(1) La commissione non si attiva:
(2) La commissione provvede all'archiviazione della domanda, qualora in pendenza del procedimento venga a conoscenza della presenza di una delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
(3) La commissione dichiara d'ufficio l'inammissibilità della domanda, quando è palese che il presunto danno alla salute non può essere dovuto a errore nella diagnosi o nella terapia o non è una conseguenza dell'omessa o irregolare informazione. La commissione provvede in questo caso all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione alle parti.