(1) Il pagamento delle spese è effettuato mediante mandati di pagamento, individuali o collettivi tratti sull'istituto cassiere.
(2) I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente o dalla dirigente e dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa.
(3) Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa verifica la sufficiente disponibilità sul conto corrente dell'istituzione scolastica.
(4) Le disposizioni sugli arrotondamenti, previste dalle norme vigenti, si applicano se l'estinzione da parte dell'istituto cassiere avviene mediante pagamento diretto al creditore.