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i) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 41)
Regolamento sull'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione civile e sulle connesse modifiche di norme provinciali

1)
Pubblicato nel B.U. 28 febbraio 2017, n. 9.

Art. 1

(1) Lo statuto dell’Agenzia per la Protezione civile e le modifiche connesse di altre norme provinciali sono indicati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2 (Istituzione aree funzionali)   delibera sentenza

(1) Ai sensi dell’articolo 1/bis del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, sono istituite le seguenti aree funzionali dell’Agenzia per la Protezione civile, con le relative competenze di cui all’allegato A del presente decreto:

  1. Area funzionale antincendi;
  2. Area funzionale bacini montani;
  3. Area funzionale amministrazione e contabilità.

(2) Il trattamento economico spettante ai responsabili delle aree funzionali è specificato con apposito provvedimento del Presidente della Provincia.

massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 800 - Direttiva sul sistema di allertamento della Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Allegato A
Statuto dell’Agenzia per la Protezione civile

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Denominazione, fonti giuridiche e sede)

(1) L’Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Agenzia, istituita con decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32, è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

(2) Il presente statuto regola, in adempimento delle norme provinciali vigenti in materia, l’organizzazione e i principi della gestione amministrativa, contabile e tecnico-finanziaria dell’Agenzia.

(3) 2)

(4) L’Agenzia svolge le proprie funzioni nell’ambito delle seguenti norme:

  1. legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche;
  2. legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche;
  3. legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche;
  4. legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche;
  5. legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche;
  6. legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche;
  7. legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, e successive modifiche;
  8. legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7;
  9. decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32, e successive modifiche;
  10. disposizioni del presente statuto;
  11. direttive e regolamenti emanati nell’esercizio della propria autonomia.

(5) L’Agenzia ha la sede legale e amministrativa a Bolzano.

2)
L'art. 1, comma 3, dell'allegato A, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale 4 maggio 2021, n. 401.

Art. 2 (Finalità e competenze dell’Agenzia)

(1) L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.

(2) L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati.

(3) L’Agenzia adempie le seguenti funzioni:

  1. previsione di rischi ed eventi rilevanti;
  2. prevenzione e riduzione dei rischi derivanti dai pericoli e sensibilizzazione e formazione della popolazione per il potenziamento dell’autoprotezione;
  3. intervento e coordinamento in caso di emergenze ed eventi rilevanti;
  4. ripristino e ricostruzione di strutture e infrastrutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi;
  5. miglioramento dell’ecologia fluviale e della qualità della vita;
  6. gestione del demanio idrico.

Capo II
Organizzazione dell'Agenzia

Art. 3 (Organi)

(1) Gli organi dell’Agenzia sono:

  1. il direttore;
  2. il collegio dei revisori dei conti.

(2) Il direttore è nominato ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali per quattro anni.

(3) La Giunta provinciale può sciogliere o revocare gli organi in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando detti organi non siano, per qualsiasi ragione, in grado di funzionare. Nei casi di scioglimento o revoca la Giunta provinciale nomina una persona in qualità di commissario per l’amministrazione dell’Agenzia.

(4) Gli organi devono essere ricostituiti entro sei mesi dallo scioglimento o dalla revoca.

Art. 4 (Struttura dirigenziale e amministrativa)

(1) La struttura dirigenziale e amministrativa dell’Agenzia è composta da:

  1. la direzione unitamente ai centri di servizio;
  2. le aree funzionali, gli uffici e i servizi.

Art. 5  (Funzioni del direttore)

(1) Le funzioni del direttore dell’Agenzia sono regolate nell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche.

Art. 6  (Centri di servizio)

(1) Il direttore dell’Agenzia istituisce i seguenti centri di servizio a proprio sostegno:

  1. centro di servizio segreteria: amministrazione dell’ufficio della direzione, gestione del protocollo, gestione documentale, gestione del personale, corrispondenza per la direzione;
  2. centro di servizio per le attività di pubbliche relazioni e comunicazione: collaborazione con i mezzi di comunicazione, realizzazione ed elaborazione dei comunicati stampa, realizzazione e cura della rassegna stampa nonché, in collaborazione con l’Ufficio Stampa della Provincia, cura delle relazioni a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
  3. centro di servizio per i sistemi di gestione e di controllo: elaborazione e manutenzione dei sistemi di controllo, coordinamento delle materie trasparenza, anticorruzione e antimafia, elaborazione ed attuazione di strategie attinenti al sistema di controllo;
  4. centro di servizio giuridico: elaborazione di atti normativi, partecipazione al processo di formazione e modifica di leggi e regolamenti nelle materie di competenza dell’Agenzia, servizio giuridico interno di consulenza e informazione.

Art. 7  (Aree funzionali, uffici e servizi)

(1) Le aree funzionali, gli uffici e i servizi si articolano come segue:

  1. Ufficio Protezione civile:
    a.1) Servizio Radiocomunicazioni provinciale;
    a.2) Centrale Viabilità provinciale;
  2. Ufficio Centro funzionale provinciale;
  3. Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe;
  4. Ufficio Idrologia e dighe;
  5. Servizio logistico;
  6. Ufficio per le Tecnologie dei dati; 3)
  7. Area funzionale Bacini montani:
    g.1) Ufficio Demanio idrico;
    g.2) Ufficio Sistemazione bacini montani nord;
    g.3) Ufficio Sistemazione bacini montani sud;
    g.4) Ufficio Sistemazione bacini montani est;
    g.5) Ufficio Sistemazione bacini montani ovest;
  8. Area funzionale Antincendi:
    h.1) Corpo permanente dei vigili del fuoco;
    h.2) Ufficio Prevenzione incendi;
  9. Area funzionale Amministrazione e contabilità. 4)

(2) Alle singole unità organizzative sono preposti un direttore o un coordinatore, le cui competenze possono essere delegate al personale sottoposto.

3)
La lettera f) dell'art. 7, comma 1, dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale 4 maggio 2021, n. 401.
4)
L'art. 7, comma 1, dell'allegato A è stato così sostituito dalla Deliberazione della Giunta provinciale 11 dicembre 2019, n. 1068.

Art. 8  (Competenze di aree funzionali, uffici e servizi)

(1) Le aree funzionali, gli uffici e i servizi di cui all’articolo 7 hanno le seguenti competenze:

  1. Ufficio Protezione civile, il cui direttore/la cui direttrice assume inoltre le funzioni di coordinamento e di controllo delle unità organizzative di cui alle lettere a.1) e a.2):
    I. concessione di contributi a organizzazioni di volontariato per la protezione civile, ai soccorsi alpini, a comuni e comunità comprensoriali;
    II. concessione di agevolazioni economiche ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle loro unioni e società cooperative, nonché alla Scuola provinciale antincendi;
    III. risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari o ai loro aventi causa in seguito a infortunio occorso o infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio;
    IV. risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio Antincendi nell'espletamento del servizio;
    V. promozione dello sviluppo dei soccorsi alpini e delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile;
    VI. supporto ai centri operativi (comunali, distrettuali e Centro operativo provinciale) e del Comitato provinciale per la protezione civile;
    VII. pianificazione di protezione civile nella materia di competenza;
    VIII. informazione e sensibilizzazione della popolazione per un comportamento corretto volto a prevenire situazioni di emergenza, nonché formazione per aumentare l’autoprotezione;
    IX. sistema di informazione della popolazione;
    a.1) Servizio Radiocomunicazioni provinciale:
    I. realizzazione, amministrazione e gestione degli impianti di comunicazione delle centrali;
    II. realizzazione e gestione della rete sismica;
    III. realizzazione, amministrazione e gestione della rete provinciale di radiocomunicazioni e degli impianti radio;
    IV. supporto nella gestione delle reti radio delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile;
    a.2) Centrale Viabilità provinciale, con le competenze di cui all’articolo 12/quater della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
  2. Ufficio Centro funzionale provinciale:
    I. competenze di cui all’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
    II. gestione delle informazioni sui pericoli e sui rischi;
    III. attività di base e di sviluppo per le materie di competenza dell’Agenzia;
    IV. valutazione dei pericoli e dei rischi e pianificazione di protezione civile nel settore di competenza;
    V. pareri e consulenza nei settori riqualificazione fluviale, valanghe, geologia e geotecnica per i cantieri;
    VI. coordinamento e attuazione di programmi di sostegno allo sviluppo;
    VII. gestione delle aree fluviali;
    VIII. raccolta, analisi e trasmissione di dati rilevanti in materia di protezione civile;
  3. Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe:
    I. competenze di cui alla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18;
    II. realizzazione e gestione di reti di monitoraggio dei fenomeni meteorologici e nivologici;
    III. gestione del radar meteorologico;
    IV. archiviazione, analisi e messa a disposizione dei dati di misura;
    V. gestione di modelli numerici di simulazione e previsione;
    VI. supporto alle commissioni valanghe e a organismi pubblici per quanto concerne la prevenzione;
    VII. redazione di pareri, studi e pubblicazioni;
    VIII. attività di formazione e aggiornamento negli ambiti di competenza;
    IX. redazione e pubblicazione di bollettini meteorologici e valanghe;
  4. Ufficio Idrologia e dighe:
    I. competenze di cui alle leggi provinciali 26 maggio 1976, n. 18 e 14 dicembre 1990, n. 21;
    II. ideazione, progettazione, costruzione ed esercizio di stazioni di misura e accompagnamento di programmi di monitoraggio di corsi d’acqua, laghi, sorgenti, ghiacciai e delle acque sotterranee per il rilievo di dati idrologici e la determinazione delle portate solide di fiumi e torrenti;
    III. verifica, elaborazione, analisi, archiviazione e distribuzione dei dati di misura;
    IV. esercizio operativo di modelli idrologici e produzione di previsioni di portata, in particolare in caso di eventi di piena e situazioni di scarsità idrica;
    V. polizia idraulica, compiti di protezione civile e sicurezza della popolazione in materia di idrologia e dighe;
    VI. esame dei progetti, elaborazione dei fogli di condizioni e vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio degli invasi idrici artificiali e degli sbarramenti di ritenuta, anche in collaborazione con le autorità statali;
    VII. progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo ed esercizio degli invasi idrici artificiali e degli sbarramenti di ritenuta di proprietà della Provincia;
    VIII. gestione del catasto degli invasi idrici artificiali e degli sbarramenti di ritenuta;
    IX. supporto all’Agenzia con prestazioni tecniche e scientifiche in materia di ingegneria strutturale, costruzioni idrauliche, idrologia e idraulica;
    X. predisposizione di pareri e studi, consulenza tecnica, redazione di relazioni, pubblicazioni e strumenti pianificatori, come anche rappresentanza della Provincia in commissioni e gruppi di lavoro nazionali e internazionali, in materia di idrologia e dighe;
    XI. attività di formazione e aggiornamento negli ambiti di competenza;
  5. Servizio logistico:
    I. garanzia del funzionamento logistico dell’Agenzia;
    II. acquisti per l’attività edile dell’Agenzia;
    III. manutenzione dei macchinari ed apparecchi nonché dei beni immobili utilizzati dall’Agenzia;
    IV. amministrazione e controllo del parco rotabile e della qualità del materiale da costruzione impiegato, coordinamento dell’attività edile;
    V. servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche);
  6. Ufficio per le Tecnologie dei dati:
    I. pianificazione e sviluppo delle tecnologie dei dati dell'Agenzia e delle centrali operative;
    II. approvvigionamento, realizzazione e gestione dei sistemi informatici dell'Agenzia e delle centrali operative;
    III. gestione dei documenti digitali e implementazione delle norme in materia di protezione dei dati da parte dell'Agenzia;
    IV. gestione delle interfacce con Informatica Alto Adige S.p.A.; 5)
  7. Area funzionale Bacini montani: competenze di cui alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35; il direttore/la direttrice d’area assume inoltre le funzioni di coordinamento e di controllo degli uffici di cui alle lettere da g.1) a g.5);
    g.1) Ufficio Demanio idrico:
    I. amministrazione del demanio idrico provinciale: predisposizione e rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri;
    II. acquisizione del demanio idrico e sdemanializzazione;
    III. costituzione di diritti reali a favore o a carico del demanio idrico;
    IV. polizia idraulica;
    V. catasto idrico;
    g.2) Ufficio Sistemazione bacini montani nord:
    I. monitoraggio e prevenzione dei pericoli naturali, inclusi gli studi idrogeologici e i pareri;
    II. controllo dei bacini idrografici e dei sistemi di protezione – polizia idraulica;
    III. pianificazione, realizzazione, manutenzione e collaudo di sistemi di protezione, di interventi di miglioramento ecologico e di progetti per il miglioramento della qualità della vita nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Val d'Isarco e Val d'Isarco, esclusi i comuni di Rodengo e Rio di Pusteria, e nei comuni di San Genesio, Sarentino, Renon, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, Castelrotto e Bolzano;
    IV. pianificazione delle zone di pericolo nell’ambito di competenza;
    V. pronti interventi a seguito di eventi calamitosi (interventi d’emergenza);
    VI. mantenimento e miglioramento della naturalità dei corsi d’acqua e del paesaggio naturale nonché degli ecosistemi acquatici;
    g.3) Ufficio Sistemazione bacini montani sud:
    I. monitoraggio e prevenzione dei pericoli naturali, inclusi gli studi idrogeologici e i pareri;
    II. controllo dei bacini idrografici e dei sistemi di protezione – polizia idraulica;
    III. pianificazione, realizzazione, manutenzione e collaudo di sistemi di protezione, di interventi di miglioramento ecologico e di progetti per il miglioramento della qualità della vita nei comuni della comunità comprensoriale dell’Oltradige e della Bassa Atesina e nei comuni di Marlengo, Cermes, Lana, San Pancrazio, Ultimo, Nalles, Tesimo, Senale-San Felice, Lauregno, Proves, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Fiè allo Sciliar, Castelrotto, Tires, Merano, Avelengo, Verano, Meltina, Postal, Gargazzone, San Genesio e Bolzano;
    IV. pianificazione delle zone di pericolo nell’ambito di competenza;
    V. pronti interventi a seguito di eventi calamitosi (interventi d’emergenza);
    VI. mantenimento e miglioramento della naturalità dei corsi d’acqua e del paesaggio naturale nonché degli ecosistemi acquatici;
    g.4) Ufficio Sistemazione bacini montani est:
    I. monitoraggio e prevenzione dei pericoli naturali, inclusi gli studi idrogeologici e i pareri;
    II. controllo dei bacini idrografici e dei sistemi di protezione – polizia idraulica;
    III. pianificazione, realizzazione, manutenzione e collaudo di sistemi di protezione, di interventi di miglioramento ecologico e di progetti per il miglioramento della qualità della vita nei comuni della comunità comprensoriale della Val Pusteria e nei comuni di Rodengo e Rio di Pusteria;
    IV. pianificazione delle zone di pericolo nell’ambito di competenza;
    V. pronti interventi a seguito di eventi calamitosi (interventi d’emergenza);
    VI. mantenimento e miglioramento della naturalità dei corsi d’acqua e del paesaggio naturale nonché degli ecosistemi acquatici;
    g.5) Ufficio Sistemazione bacini montani ovest:
    I. monitoraggio e prevenzione dei pericoli naturali, inclusi gli studi idrogeologici e i pareri;
    II. controllo dei bacini idrografici e dei sistemi di protezione – polizia idraulica;
    III. pianificazione, realizzazione, manutenzione e collaudo di sistemi di protezione, di interventi di miglioramento ecologico e di progetti per il miglioramento della qualità della vita nei comuni della comunità comprensoriale della Val Venosta e nei comuni di Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Tirolo, Caines, Rifiano, Scena, S. Martino in Passiria, S. Leonardo in Passiria, Moso in Passiria e Merano;
    IV. pianificazione delle zone di pericolo nell’ambito di competenza;
    V. pronti interventi a seguito di eventi calamitosi (interventi d’emergenza);
    VI. mantenimento e miglioramento della naturalità dei corsi d’acqua e del paesaggio naturale nonché degli ecosistemi acquatici;
  8. Area funzionale Antincendi, il cui direttore/la cui direttrice d’area assume inoltre le funzioni di coordinamento e di controllo delle unità organizzative di cui alle lettere h.1) e h.2):
    I. immatricolazione e abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio Antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile;
    II. svolgimento delle procedure di cui alla normativa sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche;
    III. piani di emergenza esterna per aziende soggette alla normativa sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche;
    h.1) Corpo permanente dei vigili del fuoco, con le competenze di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
    h.2) Ufficio Prevenzione incendi, con le competenze di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18;
  9. Area funzionale Amministrazione e contabilità:
    I. predisposizione del bilancio di apertura, del budget e delle relative variazioni, del bilancio di chiusura nonché espletamento delle necessarie e correlate procedure amministrative;
    II. gestione delle operazioni di pagamento e delle riscossioni;
    III. tenuta dei conti e controllo della liquidità;
    IV. tenuta della contabilità IVA e fiscale;
    V. predisposizione delle operazioni tecnico-amministrative relative alla contrattualistica nei settori delegati;
    VI. amministrazione del personale direttamente assunto dall'Agenzia e gestione degli annessi oneri di contribuzione. 6)
5)
La lettera f) dell'art. 8, comma 1, dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della Deliberazione della Giunta provinciale 4 maggio 2021, n. 401.
6)
L'art. 8 dell'allegato A è stato così sostituito dalla Deliberazione della Giunta provinciale 11 dicembre 2019, n. 1068.

Capo III
Principi di gestione amministrativa, contabile e tecnico-finanziaria

Art. 9  (Attività amministrativa)

(1) Il direttore dell’Area funzionale amministrazione e contabilità dell’Agenzia vista ogni decreto che contiene una spesa a carico del bilancio dell’Agenzia.

(2) Tutti i provvedimenti dell’Agenzia devono essere vistati per la regolarità amministrativa dal direttore dell’Agenzia, per la regolarità contabile dal direttore dell’Area funzionale amministrazione e contabilità e per la regolarità tecnica dal dirigente o dal coordinatore che ha instaurato il procedimento amministrativo.

Art. 10  (Esercizio finanziario, budget e bilancio d’esercizio)

(1) L’agenzia adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2) Un anno finanziario ha la durata di un anno solare e inizia con il 1°gennaio e termina con il 31 dicembre.

(3) Il budget economico e d’investimento annuale e triennale dell’Agenzia deve essere redatto e sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale entro il 30 novembre dell’anno precedente.

(4) Il budget deve rispettare il principio dell’equilibrio di bilancio.

(5) Il bilancio d’esercizio deve essere sottoposto per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell’anno seguente.

(6) Per quanto riguarda il budget annuale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché le istruzioni impartite dalla Ripartizione provinciale Finanze.

(7) Il budget annuale e triennale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia sono soggetti al parere del collegio dei revisori.

Art. 11  (Collegio dei revisori dei conti)

(1) L’istituzione, il funzionamento ed i compiti del collegio dei revisori dei conti sono regolati dalla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche.

Art.12  (Servizio economale)

(1) L'Agenzia dispone di un fondo economale. Il direttore nomina il responsabile e fissa l'ammontare della relativa anticipazione. Le tipologie e l'entità delle spese effettuabili nonché le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'ente sono disciplinati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Art. 13  (Entrate e patrimonio dell’Agenzia)

(1) Le disposizioni in materia di entrate e patrimonio dell’Agenzia sono contenute nella legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche.

Art. 14  (Inventario)

(1) L’Agenzia, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, gestisce sotto la responsabilità del direttore un registro dell’inventario per i beni mobili e immobili.

(2) L’inventario va aggiornato regolarmente in relazione all’incremento, alla diminuzione e alla conversione dei beni nonché allo stato e al valore dei beni.

Art. 15  (Corporate identity)

(1) L’Agenzia può creare, nell’ambito della normativa vigente in materia, la propria corporate identity.

Art. 16  (Collaborazione con le strutture della Provincia)

(1)  L’utilizzo delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale, previsto dall’articolo 22, comma 6, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è regolato con un accordo quadro tra l’Agenzia e la Provincia.

Allegato B
Modifiche di norme provinciali connesse all’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione civile

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) l’Agenzia per la Protezione civile;”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell'Ufficio per la protezione civile della Provincia” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(3) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“b) due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;”

(4) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogata.

(5) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Il Centro operativo provinciale è insediato presso l’Agenzia per la Protezione civile. I suoi componenti sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per un periodo di cinque anni e in ogni caso fino alla nomina dei nuovi componenti. In casi di pericolo imminente per la pubblica incolumità, che richieda l'intervento di più unità organizzative, l’Agenzia per la Protezione civile assume, in collaborazione con il Centro operativo provinciale, compiti di coordinamento ed è responsabile per l'inoltro di informazioni alla stampa.”

(6) La lettera e) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“e) da due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;”

(7) Le lettere f) e h) del comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono abrogate.

(8) Nel comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “La funzione di segretario è affidata a un dipendente della ripartizione competente in materia di Protezione antincendi e civile.” sono soppresse.

(9) Nel comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “all’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.

(10) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(11) Nel comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.

(12) La rubrica dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“Art.12 (Rete radio provinciale”)

(13) I commi 1, 2, 3 e 3/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono abrogati.

(14) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“4. L’Agenzia per la Protezione civile gestisce e amministra gli impianti e le reti radio in concessione all’amministrazione provinciale.”

(15) I commi 5 e 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono abrogati.

(16) Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”.

(18) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(19) Dopo l’articolo 12/ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 12/quater:

“Art. 12/quater (Centrale viabilità provinciale)

1. La Centrale viabilità provinciale ha la sede presso l’Agenzia per la Protezione civile. Nella Centrale vengono raccolte, analizzate e messe a disposizione del pubblico le informazioni circa il volume del traffico e il trasporto pubblico locale.”

(20) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “alla Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”, le parole “della stessa Ripartizione” sono sostituite dalle parole “della stessa Agenzia” e le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(21) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “an die Landesabteilung Brand- und Zivilschutz” sono sostituite dalle parole “an die Agentur für Bevölkerungsschutz” e le parole “des Amtes für Zivilschutz” sono sostituite dalle parole „der Agentur für Bevölkerungsschutz”.

(22) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “della Ripartizione provinciale Protezione Antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(23) Nel comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “con l’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”.

(24) Nel comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “con l’Ufficio per la protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”.

(25) Nel comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “con l’Ufficio protezione civile” sono sostituite dalle parole “con l’Agenzia per la Protezione civile”.

(26) Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile”.

(27) Nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(28) Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(29) Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “dell’Ufficio per la protezione civile” e le parole “della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(30) Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(31) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, la denominazione “Agenzia per la protezione civile” è sostituita dalla denominazione “Agenzia per la Protezione civile”.

(32) Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5/bis:

“5/bis. L’Agenzia può curare la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della protezione civile.”

(33) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “tutti i contributi” sono sostituite dalle parole “tutte le agevolazioni economiche”.

(34) Nella lettera i) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole “della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione dell’Agenzia” sono inserite le parole “, inclusi i beni demaniali,”.

(35) La lettera j) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita:

“j) emana direttive per il personale assunto dall’Agenzia in ossequio al relativo contratto collettivo;”

(36) Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e u):

“k) è responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione delle strategie dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione da parte dell’assessore competente;

l) è responsabile dell’organizzazione strutturale e procedurale, incluso il flusso di informazioni, e approva il regolamento interno dell’Agenzia;

m) è responsabile del monitoraggio delle risorse finanziarie e vigila su tutte le attività connesse dell’Agenzia nonché su quelle del responsabile per i procedimenti;

n) esercita, per il personale dell’Agenzia, tutte le competenze, responsabilità e funzioni previste dalle vigenti norme in materia di personale;

o) cura e coordina le relazioni e la collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali nella sfera di competenza dell’Agenzia;

p) è responsabile per le relazioni pubbliche;

q) coordina la preparazione e l’esecuzione di tutte le attività da intraprendere in situazioni di crisi ed emergenza all’interno e all’esterno del territorio provinciale;

r) eroga un risarcimento del danno al vigile del fuoco volontario infortunato o malato e provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi;

s) sottoscrive tutti mandati di pagamento e gli ordini di incasso;

t) dispone i prelievi dal fondo di riserva;

u) adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione dell’Agenzia.”

(37) Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Le spese per il personale messo a disposizione da parte della Provincia sono a carico del bilancio dell’Agenzia. La gestione di tale personale è svolta dalla Ripartizione provinciale competente in materia.”

(38) Nel comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “30 giorni” sono sostituite dalle parole “quarantacinque giorni”.

(39) Nel comma 1 dell’articolo 29/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “La Giunta provinciale approva lo Statuto dell’Agenzia” sono sostituite dalle parole “Con regolamento è approvato lo Statuto dell’Agenzia”.

(40) Dopo il comma 1 dell’articolo 29/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Eventuali modifiche dello Statuto possono essere approvate con deliberazione della Giunta provinciale”.

(41) Nel comma 8 dell’articolo 32 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(42) Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia”.

(43) Nel comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia”.

(44) Nel comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(45) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “ed è alle dipendenze del Presidente della Provincia o dell’assessore competente in materia,” sono soppresse.

(46) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “Sie untersteht dem Landeshauptmann oder dem zuständigen Landesrat.” sono soppresse.

(47) Nel comma 1 dell’articolo 42 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “le funzioni di direttore dell’ufficio competente per il servizio antincendi e” sono soppresse.

(48) Alla fine della lettera h) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, il punto e virgola è sostituito da un punto.

(49) La lettera i) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogata.

(50) Nel comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse.

(51) Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia”.

(52) Nel comma 6 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia”.

(53) Nel primo periodo del comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “antincendi e” sono soppresse. Nell’ultimo periodo del citato comma le parole “dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia”.

(54) Nel comma 9 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia”.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)

(1) Il titolo della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è così sostituito:

“Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo“

(2) La rubrica del capo I della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è così sostituita:

“I. Compiti dell’Agenzia per la Protezione civile nell’ambito dei bacini montani“

(3) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “È istituita l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi di acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile è”.

(4) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “Es wird der Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung errichtet; er” sono sostituite dalle parole “Die Agentur für Bevölkerungsschutz”.

(5) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’Azienda” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.

(6) Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(7) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.

(8) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile”.

(9) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.

(10) Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “La Giunta provinciale, su proposta dell’Assessore competente, può a sua volta” sono sostituite dalle parole “Ai fini di cui al comma 2 l’Agenzia per la Protezione civile può”.

(11) Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile” e le parole “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole “quest’ultima”. Nel citato comma le parole “a carico della Provincia” sono soppresse.

(12) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “All’amministratore dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “Al direttore dell’Area funzionale bacini montani dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(13) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “all’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.

(14) Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”.

(15) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “All’Azienda” sono sostituite dalle parole “All’Agenzia per la Protezione civile”.

(16) Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogato.

(17) Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogato.

(18) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “La gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore” è sostituito dalle parole “La gestione dell’Area funzionale bacini montani è affidata a un direttore, di seguito denominato direttore d’area,”.

(19) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “All’amministratore sono affidati i seguenti compiti” sono sostituite dalle parole “Il direttore d’area ha i seguenti compiti:”.

(20) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogata.

(21) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) predisporre il programma dei lavori di cui agli articoli 1, 2 e 5, da sottoporre all'approvazione del direttore dell’Agenzia per la Protezione civile e della Giunta provinciale, e provvedere alla redazione dei progetti;”

(22) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(23) Nel testo italiano alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il punto e virgola è sostituito da un punto.

(24) Nel testo tedesco alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, la virgola è sostituita da un punto.

(25) La lettera g) del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è abrogata.

(26) I commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono abrogati.

(27) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(28) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “l’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la Protezione civile”.

(29) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “La progettazione delle opere è eseguita dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo o viene affidata” sono sostituite dalle parole “La progettazione delle opere e la direzione dei lavori sono eseguite dall’Area funzionale bacini montani o vengono affidate”.

(30) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “Die Projektierung der Arbeiten wird vom Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “Die Projektierung der Arbeiten und die Bauleitung werden vom Funktionsbereich Wildbachverbauung”.

(31) Nel comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “del direttore d’area”. Nel citato comma le parole “di progettazione” sono soppresse.

(32) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “l’amministratore dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(33) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “all’amministratore” sono sostituite dalle parole “al direttore d’area”.

(34) Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dall’amministratore” sono sostituite dalle parole “dal direttore d’area”.

(35) Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Area funzionale bacini montani”.

(36) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’amministratore“ sono sostituite dalle parole “Il direttore d’area”.

(37) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “l’amministratore” sono sostituite dalle parole “il direttore d’area”.

(38) Nel comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la protezione civile”.

(39) Nel comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’amministratore” sono sostituite dalle parole “al direttore d’area”.

(40) Nel comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’amministratore” sono sostituite dalle parole “del direttore d’area e del direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(41) Nel comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(42) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “all’Azienda” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia per la Protezione civile”.

(43) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(44) Nel comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dalla Ripartizione provinciale acque pubbliche e opere idrauliche” sono sostituite dalle parole “dall’Agenzia per la Protezione civile”. Nel citato comma le parole “in materia di acque pubbliche e opere idrauliche” sono soppresse.

(45) Nel comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole “dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(46) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’Amministrazione” sono sostituite dalle parole “Il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(47) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “Der Leiter des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “Der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz“.

(48) Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “L’amministratore” sono sostituite dalle parole “Il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(49) Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dall’amministratore” sono sostituite dalle parole “dal direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(50) Nel testo italiano del comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile” e le parole “dell’amministratore” sono sostituite dalle parole “del direttore dell’Agenzia”.

(51) Nel testo tedesco del comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “des Leiters des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “des Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz” e le parole “des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” sono sostituite dalle parole “der Agentur”.

(52) Nel comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(53) Gli articoli 30 e 31 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono abrogati.

Art. 3 (Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, recante “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo”)

(1) Il titolo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, è così sostituito:

„Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, le parole “dell’amministratore dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “del direttore dell’Area funzionale bacini montani dell’Agenzia”.

(3) Nel comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, le parole “l’amministratore dell’Azienda” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Area funzionale bacini montani dell’Agenzia”.

(4) Nei restanti articoli del testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, il termine “amministratore dell’Azienda”, ovunque ricorra, è sostituito dal termine “direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”. Nella sostituzione del termine si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali.

(5) Nei restanti articoli del testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, il termine, “Leiter des Sonderbetriebes”, ovunque ricorra, è sostituito dal termine “Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz”. Nella sostituzione del termine si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali.

(6) Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, i termini “Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo” e “Azienda”, ovunque ricorrano, sono sostituiti rispettivamente dai termini “Agenzia per la Protezione civile” e “Agenzia”.

(7) Nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, i termini “Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung” e “Sonderbetrieb”, ovunque ricorrano, sono sostituiti rispettivamente dai termini “Agentur für Bevölkerungsschutz” e “Agentur”. Nella sostituzione del termine si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali.

Art. 4 (Modifiche della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, recante “Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale”)

(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “L’ufficio idrografico – servizio prevenzione valanghe” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio idrografico” e dopo le parole “nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe” sono inserite le parole “e al servizio metereologico”.

(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “Das Hydrographische Amt – Lawinenwarndienst” sono sostituite dalle parole “Das Hydrographische Amt” e dopo le parole “sowie den Lawinenwarndienst” sono inserite le parole “und den Wetterdienst”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “dell’azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(4) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “L’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile” e le parole “all’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “all’Agenzia”.

(5) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, le parole “Die Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “Die Agentur für Bevölkerungsschutz”.

(6) L’articolo 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante “Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici”)

(1) Nel comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(2) Nel comma 9 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.

(4) Nel comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.

(5) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “L'Ufficio Prevenzione incendi”.

(6) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “L'Ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “L'Ufficio Prevenzione incendi”.

(7) Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “l’ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Prevenzione incendi”.

(8) Nel comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “dell'Ufficio Prevenzione incendi”.

(9) Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “l’Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Prevenzione incendi”.

(10) Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.

(11) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio Prevenzione incendi”.

(12) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, le parole “L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “L'Ufficio Prevenzione incendi”.

(13) Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, le parole “della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”. Nella lettera a) del citato comma, le parole “dell’ufficio provinciale competente in materia di prevenzione incendi” sono sostituite dalle parole “dell’Ufficio Prevenzione incendi”.

(14) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, le parole “il direttore di ripartizione” sono sostituite dalle parole “il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile”.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, recante “Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, le parole “dell’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(2) Nella rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, le parole “dell’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.

(3) Nei commi 1 e comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, le parole “L’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole “L’Agenzia per la Protezione civile”.

Art. 7 (Disposizioni finali e abrogazioni)

(1) I punti 26 e 30 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.

(2) I punti 26., 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono abrogati.

(3) I punti 30., 30.1., 30.2, 30.3., 30.4., 30.5., 30.6. e 30.7. dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono abrogati.

(4) Ogni ulteriore riferimento nella normativa vigente all’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo nonché alle Ripartizioni Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile e ai relativi uffici deve intendersi riferito all’Agenzia per la Protezione civile.

 

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