(1) Il comune gestore del servizio di asilo nido può accettare un numero di iscrizioni di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura in misura massima del 15 per cento dei posti.
(2) In caso di presenza contemporanea di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura si deroga ai parametri minimi di cui al comma 4 dell’articolo 22, fermo restando che ogni singola sezione di asilo nido non potrà accogliere contemporaneamente più di due bambini oltre il limite di capacità ricettiva ordinaria della sezione.7)