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i) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 41)
Regolamento sull'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione civile e sulle connesse modifiche di norme provinciali

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1)
Pubblicato nel B.U. 28 febbraio 2017, n. 9.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) l’Agenzia per la Protezione civile;”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell'Ufficio per la protezione civile della Provincia” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(3) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“b) due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;”

(4) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogata.

(5) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Il Centro operativo provinciale è insediato presso l’Agenzia per la Protezione civile. I suoi componenti sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni e in ogni caso fino alla nomina dei nuovi componenti. In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richieda l'intervento di più unità organizzative, l’Agenzia per la Protezione civile assume, in collaborazione con il Centro operativo provinciale, compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa.”

(6) La lettera e) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“e) da due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;”

(7) Le lettere f) e h) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono abrogate.

(8) Nel comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “La funzione di segretario è affidata a un dipendente della ripartizione competente in materia di Protezione antincendi e civile.” sono soppresse.

(9) Nel comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “all’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.

(10) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(11) Nel comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.

(12) La rubrica dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“Art.12 (Rete radio provinciale”)

(13) I commi 1, 2, 3 e 3/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono abrogati.

(14) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“4. L’Agenzia per la Protezione civile gestisce e amministra gli impianti e le reti radio in concessione all’amministrazione provinciale.”

(15) I commi 5 e 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono abrogati.

(16) Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”.

(18) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(19) Dopo l’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 12/quater:

“Art. 12/quater (Centrale viabilità provinciale)

1. La Centrale viabilità provinciale ha la sede presso l’Agenzia per la Protezione civile. Nella Centrale vengono raccolte, analizzate e messe a disposizione del pubblico le informazioni circa il volume del traffico e il trasporto pubblico locale.”

(20) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “alla Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”, le parole “della stessa Ripartizione” sono sostituite dalle parole “della stessa Agenzia” e le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(21) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “an die Landesabteilung Brand- und Zivilschutz” sono sostituite dalle parole “an die Agentur für Bevölkerungsschutz” e le parole “des Amtes für Zivilschutz” sono sostituite dalle parole „der Agentur für Bevölkerungsschutz”.

(22) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “della Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(23) Nel comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “con l’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”.

(24) Nel comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “con l’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”.

(25) Nel comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “con l’Ufficio protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”.

(26) Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile”.

(27) Nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(28) Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(29) Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” e le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(30) Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(31) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, la denominazione “Agenzia per la protezione civile” è sostituita dalla denominazione “Agenzia per la Protezione civile”.

(32) Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5/bis:

“5/bis. L’Agenzia può curare la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della protezione civile.”

(33) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “tutti i contributi” sono sostituite dalle parole “tutte le agevolazioni economiche”.

(34) Nella lettera i) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole “della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione dell’Agenzia” sono inserite le parole “, inclusi i beni demaniali,”.

(35) La lettera j) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita:

“j) emana direttive per il personale assunto dall’Agenzia in ossequio al relativo contratto collettivo;”

(36) Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e u):

“k) è responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione delle strategie dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione da parte dell’assessore competente;

l) è responsabile dell’organizzazione strutturale e procedurale, incluso il flusso di informazioni, e approva il regolamento interno dell’Agenzia;

m) è responsabile del monitoraggio delle risorse finanziarie e vigila su tutte le attività connesse dell’Agenzia nonché su quelle del responsabile per i procedimenti;

n) esercita, per il personale dell’Agenzia, tutte le competenze, responsabilità e funzioni previste dalle vigenti norme in materia di personale;

o) cura e coordina le relazioni e la collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali nella sfera di competenza dell’Agenzia;

p) è responsabile per le relazioni pubbliche;

q) coordina la preparazione e l’esecuzione di tutte le attività da intraprendere in situazioni di crisi ed emergenza all’interno e all’esterno del territorio provinciale;

r) eroga un risarcimento del danno al vigile del fuoco volontario infortunato o malato e provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi;

s) sottoscrive tutti mandati di pagamento e gli ordini di incasso;

t) dispone i prelievi dal fondo di riserva;

u) adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione dell’Agenzia.”

(37) Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Le spese per il personale messo a disposizione da parte della Provincia sono a carico del bilancio dell’Agenzia. La gestione di tale personale è svolta dalla Ripartizione provinciale competente in materia.”

(38) Nel comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “30 giorni” sono sostituite dalle parole “quarantacinque giorni”.

(39) Nel comma 1 dell’articolo 29/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “La Giunta provinciale approva lo Statuto dell’Agenzia” sono sostituite dalle parole “Con regolamento è approvato lo Statuto dell’Agenzia”.

(40) Dopo il comma 1 dell’articolo 29/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Eventuali modifiche dello Statuto possono essere approvate con deliberazione della Giunta provinciale”.

(41) Nel comma 8 dell’articolo 32 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(42) Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia”.

(43) Nel comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia”.

(44) Nel comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(45) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “ed è alle dipendenze del Presidente della Provincia o dell’assessore competente in materia,” sono soppresse.

(46) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “Sie untersteht dem Landeshauptmann oder dem zuständigen Landesrat.” sono soppresse.

(47) Nel comma 1 dell’articolo 42 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “le funzioni di direttore dell’ufficio competente per il servizio antincendi e” sono soppresse.

(48) Alla fine della lettera h) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, il punto e virgola è sostituito da un punto.

(49) La lettera i) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogata.

(50) Nel comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(51) Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia”.

(52) Nel comma 6 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia”.

(53) Nel primo periodo del comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse. Nell’ultimo periodo del citato comma le parole “dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia”.

(54) Nel comma 9 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia”.

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