(1) I punti 26 e 30 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.
(2) I punti 26., 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono abrogati.
(3) I punti 30., 30.1., 30.2, 30.3., 30.4., 30.5., 30.6. e 30.7. dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono abrogati.
(4) Ogni ulteriore riferimento nella normativa vigente all’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo nonché alle Ripartizioni Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile e ai relativi uffici deve intendersi riferito all’Agenzia per la Protezione civile.