(1) Nel comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(2) Nel comma 9 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.
(3) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.
(4) Nel comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.
(5) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “L'Ufficio Prevenzione incendi”.
(6) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “L'Ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “L'Ufficio Prevenzione incendi”.
(7) Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “l’ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Prevenzione incendi”.
(8) Nel comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “dell'Ufficio Prevenzione incendi”.
(9) Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “l’Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Prevenzione incendi”.
(10) Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.
(11) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.
(12) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “L'Ufficio Prevenzione incendi”.
(13) Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, le parole “della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. Nella lettera a) del citato comma, le parole “dell’ufficio provinciale competente in materia di prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “dell’Ufficio Prevenzione incendi”.
(14) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, le parole “il direttore di ripartizione” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.