(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “L’ufficio idrografico – servizio prevenzione valanghe” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio idrografico” e dopo le parole “nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe” sono inserite le parole “e al servizio metereologico”.
(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “Das Hydrographische Amt – Lawinenwarndienst” sono sostituite dalle parole “Das Hydrographische Amt” e dopo le parole “sowie den Lawinenwarndienst” sono inserite le parole “und den Wetterdienst”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “dell’azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(4) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “L’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile” e le parole “all’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia”.
(5) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “Die Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “Die Agentur für Bevölkerungsschutz”.
(6) L’articolo 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è abrogato.