(1) L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.
(2) L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati.
(3) L’Agenzia adempie le seguenti funzioni: