(1) Gli organi dell’Agenzia sono:
(2) Il direttore è nominato ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali per quattro anni.
(3) La Giunta provinciale può sciogliere o revocare gli organi in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando detti organi non siano, per qualsiasi ragione, in grado di funzionare. Nei casi di scioglimento o revoca la Giunta provinciale nomina una persona in qualità di commissario per l’amministrazione dell’Agenzia.
(4) Gli organi devono essere ricostituiti entro sei mesi dallo scioglimento o dalla revoca.