(1) L’Agenzia, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, gestisce sotto la responsabilità del direttore un registro dell’inventario per i beni mobili e immobili.
(2) L’inventario va aggiornato regolarmente in relazione all’incremento, alla diminuzione e alla conversione dei beni nonché allo stato e al valore dei beni.