(1) Ai sensi dell’articolo 1/bis del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, sono istituite le seguenti aree funzionali dell’Agenzia per la Protezione civile, con le relative competenze di cui all’allegato A del presente decreto:
(2) Il trattamento economico spettante ai responsabili delle aree funzionali è specificato con apposito provvedimento del Presidente della Provincia.