(1) Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e quelle riscosse e versate alla chiusura dell'esercizio finanziario.9)
(2) L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui attivi è disposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa dopo la chiusura del relativo esercizio finanziario.