell’atto aziendale, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

(2)  La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina una/un dirigente con incarico di direzione delle strutture complesse del Dipartimento a direttrice/direttore o a coordinatrice/coordinatore di dipartimento. La direttrice/Il direttore o la coordinatrice/il coordinatore di dipartimento, il cui incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni, mantiene la titolarità della struttura complessa cui è preposta/preposto al momento del conferimento dell’incarico. La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina i responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale. Le direttrici e i direttori, le coordinatrici e i coordinatori di dipartimento nonché le persone responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale rispondono alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario o alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale in ordine al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello aziendale.

(3)  Per ogni dipartimento è istituito un Comitato di dipartimento. Il Comitato di dipartimento partecipa alla programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attività dipartimentali. La composizione e le funzioni del Comitato sono definite nell’atto aziendale.

Art. 21 (Dipartimento di prevenzione)   delibera sentenza

(1)  Il Dipartimento di prevenzione è la struttura organizzativa dell’Azienda Sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale.

(2)  In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, fatte salve le competenze del servizio veterinario provinciale di cui alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, il Dipartimento di prevenzione esercita le seguenti funzioni:

  1. coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento nonché degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni;
  2. prevenzione e controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie nella popolazione;
  3. prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
  4. sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
  5. tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non animale;
  6. sanità pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria dei mangimi;
  7. tutela della salute nelle attività sportive;
  8. promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.

(3)  Il Dipartimento dispone di strutture organizzative che si occupano almeno delle seguenti materie:

  1. igiene e sanità pubblica;
  2. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
  3. igiene e sicurezza degli alimenti di origine non animale e della nutrizione;
  4. igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale;
  5. sanità animale;
  6. igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche;
  7. medicina dello sport.

(4)  La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale per un periodo non superiore a cinque anni; l’incarico è conferito ad una persona scelta tra le direttrici e i direttori di struttura complessa del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di servizio in tale funzione. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione risponde alla direttrice/al direttore generale dell’assetto organizzativo, della gestione nonché del perseguimento degli obiettivi aziendali, in relazione alle risorse assegnate. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione esercita potere di coordinamento nonché attività di supporto nei confronti delle direttrici e dei direttori di struttura semplice e complessa del Dipartimento.

(5)  Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete in particolare, in base alle risorse assegnate con gli atti aziendali di pianificazione strategica e di programmazione annuale nonché agli obiettivi concordati con la direttrice/il direttore generale, l’efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione nonché la negoziazione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attività e risorse con i responsabili delle strutture del Dipartimento. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete inoltre la funzione di coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento e degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni in ambito preventivo, interni ed esterni all’Azienda Sanitaria.

(6)  Il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione è disciplinato dall’Azienda Sanitaria nell’atto aziendale, conformemente alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 508 - Approvazione delle "Linee guida del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige - Abrogazione della delibera della Giunta provinciale n. 395 del 31.03.2015

Art. 22 (Assistenza sanitaria territoriale)

(1)  La tutela della salute della popolazione è prima di tutto garantita da un’assistenza sanitaria territoriale interdisciplinare, orientata al paziente e al fabbisogno.

(2)  L’assistenza sanitaria territoriale è garantita tramite:

  1. i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
  2. l’assistenza infermieristica territoriale;
  3. i servizi territoriali dell’assistenza sanitaria non medica e medica specialistica;
  4. i servizi sanitari convenzionati attivi sul territorio;
  5. gli erogatori libero-professionali di servizi sanitari e prestazioni socio-sanitarie integrate che forniscono prestazioni e attività assieme alla Provincia, all’Azienda sanitaria e ai responsabili dei servizi sociali in forma coordinata e integrata sulla base dei programmi provinciali e locali.

(3)  Al fine della promozione e del miglioramento sostenibile della salute della popolazione, tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie operanti sul territorio formano una rete interdisciplinare che, garantendo un’offerta tramite consulenza, assistenza ed accompagnamento orientata al fabbisogno, coordinata e uniforme vicina al luogo di residenza della/del paziente, costituisce il punto di riferimento primario per l’accesso al sistema sanitario pubblico.

(4)  L’assistenza primaria territoriale viene erogata dai servizi del distretto sanitario in forma coordinata ed integrata. Assieme al distretto sociale esso costituisce l’unità organizzativa di base per l’assistenza socio-sanitaria territoriale integrata.

Art. 23 (Assistenza ospedaliera)

(1)  Il Servizio sanitario provinciale assicura l’assistenza ospedaliera attraverso una rete provinciale di strutture ospedaliere pubbliche e di strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale. Questa rete, in osservanza dei principi di un coordinamento a livello provinciale delle prestazioni sanitarie, di un accesso paritario della popolazione alle prestazioni sanitarie e di un passaggio diretto fra i vari settori e strutture assistenziali, garantisce alla popolazione un’assistenza sanitaria capillare, orientata al fabbisogno e qualitativamente elevata.

(2)  I presidi ospedalieri del Servizio sanitario provinciale sono strutture dell’Azienda Sanitaria che svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento nonché le direttive e linee guida contenute nella programmazione sanitaria provinciale e aziendale.

(3)  La rete ospedaliera eroga le prestazioni di assistenza ospedaliera secondo il modello di un sistema assistenziale a più livelli. Il grado di specializzazione dei rispettivi presidi ospedalieri, compresi i relativi profili e ambiti di specializzazione delle prestazioni e la loro articolazione in unità operative e aree omogenee, sono stabiliti dal piano sanitario provinciale e dai relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

(4)  Per garantire l’efficiente funzionamento della rete ospedaliera provinciale, gli ospedali del Servizio sanitario provinciale sono coordinati e monitorati dall’Unità organizzativa per il governo clinico, per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.

Art. 24 (Presidi ospedalieri)

(1)  Nell’Azienda Sanitaria operano i seguenti presidi ospedalieri:

  1. Ospedale provinciale di Bolzano;
  2. Ospedale comprensoriale di Merano-Silandro, con le sedi di Merano e Silandro;
  3. Ospedale comprensoriale di Bressanone-Vipiteno, con le sedi di Bressanone e Vipiteno;
  4. Ospedale comprensoriale di Brunico-San Candido, con le sedi di Brunico e San Candido.

Art. 25 (Coordinamento sanitario nei comprensori  sanitari e dirigenza medica di area territoriale e di presidio ospedaliero)   delibera sentenza

(1)  All’area medica e all’area ad essa equiparata nei comprensori sanitari è preposta/preposto una coordinatrice sanitaria/un coordinatore sanitario. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della professione medica. Altrimenti la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario viene scelta/scelto tra i medici con una specializzazione in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica che sono in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale.

(2)  Alla coordinatrice sanitaria/Al coordinatore sanitario compete il coordinamento del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel comprensorio sanitario. La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario collabora con la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualità. Le competenze e le funzioni della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario sono definite in dettaglio nell’atto aziendale.

(3)  Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8, la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei confronti della direttrice medica/del direttore medico dell’area territoriale e della direttrice medica/del direttore medico della struttura ospedaliera nonché del medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative nella struttura ospedaliera.

(4)  Al personale medico e al personale equiparato al personale medico del territorio è preposta/preposto nei comprensori sanitari una direttrice medica/un direttore medico  in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale può essere un medico operante nel territorio del comprensorio sanitario che svolge le funzioni di referente in una delle aggregazioni funzionali presenti nel territorio. In mancanza di una/un referente per l’aggregazione funzionale territoriale, la direttrice/il direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale nomina la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale, scegliendola/scegliendolo da una terna di medici operanti nel territorio del comprensorio sanitario in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa direttrice/dallo stesso direttore generale e proposta dai medici del comprensorio sanitario a seguito di un’apposita elezione. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale è responsabile della direzione organizzativa del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel territorio e assicura l’erogazione delle prestazioni sanitarie dei servizi di sua competenza, nel rispetto dei principi di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale collabora con le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale. xxxiii)

(5)  Al personale medico e al personale equiparato al personale medico di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto una direttrice medica/un direttore medico, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la direttrice medica/il direttore medico viene scelta/scelto tra i medici specializzati in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. La direttrice medica/Il direttore medico collabora, nella direzione organizzativa del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel presidio ospedaliero, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali nonché con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Per ogni presidio di cui all’articolo 24, ad un medico è trasferita la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico, la supervisione delle prestazioni mediche e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospedaliero. xxxiv)

(6)  In ogni presidio ospedaliero opera un medico formato nella disciplina igiene e sanità pubblica, che è responsabile delle funzioni igienico-organizzative nell’ospedale e che è nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Le citate funzioni possono essere svolte anche dalla direttrice medica/dal direttore medico del presidio ospedaliero, se è in possesso dei requisiti per l’esercizio di tali funzioni.

(7)  La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario nonché la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale e la direttrice medica/il direttore medico di presidio ospedaliero devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

(8)  Le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice medica/direttore medico dell’area territoriale e le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice medica/direttore medico di presidio ospedaliero nonché quelle di medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative dell’ospedale possono essere svolte, se ricorrono i presupposti, dalla stessa persona, a meno che le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.

massimeDecreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2023, n. 33 - Regolamento di esecuzione relativo ai requisiti per il coordinamento sanitario nei comprensori sanitari dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Art. 26 (Coordinamento tecnico-assistenziale nei comprensori sanitari e dirigenza tecnico-assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero)

(1)  All’area assistenziale dei comprensori sanitari è preposta/preposto, a seguito di procedura di selezione,  una/un dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale. Altrimenti la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore viene scelta/scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale e stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale. xxxv)

(2)  Alla/Al dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore compete il coordinamento del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, operante nel comprensorio sanitario. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore collabora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualità, nonché alla garanzia della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. Le competenze e le funzioni della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore sono definite in dettaglio nell’atto aziendale.

(3)  Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei confronti delle e dei dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale e del presidio ospedaliero.

(4)  All’area assistenziale del territorio è preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale  in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Possono essere previsti anche una/uno o più dirigenti tecnico-assistenziali per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali, nell’esercizio delle loro funzioni, collaborano con la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale. xxxvi)

(5)  All’area assistenziale di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la/il dirigente tecnico-assistenziale viene scelta/scelto tra gli specialisti del settore infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo o della prevenzione, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali collaborano, nella direzione organizzativa del personale dell’area assistenziale operante nel presidio ospedaliero, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio ospedaliero, con il medico preposto alle funzioni igienico-organizzative e con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Per ogni presidio di cui all’articolo 24, è trasferita ad una/un dirigente tecnico assistenziale la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della/del dirigente tecnico assistenziale del presidio ospedaliero. xxxvii)

(6)  Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali svolgono funzioni di organizzazione e gestione del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico, se il personale elencato è addetto all’assistenza. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono inoltre responsabili dell’organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro.

(7)  L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L’accesso alla selezione è subordinato al possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, previsto per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

(8)  Le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e di dirigente tecnico-assistenziale dell’area territoriale o del presidio ospedaliero possono essere svolte dalla stessa persona, a meno che le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.

Art. 27 (Consiglio dei sanitari)   delibera sentenza

(1)  Presso l’Azienda Sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari, composto dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario con funzioni di presidente, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale, dalla direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché dai seguenti membri elettivi:

  1. sette rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui tre eletti nel Comprensorio sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, una/uno nel Comprensorio sanitario di Bressanone e una/uno nel Comprensorio sanitario di Brunico;
  2. una/un rappresentante dei medici di medicina generale;
  3. una/un rappresentante dei pediatri di libera scelta;
  4. una/un rappresentante del personale medico veterinario;
  5. due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico;
  6. una/un farmacista;
  7. tre rappresentanti del personale infermieristico, di cui una/uno in rappresentanza della dirigenza tecnico-assistenziale;
  8. due rappresentanti del personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione.

(2)  Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui sono state stipulate convenzioni.

(3)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri di elezione del Consiglio dei sanitari, sentite le organizzazioni sindacali. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari nonché il rapporto con gli altri organi e organismi aziendali sono disciplinati nell’atto aziendale.

(4)  Il Consiglio dei sanitari è un organismo interno dell’Azienda Sanitaria e dura in carica cinque anni. Il Consiglio dei sanitari è convocato per la sua prima riunione dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce pareri alla direzione aziendale per le attività tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo, individuate dalla Giunta provinciale. Il Consiglio dei sanitari esprime il suo parere entro 15 giorni dalla relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

massimeDelibera 17 ottobre 2017, n. 1123 - Modalità di elezione del consiglio dei sanitari dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e revoca della precedente deliberazione n. 2135 del 20/12/2010

Art. 28 (Comitato etico per la sperimentazione clinica)

(1)  Nell’Azienda Sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone che partecipano alle sperimentazioni cliniche, e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

(2)  La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 29 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

(1)  Nell’Azienda Sanitaria è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce il Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere, del quale assume tutte le competenze e funzioni previste dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

(2)  La composizione, le competenze e il funzionamento del Comitato sono definiti dai vigenti contratti collettivi.

(3)  Il Comitato unico di garanzia rimane in carica per la durata di cinque anni.

Art. 30 (Promozione della ricerca e della formazione nell’Azienda Sanitaria)

(1)  L’Azienda Sanitaria promuove in modo sistematico e continuativo la ricerca e l’innovazione nell’ambito delle sue attività ordinarie.

(2)  L’Azienda Sanitaria promuove la formazione professionale e la formazione continua del personale del Servizio sanitario provinciale.

(3)  Al fine di promuovere il reclutamento, la formazione e la specializzazione del personale medico dell’Azienda sanitaria, l’atto aziendale individua i criteri dei settori di ricerca e formazione, con particolare attenzione ai rapporti con il mondo universitario e scientifico.

SEZIONE III
SETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 31 (Settore amministrativo)

(1)  Il settore amministrativo dell’Azienda Sanitaria si conforma, nella strutturazione, nell’organizzazione e nell’esercizio delle relative attività, ai principi fondamentali di uniformità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

(2)  Il settore amministrativo dell’Azienda Sanitaria è organizzato nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale e garantisce l’erogazione di prestazioni amministrative e di supporto uniformi a livello provinciale e orientate al cliente, con particolare riguardo ai principi della semplificazione, della razionalizzazione, dello sfruttamento di sinergie e, ove opportuno, dell’unificazione di attività amministrative e procedure nonché dell’equilibrata distribuzione e allocazione dei servizi amministrativi nei comprensori sanitari. I servizi di supporto del settore amministrativo operanti a livello aziendale sono diretti dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo. L’atto aziendale definisce l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto del settore amministrativo operanti a livello aziendale.

(3)  La struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale dell’Azienda Sanitaria è disciplinata dalla normativa sul riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

(4)  Al personale amministrativo di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto una dirigente amministrativa/un dirigente amministrativo di presidio ospedaliero, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo è scelta/scelto tra persone che hanno svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione. La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero collabora, nella gestione organizzativa dei processi amministrativi dell’ospedale, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio ospedaliero e con le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali del presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero può, all’occorrenza, essere coadiuvata/coadiuvato nella sua funzione da una funzionaria/un funzionario operante nell’altra sede.

(5)  Alla dirigente amministrativa/Al dirigente amministrativo del presidio ospedaliero compete il coordinamento del personale amministrativo operante nel comprensorio sanitario e il monitoraggio delle procedure amministrative del comprensorio sanitario. La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero collabora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario e la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore del comprensorio sanitario. Nell’atto aziendale sono definite in dettaglio le competenze e le funzioni della dirigente amministrativa/del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero nel coordinamento del personale amministrativo del comprensorio sanitario. L’atto aziendale può prevedere che le funzioni di coordinatrice amministrativa/coordinatore amministrativo del comprensorio sanitario siano svolte da un’altra funzionaria/un altro funzionario in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6. Il trattamento economico della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale.

(6)  La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero deve essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32 (Continuità del Servizio sanitario provinciale)

(1)  L’Azienda Sanitaria garantisce continuità nell’esercizio delle funzioni e attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente e dal piano sanitario provinciale.

(2)  Fino all’adozione del nuovo atto aziendale e all’emanazione dei provvedimenti e atti regolamentari necessari per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della presente legge, l’atto aziendale nonché i provvedimenti e gli atti regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33 (Incarichi dirigenziali)

(1)  È confermato, fino alla sua scadenza, l’incarico di direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)  Fino alla costituzione dell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria e all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’Art. 8, comma 3, per il conferimento del relativo incarico e per la valutazione della persona incaricata si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3)  Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria, nonché dei rispettivi sostituti e sostitute, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(4)  Fino alla costituzione degli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, a direttrice/direttore tecnico-assistenziale e a direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria e fino all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10, comma 10, per il conferimento dei rispettivi incarichi e per la valutazione delle persone incaricate si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(5)  Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice/direttore di comprensorio sanitario e dei rispettivi sostituti e sostitute in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(6)  Fino alla costituzione dell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario e all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10, comma 17, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima sui siti internet della Provincia e dell’Azienda Sanitaria e sentita la Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti di accesso e le modalità della procedura di selezione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

(7)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(8)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi 5 e 6, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice medica/direttore medico di area territoriale del comprensorio sanitario e di direttrice medica/direttore medico di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(9)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore di comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(10)  Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale di area territoriale del comprensorio sanitario e di dirigente tecnico-assistenziale di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(11)  Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente amministrativa/dirigente amministrativo di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(12)  Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di coordinatrice amministrativa/coordinatore amministrativo di comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34 (Norma transitoria sul Collegio  dei revisori dei conti)

(1)  È confermato, fino alla scadenza del suo mandato, il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35 (Ambito territoriale dei comprensori sanitari)

(1)  Fino alla ridefinizione dei rispettivi ambiti territoriali ai sensi dell'Art. 16, comma 4, i comprensori sanitari mantengono gli stessi ambiti territoriali di pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36  (Organizzazione dipartimentale dell’Azienda Sanitaria e altre forme di collaborazione aziendale)

(1)  I dipartimenti o le altre forme di collaborazione aziendale già istituiti dall’Azienda Sanitaria alla data di entrata in vigore della presente legge restano invariati.

Art. 37 (Norma transitoria sul Consiglio dei sanitari)

(1)  Fino alla sua elezione ai sensi dell’articolo 27, che dovrà avvenire entro il termine perentorio di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le funzioni del Consiglio dei sanitari saranno svolte dal Consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)  Fino a quando la Giunta provinciale non avrà individuato le attività tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo oggetto del parere del Consiglio dei sanitari si continuerà ad applicare la disciplina di cui all’articolo 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 38 (Norma transitoria sul Comitato etico per  la sperimentazione clinica)

(1)  È confermato fino alla scadenza del suo mandato il Comitato etico per la sperimentazione clinica dell’Azienda Sanitaria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39 (Norma transitoria sul Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del  benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

(1)  I componenti del Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere dell’Azienda Sanitaria sono confermati, fino alla scadenza del loro mandato, nelle funzioni di componenti del subentrante Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

(2)  Alle domande di finanziamento presentate all’ufficio provinciale competente fino all’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente fino a quel momento per il finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere dell’Azienda Sanitaria.

Art. 40 (Disciplina transitoria per l’accesso alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale dell’Azienda Sanitaria)

(1)  Fino all’entrata in vigore del riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano, per l’accesso alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale dell’Azienda Sanitaria si continuano ad applicare le disposizioni della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 (Abrogazione di norme)

(1)  Sono abrogate le seguenti norme:

  1. la legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto all’Art. 40 della presente legge;
  2. gli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/bis, ad eccezione del comma 7, gli articoli 12/ter, 12/quater, 12/quinquies, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/bis, 23, 24/bis, 65, 65/bis, 65/ter, 65/quater, i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 65/quinquies, e gli articoli 65/sexies, 65/septies, 69 e 69/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  3. il comma 11 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3, e successive modifiche;
  4. il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10, e successive modifiche.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42 (Clausola di neutralità finanziaria)

(1)  All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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